Circolare numero 33 del 8-2-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare conferma che la legge n. 389/1989 e il D.L. n. 3/1990 non hanno innovato, se non per proroghe e chiarimenti, il quadro degli sgravi e della fiscalizzazione già delineato dal D.L. n. 338/1989. Vengono ribadite le regole sulla fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia, precisati i soggetti destinatari di alcune riduzioni, confermata la proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno fino al 31 maggio 1990 e disciplinate le modalità di recupero per il mese di dicembre 1989. Sono inoltre richiamate le condizioni di decadenza, gli obblighi dichiarativi verso l’INPS e il regime degli incentivi per Trieste e Gorizia.
Fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi per il Mezzogiorno e incentivi per Trieste e Gorizia
Fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi nel Mezzogiorno e incentivi per Trieste e Gorizia
La circolare esamina gli effetti della legge 7 dicembre 1989, n. 389, di conversione del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, e del D.L. 20 gennaio 1990, n. 3, sul sistema della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi. L’impostazione generale è di continuità rispetto alla disciplina precedente: non vengono introdotte innovazioni sostanziali, ma sono confermati termini di proroga, chiarimenti interpretativi e modalità operative per il conguaglio e il recupero dei benefici.
Quadro normativo e continuità della disciplina
La legge n. 389/1989, convertendo il D.L. n. 338/1989, ha fatto salvi gli atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge 30 dicembre 1988, n. 548, 28 marzo 1989, n. 110, 29 maggio 1989, n. 196 e 5 agosto 1989, n. 279. La circolare sottolinea che tale legge, in materia di fiscalizzazione, sgravi per il Mezzogiorno e incentivi per Trieste e Gorizia, non ha introdotto innovazioni rispetto al decreto convertito.
Il D.L. 20 gennaio 1990, n. 3 ha poi disposto:
- la riduzione della fiscalizzazione a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1989 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990;
- il differimento del termine di validità degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno fino al periodo di paga in corso al 31 maggio 1990.
Fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia
Poiché né la legge n. 389/1989 né il D.L. n. 3/1990 hanno modificato la disciplina della fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia, restano confermate le istruzioni già impartite in precedenza. La circolare interviene solo con ulteriori specificazioni su alcuni commi dell’art. 6 della legge n. 389 e dell’art. 1 del D.L. n. 3.
Soggetti destinatari della riduzione di lire 21.000 mensili
Tra i soggetti destinatari della riduzione di lire 21.000 mensili per dipendente vengono richiamati in particolare:
- i complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217;
- i concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, con finalità turistiche, in zone montane.
Per i complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta, la circolare osserva che la nuova formulazione normativa non richiama più la legge n. 326/1958, ma la legge n. 217/1983. Ne deriva che rientrano nel beneficio tutti i complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta, sia quelli con finalità di lucro sia quelli senza, superando la precedente impostazione che faceva riferimento ai soli allestimenti senza finalità lucrative per il turismo sociale e giovanile.
Per le strutture di cui alla legge n. 217/1983 diverse dai complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta, che già non fruiscano della fiscalizzazione in quanto alberghi, il beneficio potrà spettare, se ne ricorrono le condizioni, come fiscalizzazione prevista per le imprese commerciali.
Per i concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, la circolare ribadisce che gli impianti devono trovarsi almeno in parte in zone montane ai sensi dell’art. 9 del DPR 29 settembre 1973, n. 601. Inoltre, il diritto al beneficio deve essere documentato mediante presentazione all’Istituto della fotocopia autenticata del provvedimento amministrativo di concessione, indipendentemente dal tipo di impianto utilizzato, come funivia, seggiovia o altro.
Riduzione di lire 56.000 per donne e nuovi assunti
La circolare conferma la disposizione che prevede la riduzione di lire 56.000 mensili per dipendente, fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990, per:
- le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- i nuovi assunti di età non superiore a 29 anni con contratto a tempo indeterminato;
- le imprese di cui all’art. 1, commi 1 e 7, del D.L. n. 536/1987, convertito con modificazioni nella legge n. 48/1988, che abbiano effettuato le assunzioni dopo il 30 novembre 1988 in aggiunta al numero dei lavoratori occupati a tale data.
La riduzione non è cumulabile:
- tra le due categorie di lavoratori;
- con il beneficio di cui al comma 1, lettere B) e D).
Il beneficio spetta per la dodicesima mensilità relativa all’anno 1989 e per ciascuna delle prime cinque mensilità del 1990, per un massimo di sei mesi per ciascun dipendente. La circolare evidenzia la continuità con l’art. 6, commi 3, 4 e 5, della legge n. 389/1989, sicché i benefici possono essere concessi, sussistendone le condizioni, per un periodo complessivo massimo di 18 mesi, dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1988 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990.
Le condizioni richieste restano:
- l’assunzione successiva al 30 novembre 1988 con contratto a tempo indeterminato;
- la presenza del lavoratore in eccedenza rispetto al numero dei dipendenti occupati alla medesima data per tutti i mesi compresi nel periodo massimo.
Esclusioni e disciplina retributiva
Per quanto riguarda il comma 6, la circolare richiama quanto già chiarito nella precedente circolare n. 10 del 13 gennaio 1989 con riferimento all’esclusione dei datori di lavoro del settore operanti nei territori di cui all’art. 1 del Testo unico sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con legge n. 218/1978 e successive modificazioni.
Il comma 9, lettere B e C, è richiamato per precisare che non spettano le riduzioni di fiscalizzazione per i lavoratori denunciati o retribuiti con retribuzioni inferiori ai minimi fissati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, oppure da accordi collettivi o contratti individuali che prevedano una retribuzione superiore a quella del contratto collettivo. La circolare chiarisce che:
- l’obbligo di corrispondere e denunciare all’INPS retribuzioni non inferiori ai minimi contrattuali ha portata generale;
- esso vincola anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, ai contratti collettivi;
- per retribuzione deve intendersi quella risultante da tutti gli istituti contrattuali incidenti sulla misura della stessa.
Decadenza dal beneficio
Il comma 10 non esclude l’applicazione delle sanzioni civili sugli importi contributivi non denunciati nei termini di legge per effetto di indebita fiscalizzazione. La circolare precisa che:
- in caso di inosservanza di una delle condizioni del comma 9, la perdita del beneficio dura per un periodo pari a tre volte il periodo di inosservanza;
- se l’impresa cessa, la perdita del beneficio riguarda solo i periodi anteriori alla cessazione;
- se l’inadempienza persiste fino alla cessazione, la perdita è limitata al periodo dell’inadempienza;
- se l’inadempienza riguarda uno o più lavoratori poi licenziati o comunque cessati, l’esclusione non può andare oltre la data di cessazione del rapporto.
Obbligo di comunicare il contratto collettivo applicato
In attuazione del comma 12, i datori di lavoro devono comunicare all’INPS il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro 30 giorni dalla data in cui le sedi forniranno le relative istruzioni. La mancata restituzione del fac-simile allegato comporta la perdita della fiscalizzazione e degli sgravi a decorrere da dicembre 1989, anche se i trattamenti contrattuali risultano rispettati.
Le sedi sono invitate a dare tempestivamente le istruzioni e, in caso di mancata restituzione, devono attribuire i seguenti codici di autorizzazione:
- codice "2W" per la perdita della fiscalizzazione, con eliminazione dei codici "2P", "4N" e "4T" ove presenti;
- codici "2D" e/o "2M" per la perdita del diritto agli sgravi, con eliminazione dei codici "2C" e/o "8L" ove presenti.
Le sedi devono inoltre recuperare gli importi di fiscalizzazione e/o sgravi già conguagliati con i modelli DM10/2-89 elaborati prima dell’attribuzione dei codici e non rilevati automaticamente.
Violazioni ambientali
La circolare interpreta il comma 13, che richiama gli artt. 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Viene chiarito che la fiscalizzazione deve essere negata:
- alle aziende i cui titolari o rappresentanti legali siano stati accertati con sentenza definitiva per violazioni di disposizioni ambientali commesse dopo il 31 dicembre 1987;
- purché tali violazioni abbiano prodotto un danno accertato con sentenza definitiva ai sensi dell’art. 18 della legge n. 349/1986.
Il beneficio è escluso per il periodo che va dal momento in cui i fatti illeciti hanno prodotto il danno fino al ripristino dei luoghi oppure, se ciò non è possibile, fino al risarcimento del danno allo Stato. Se la fiscalizzazione spettante è superiore al risarcimento liquidato dal giudice, l’impresa conserva il diritto a percepire la differenza.
Sgravi contributivi nel Mezzogiorno
La circolare conferma che gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno sono prorogati fino al 31 maggio 1990. Restano applicabili le disposizioni dell’art. 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, in materia di decadenza dal diritto ai benefici.
A tali fini, le sedi devono tenere conto della dichiarazione resa dall’azienda secondo l’allegato 1, che attesta l’applicazione del contratto collettivo, il rispetto dei minimi retributivi e la consapevolezza delle conseguenze in caso di irregolarità.
Modalità di recupero per il mese di dicembre 1989
Le aziende che non abbiano effettuato dal 1 dicembre 1989 il conguaglio delle agevolazioni possono recuperare gli importi nella denuncia mensile relativa a gennaio 1990, da presentare entro il 20 febbraio 1990, oppure in quella relativa a febbraio 1990, da presentare entro il 20 marzo 1990.
Recupero della fiscalizzazione
Nel quadro D del mod. DM10/2-89 devono essere esposti:
- l’importo della fiscalizzazione spettante ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere a) e c), e dei commi 3 e 4 del D.L. n. 3/1990, con la dicitura "REC. FISC. D.L. 3/90" e il codice "R143";
- l’importo del beneficio aggiuntivo per le aziende operanti nel Mezzogiorno, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere b) e d), con la dicitura "REC. FISC. SUD DL 3/90" e il codice "R144";
- l’importo della fiscalizzazione per le imprese agricole, ai sensi dell’art. 1, comma 6, con la dicitura "REC. FISC. DL 3/90" e il codice "R145".
Le stesse modalità valgono anche per il recupero della fiscalizzazione relativa ai dipendenti part-time.
Recupero degli sgravi per il Mezzogiorno
Sempre nel quadro D del mod. DM10/2-89 devono essere esposti:
- l’importo dello sgravio ex leggi n. 1089/1968, n. 539/1971 e n. 463/1972, con la dicitura "REC. SGRAVIO D.L. 3/90" e il codice "L165";
- l’importo dello sgravio ex legge n. 183/1976, con la dicitura "REC. SGRAVIO D.L. 3/90" e il codice "L166".
Incentivi per Trieste e Gorizia
Per gli incentivi al rilancio dell’economia nelle province di Trieste e Gorizia, la circolare non introduce nuove istruzioni, ma rinvia a quanto già precisato con la circolare n. 182 del 9 agosto 1989, in relazione all’interpretazione autentica dell’art. 4, primo e secondo comma, della legge n. 26/1986.
Allegato: dichiarazione del datore di lavoro
L’allegato 1 contiene il fac-simile della dichiarazione che il datore di lavoro deve rendere alla sede INPS. In essa egli dichiara:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
- l’eventuale accordo collettivo applicato;
- la corrispondenza tra i trattamenti erogati e i minimi contrattuali o, se del caso, la retribuzione superiore prevista da accordi collettivi;
- la consapevolezza che l’accertata inesistenza dei requisiti o delle condizioni previste comporta restituzione delle somme indebitamente trattenute, sanzioni e possibili conseguenze penali;
- la consapevolezza che la perdita del diritto ai benefici opera per una durata pari a tre volte il periodo di inosservanza;
- l’impegno a comunicare ogni variazione della situazione dichiarata.
La dichiarazione ha quindi funzione essenziale sia per la fiscalizzazione degli oneri sociali sia per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno.
Punti principali
Quadro normativo generale e assenza di innovazioni sostanziali
La legge 7 dicembre 1989, n. 389, di conversione del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, ha fatto salvi gli atti e i rapporti giuridici sorti sulla base di precedenti decreti legge, senza introdurre innovazioni in materia di fiscalizzazione, sgravi per il Mezzogiorno e incentivi per Trieste e Gorizia. Il D.L. 20 gennaio 1990, n. 3 ha poi prorogato la riduzione di fiscalizzazione dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1989 fino al periodo di paga in corso al 31 maggio 1990 e ha differito al medesimo termine la validità degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno.
Fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia
Poiché né la legge n. 389 né il D.L. n. 3 hanno modificato la disciplina della fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia, restano confermate le istruzioni già impartite. La circolare fornisce però chiarimenti su alcuni commi dell’art. 6 della legge n. 389 e dell’art. 1 del D.L. n. 3, in particolare sui soggetti beneficiari, sulle condizioni di accesso, sulle cause di decadenza e sugli obblighi di comunicazione alle sedi INPS.
Soggetti destinatari delle riduzioni mensili
Per la riduzione di lire 21.000 mensili per dipendente vengono richiamati, tra gli altri, i complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta di cui alla legge n. 217/1983 e i concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico aventi finalità turistiche in zone montane. Per i primi si precisa che rientrano nel beneficio tutti i complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta, a prescindere dal carattere lucrativo o meno. Per i secondi è richiesto che gli impianti insistano almeno in parte in zone montane ai sensi dell’art. 9 del DPR n. 601/1973 e che il diritto sia documentato con copia autentica del provvedimento di concessione.
Riduzione per donne e nuovi assunti e continuità del beneficio
Viene confermata la riduzione di lire 56.000 mensili per dipendente per le donne assunte a tempo indeterminato e per i nuovi assunti under 29 sempre a tempo indeterminato, per le imprese di cui all’art. 1, commi 1 e 7, del D.L. n. 536/1987 convertito nella legge n. 48/1988. Il beneficio spetta per la dodicesima mensilità 1989 e per le prime cinque mensilità del 1990, per un massimo di sei mesi per ciascun dipendente, in continuità con la disciplina dell’art. 6, commi 3, 4 e 5, della legge n. 389/1989. La data di riferimento resta il 30 novembre 1988 e il periodo complessivo massimo di fruizione può arrivare a 18 mesi.
Condizioni contrattuali, retribuzioni e decadenza dai benefici
La non spettanza delle riduzioni è confermata per i lavoratori denunciati o retribuiti in misura inferiore ai minimi stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o dagli accordi collettivi/individuali che comportino retribuzioni superiori. La circolare ribadisce che l’obbligo di corrispondere e denunciare retribuzioni non inferiori ai minimi contrattuali ha portata generale e vincola tutti i datori di lavoro, anche non aderenti ai contratti. In caso di inosservanza delle condizioni previste, la decadenza dal beneficio opera per un periodo pari a tre volte la durata dell’inadempimento; in caso di cessazione dell’impresa o del rapporto di lavoro, la perdita del beneficio è limitata ai periodi precedenti la cessazione o alla durata effettiva dell’inadempienza.
Obbligo di comunicazione del contratto collettivo e codici di autorizzazione
I datori di lavoro devono comunicare all’Istituto il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato entro 30 giorni dalla comunicazione delle istruzioni da parte delle sedi, utilizzando il fac-simile allegato. La mancata restituzione comporta la perdita della fiscalizzazione e degli sgravi a decorrere da dicembre 1989, anche se i trattamenti contrattuali sono rispettati. Le sedi devono attribuire i codici di autorizzazione previsti per la perdita dei benefici e recuperare gli importi già conguagliati con i modelli DM10/2-89 elaborati prima della codifica.
Ulteriori chiarimenti sulle violazioni ambientali
La circolare interpreta la disciplina che esclude la fiscalizzazione per le aziende i cui titolari o rappresentanti legali siano stati condannati con sentenza definitiva per violazioni ambientali commesse dopo il 31 dicembre 1987 e che abbiano causato danno ai sensi della legge n. 349/1986. Il beneficio è negato per il periodo dal momento del fatto illecito fino al ripristino dei luoghi o, se ciò non è possibile, fino al risarcimento del danno allo Stato. Se la fiscalizzazione astrattamente spettante è superiore al risarcimento liquidato dal giudice, l’impresa conserva il diritto alla differenza.
Sgravi contributivi nel Mezzogiorno
Per gli sgravi nel Mezzogiorno la legge n. 389/1989 si limita a confermare la proroga già prevista fino al 30 novembre 1989, mentre il D.L. n. 3/1990 estende la validità fino al 31 maggio 1990. Restano applicabili le disposizioni di cui all’art. 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del D.L. n. 338/1989 in tema di decadenza, con riferimento anche alla dichiarazione da rendere secondo l’allegato 1.
Recupero delle agevolazioni per dicembre 1989
Le aziende che non hanno conguagliato dal 1 dicembre 1989 possono recuperare la fiscalizzazione e gli sgravi con le denunce relative a gennaio o febbraio 1990, rispettivamente entro il 20 febbraio 1990 o entro il 20 marzo 1990. Per la fiscalizzazione devono essere utilizzati i codici R143, R144 e R145, distinti tra riduzioni ordinarie, benefici per il Mezzogiorno e fiscalizzazione per imprese agricole. Per gli sgravi contributivi devono essere utilizzati i codici L165 e L166 per le diverse leggi agevolative richiamate.
Incentivi per Trieste e Gorizia
In relazione agli incentivi per il rilancio dell’economia nelle province di Trieste e Gorizia, la circolare rinvia a quanto già chiarito con la precedente circolare n. 182 del 9 agosto 1989, relativamente all’interpretazione autentica dell’art. 4, commi primo e secondo, della legge n. 26/1986.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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