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Circolare

Circolare numero 32 del 8-2-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare dispone, con effetto immediato, il decentramento alle Sedi periferiche (SAP) dell’attività istruttoria relativa ai ricorsi amministrativi e giudiziari sulle prestazioni dei lavoratori marittimi. Vengono indicati i principali motivi di ricorso, la documentazione da acquisire, le verifiche da svolgere e le competenze tra SAP e Servizio Previdenza Marittima (PMT) in materia di liquidazione, ricostituzione, notifiche e sospensione delle decisioni. Sono inoltre richiamate le modalità di gestione dei ricorsi giudiziari e delle situazioni di particolare rilevanza interpretativa.

Trasferimento alle SAP dell’istruttoria dei ricorsi amministrativi e giudiziari in materia di prestazioni marittime

Trasferimento dell’istruttoria dei ricorsi in materia di prestazioni marittime

La circolare dà attuazione al decentramento degli adempimenti già di competenza del Servizio Previdenza Marinara, trasferendo con effetto immediato alle SAP l’istruttoria dei ricorsi amministrativi e giudiziari relativi alle prestazioni in favore dei lavoratori marittimi. Il testo chiarisce ambito, modalità operative, documentazione da acquisire e riparto di competenze tra Sedi periferiche e Servizio PMT, con richiami alla disciplina previdenziale generale e alla normativa specifica del settore marittimo.

Ricorsi amministrativi: ambito e premessa

Dopo il richiamo alla soppressione della Cassa nazionale per la previdenza marinara disposta dalla legge n. 413 del 26 luglio 1984, la circolare precisa che è cessata anche l’attività del relativo Comitato amministratore. Di conseguenza, i ricorsi dei lavoratori marittimi vengono esaminati dagli organi deliberanti istituiti per i lavoratori dipendenti comuni, applicando le modalità e procedure già adottate dalle SAP per i ricorsi in materia AGO.

Si evidenzia tuttavia la particolarità del settore marittimo, soprattutto per la gestione dei rapporti assicurativi e pensionistici, e il fatto che le SAP, per i provvedimenti adottati dalla Direzione Generale sulle domande presentate anteriormente all’1.7.1987, operano senza il fascicolo personale cartaceo, almeno fino al completamento del decentramento dei fascicoli stessi.

Motivi più frequenti dei ricorsi

La circolare elenca gli argomenti che ricorrono con maggiore frequenza nei ricorsi presentati dai marittimi:

  • valutazione di ulteriori periodi di assicurazione marittima, effettiva o figurativa, e del differimento ex art. 14 della legge n. 658/1967, sostituito dall’art. 4 della legge n. 27/1973;
  • variazione della qualifica del marittimo e del tipo di nave o di navigazione;
  • revisione della retribuzione pensionabile;
  • accredito di periodi di assicurazione AGO utili per il calcolo della quota esclusiva con mod. CI50P, ovvero per il calcolo della pensione ai sensi della legge n. 413/1984;
  • variazione della decorrenza della pensione;
  • modifica del titolo della pensione;
  • accertamenti sanitari per pensione ordinaria o privilegiata;
  • attribuzione delle maggiorazioni per familiari a carico;
  • riconoscimento dei benefici combattentistici;
  • corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria;
  • opposizione ad azioni di recupero somme;
  • ripartizione della pensione per i dipendenti delle FF.SS. e pagamenti scissi.

Primi adempimenti delle SAP

Quando riceve il ricorso, la SAP deve innanzitutto:

  • abbinare il ricorso al fascicolo personale contenente la domanda di pensione, se la pratica è stata definita dalla stessa Sede e riguarda una domanda presentata dopo l’1.7.1987;
  • intestare un fascicolo personale per i ricorsi relativi a provvedimenti adottati dal Servizio PMT su domande anteriori all’1.7.1987;
  • svolgere una prima istruttoria sommaria per acquisire dall’interessato e dalla Direzione Generale la documentazione necessaria.

La documentazione istruttoria, di regola, è costituita dagli elaborati meccanografici già agli atti della Sede, come mod. FS13, tabulato dell’archivio pensioni e tabulato dell’archivio posizioni assicurative, oltre ai documenti e alle dichiarazioni forniti dall’interessato. Se tale documentazione non basta, la SAP può chiedere ulteriori elementi al Servizio PMT, Reparto 9, con telefax, video terminale, corrispondenza ordinaria o richiesta telefonica.

Istruttoria per le diverse tipologie di motivo

Per i motivi attinenti a assicurazione marittima, qualifica, tipo di nave e di navigazione e retribuzione, la SAP deve esaminare il mod. FS13 e il documento meccanografico trasmesso dal Servizio PMT al momento della liquidazione della pensione o del trasferimento della posizione assicurativa. L’obiettivo è verificare la fondatezza della richiesta confrontando i dati ufficiali con quelli allegati dal ricorrente.

Se necessario, la SAP può:

  • chiedere chiarimenti e informazioni al Reparto 9 del Servizio PMT, trasmettendo copia del ricorso, della documentazione prodotta e di quella acquisita in seguito al ricorso, come modelli 011, nuovo estratto mercantile, dichiarazioni di malattia e simili;
  • svolgere indagini presso le autorità marittime o presso le SAP competenti per territorio per accertare la contribuzione relativa a imbarchi contestati e navigazione a licenza;
  • richiedere al ricorrente la documentazione prevista dalla normativa comune per verificare le retribuzioni effettive relative a periodi successivi al 1.1.1980, come mod. 01M e 01/M sostituzione;
  • per retribuzioni riferite a navigazione estera, richiedere la posizione assicurativa al Reparto 8 del Servizio PMT secondo le modalità richiamate dalla circolare n. 138/2088/PMT dell’8.9.1987.

Per il motivo relativo all’assicurazione AGO, la Sede deve esaminare il mod. CI50P già trasmesso dal Servizio PMT all’atto della liquidazione della pensione di categoria PM e poi elaborato dalla Sede, svolgendo indagini presso l’archivio posizioni assicurative o altre SAP per verificare eventuali periodi non valutati.

Per la decorrenza della pensione, la SAP deve verificare, a seconda del tipo di trattamento:

  • per pensione di vecchiaia o anticipata di vecchiaia: data di presentazione della domanda, data del compimento dell’età, data dell’ultimo sbarco, volontà espressa dall’interessato nella domanda, data di cancellazione dalla Corporazione per i piloti dei porti e data di dispensa dal servizio per gli iscritti alla Gestione Speciale dell’ex C.N.P.M.;
  • per pensioni di inabilità alla navigazione: data di presentazione della domanda con certificato medico, data della riunione della Commissione medica di primo e secondo grado che ha riconosciuto l’inabilità permanente, eventuale diversa decorrenza dello stato di inabilità stabilita dalla Commissione medica.

Se necessario, la SAP richiede al Servizio PMT, Reparto 9, copia del verbale di visita medica, del decreto di cancellazione dei piloti o della domanda di pensione.

Per il titolo della pensione, la SAP deve acquisire la domanda o altra documentazione idonea a dimostrare la volontà dell’interessato sul tipo di pensione da liquidare. Per i motivi sanitari, se non già in possesso, deve essere richiesto al Servizio PMT, Reparto 9, il fascicolo sanitario, nel rispetto dell’art. 32 della legge n. 413/1984 e delle precisazioni della circolare n. 138.2088 PMT dell’8.9.1987.

Per le maggiorazioni per familiari a carico, la Sede deve verificare il mod. FS13 e, se necessario, chiedere al Servizio PMT la documentazione utile alla ricostruzione storica della situazione familiare: copia della domanda, stato di famiglia, certificati di studio, certificazione di inabilità dei soggetti a carico, modelli reddituali.

Per i benefici combattentistici, la SAP esamina gli elaborati meccanografici e può richiedere la documentazione matricolare militare o copia della domanda al Servizio PMT. Per interessi legali, rivalutazione monetaria, recuperi e trattenute varie, la Sede esamina il fascicolo di pagamento della pensione e valuta i provvedimenti da adottare e le soluzioni da sottoporre all’organo deliberante; per le contestazioni su indebiti può richiedere notizie e documenti al Reparto 9.

Per i casi di ripartizione della pensione dei dipendenti FF.SS., la SAP acquisisce il decreto di liquidazione della pensione ferroviaria per verificare i servizi di navigazione di ruolo e non di ruolo utili e calcolare l’esatta ripartizione della pensione marittima tra Fondo pensioni per il personale FF.SS. e marittimo.

Relazione per il Comitato e contenuto della proposta

Una volta acquisita la documentazione e svolti gli accertamenti necessari, la SAP deve effettuare un’istruttoria completa e definitiva dei motivi del ricorso, verificando le ricadute possibili su quattro profili principali:

  • il diritto a pensione, sia per domande respinte sia per il diritto a un tipo diverso di pensione nelle prestazioni liquidate con la vecchia normativa e con la nuova disciplina della legge n. 413/1984;
  • la misura della pensione, con riferimento al riconoscimento di periodi di assicurazione prima non valutati, alla diversa valutazione di navigazione o qualifiche e alla diversa attribuzione delle retribuzioni ai fini del calcolo;
  • la decorrenza della pensione, secondo i criteri richiamati nella circolare n. 138/2088/PMT dell’8.9.1987;
  • il pagamento della pensione nei casi di recupero di somme indebite, pagamento scisso, quote per familiari a carico o corresponsione di interessi secondo le regole AGO.

La relazione illustrativa da sottoporre al Comitato deve contenere:

  • la dettagliata esposizione dei dati costitutivi della pensione o della respinta;
  • la richiesta del ricorrente e le argomentazioni addotte a sostegno;
  • la sintesi degli adempimenti svolti dagli uffici;
  • il parere dell’ufficio con riferimento a specifiche disposizioni di legge.

Notifica delle decisioni e esecuzione in caso di accoglimento

La decisione adottata dal Comitato deve essere notificata all’interessato o all’Ente di patronato con le consuete modalità. Per le sole domande presentate anteriormente all’1.7.1987, copia della lettera di notifica va trasmessa al Servizio PMT, Reparto 9, per l’aggiornamento del fascicolo personale.

Se il ricorso è accolto, in tutto o in parte, la posizione pensionistica va riesaminata per la concessione della pensione negata o per la ricostituzione della pensione già in pagamento. La circolare distingue la competenza per la liquidazione in base alla decorrenza:

  • il Servizio PMT liquida le pensioni con decorrenza anteriore al 1.1.1980; la SAP deve trasmettere copia della delibera, del ricorso e della documentazione acquisita;
  • la SAP liquida le pensioni con decorrenza successiva al 31.12.1979; per le pensioni con decorrenza tra il 1.1.1980 e il 30.9.1989 è richiesto il doppio calcolo, secondo vecchie norme e legge n. 413/1984, in base alle istruzioni della circolare n. 138/2088 dell’8.9.1987.

Ricostituzione della pensione

La circolare distingue diverse ipotesi di ricostituzione:

  • per variazioni della posizione assicurativa marittima, come computo di servizi utili, modifica della qualifica, variazione del tipo di nave o di navigazione, valutazione di navigazione post-pensionamento e differimento ex artt. 14 l. n. 658/1967 e 4 l. n. 27/1973, la ricostituzione è effettuata dalla Direzione Generale per pensioni con decorrenza anteriore all’1.10.1989 e dalle SAP per quelle successive;
  • per la posizione assicurativa per lavoro non marittimo, comprese la riliquidazione ai sensi della legge n. 413/1984 e il computo di periodi AGO nella quota esclusiva con mod. CI50P, le ricostituzioni spettano alle SAP per le pensioni della Gestione marittimi con decorrenza successiva al 31.12.1979; per le pensioni anteriori al 1.1.1980, per quelle con prestazione AGO già liquidata prima della pensione marittima e per la Gestione Speciale, l’operazione è a carico del Servizio PMT, Reparto 9, previo invio di un nuovo mod. CI50P;
  • per la decorrenza della pensione, la ricostituzione è a carico del Servizio PMT quando il trattamento originario è stato liquidato dallo stesso Servizio, mentre è a carico della SAP quando la pensione è stata liquidata dalla SAP ai sensi della circolare n. 2088 PMT dell’8.9.1987;
  • per composizione familiare, benefici combattentistici e aspetti di pagamento come interessi, rivalutazione, pagamento scisso e recuperi, la ricostituzione è effettuata direttamente dalle SAP secondo la circolare n. 150 del 7.7.1989.

Nei casi in cui gli adempimenti siano di competenza del Servizio PMT, le SAP devono trasmettere al Reparto 9 copia della delibera, copia del ricorso e la nuova documentazione assicurativa acquisita in sede di istruttoria.

Sospensione dell’esecuzione della decisione del Comitato

Se il Direttore di Sede ravvisa profili di illegittimità nella decisione del Comitato Provinciale, la circolare rinvia alle istruzioni dell’art. 46 della legge n. 88 del 9.3.1989 e alla circolare n. 61 del 29.3.1989 dell’AGO. Per le pensioni marittime, il provvedimento di sospensione deve essere trasmesso al Reparto 9 del Servizio PMT, che lo inoltra al Comitato Amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, competente a decidere se eseguire o annullare la delibera del Comitato Provinciale. La decisione del Comitato Amministratore viene poi comunicata alla SAP per la notifica al Comitato Provinciale e all’interessato.

Accoglimento d’ufficio del ricorso

La circolare ammette che le SAP possano accogliere d’ufficio il ricorso quando il riconoscimento dei motivi addotti sia manifestamente comprovato dalla documentazione prodotta. Anche in questa ipotesi si applicano le regole sulla competenza per liquidazione e ricostituzione già indicate nel paragrafo dedicato.

Ricorsi giudiziari

Per i ricorsi giudiziari relativi a prestazioni marittime, trattati presso gli Uffici Legali delle SAP, è previsto l’invio in copia ai competenti Reparti amministrativi affinché possano fornire le informazioni utili all’esame delle motivazioni del ricorso. Il reparto che riceve la copia deve svolgere gli stessi adempimenti previsti per i ricorsi amministrativi, acquisendo la documentazione necessaria in funzione delle doglianze del ricorrente, e deve fornire all’Ufficio Legale tutti gli elementi utili per il giudizio o per l’eventuale impugnazione della sentenza.

Poiché, ai sensi dell’art. 447 c.p.c., le sentenze in materia previdenziale sono provvisoriamente esecutive, la SAP deve darvi esecuzione anche in caso di impugnazione, formulando espressa riserva di recupero delle somme eventualmente corrisposte indebitamente a seguito di riforma della decisione. La riserva non va apposta quando la sentenza è passata in giudicato o si è scelto di prestare acquiescenza.

L’esecuzione della sentenza comporta la liquidazione o la ricostituzione della pensione secondo le modalità previste per i ricorsi amministrativi, con successiva comunicazione degli adempimenti al ricorrente e all’Ufficio Legale che ha trattato il caso.

Questioni di particolare rilevanza e rilevazione statistica

La circolare conclude prevedendo che le SAP sottopongano al Servizio Previdenza Marittima, Reparto 9, le questioni di particolare rilevanza o di carattere generale che richiedono criteri interpretativi della normativa vigente o precedente, oppure che coinvolgono la competenza di più servizi della Direzione Generale. In questi casi, il ricorso potrà essere sottoposto agli Organi deliberanti sulla base di criteri di definizione validi in via generale.

Infine, per la rilevazione statistica dell’attività connessa ai ricorsi dei lavoratori marittimi, la circolare rinvia a successive istruzioni per la compilazione degli specifici modelli 14.O.

Punti principali

Decentramento dell’istruttoria ai SAP

In attuazione del piano di decentramento, l’istruttoria dei ricorsi amministrativi e giudiziari in materia di prestazioni marittime viene trasferita alle SAP. I ricorsi presentati anche al soppresso Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara o al Servizio Previdenza Marinara devono essere comunque inoltrati alle SAP competenti.

Motivi ricorrenti dei ricorsi amministrativi

La circolare elenca i motivi più frequenti dei ricorsi: ulteriori periodi di assicurazione marittima effettiva o figurativa e differimento ex art. 14 l. n. 658/1967 come sostituito dalla l. n. 27/1973; variazioni di qualifica, tipo di nave o di navigazione; revisione della retribuzione pensionabile; accredito di periodi AGO; modifica della decorrenza o del titolo della pensione; accertamenti sanitari; maggiorazioni per familiari a carico; benefici combattentistici; interessi legali e rivalutazione; opposizione a recuperi; ripartizione della pensione per dipendenti FF.SS. e pagamenti scissi.

Primi adempimenti e documentazione da acquisire

La SAP deve abbinare il ricorso al fascicolo personale se la pratica è stata definita dalla stessa Sede, oppure aprire un fascicolo personale per i provvedimenti del Servizio PMT riferiti a domande anteriori al 1.7.1987. Deve poi effettuare una prima istruttoria sommaria per acquisire la documentazione necessaria dall’interessato e dalla Direzione Generale. La documentazione base comprende, di norma, elaborati meccanografici come mod. FS13, tabulati dell’archivio pensioni e delle posizioni assicurative, oltre a documenti e dichiarazioni dell’interessato.

Verifiche specifiche per ciascun motivo di ricorso

Per assicurazione marittima, qualifica, tipo di nave e retribuzione la SAP deve confrontare mod. FS13 e documenti meccanografici con le allegazioni del ricorrente e, se necessario, richiedere chiarimenti al Reparto 9 del Servizio PMT o svolgere indagini presso autorità marittime e altre SAP. Per l’assicurazione AGO va esaminato il mod. CI50P e verificati eventuali periodi non valutati. Per la decorrenza della pensione occorre controllare dati e date specifiche a seconda del tipo di pensione; per il titolo della pensione si acquisisce la volontà dell’interessato; per i motivi sanitari si richiede il fascicolo sanitario; per i familiari a carico, i benefici combattentistici e i recuperi si acquisiscono i relativi atti e documenti.

Relazione al Comitato e contenuti essenziali

Conclusa l’istruttoria, la SAP predispone una relazione illustrativa per il Comitato, che deve riportare i dati costitutivi della pensione o della respinta, le richieste e le argomentazioni del ricorrente, gli adempimenti svolti dagli uffici e il parere dell’ufficio con riferimento a specifiche disposizioni di legge. La decisione può incidere sul diritto a pensione, sulla misura, sulla decorrenza e sulle modalità di pagamento.

Notifica delle decisioni e adempimenti in caso di accoglimento

La decisione del Comitato deve essere notificata all’interessato o all’Ente di patronato. Per le domande presentate prima dell’1.7.1987 copia della notifica va inviata al Servizio PMT, Reparto 9, per l’aggiornamento del fascicolo personale. In caso di accoglimento totale o parziale, la pensione deve essere concessa o ricostituita, con riparto di competenza tra Servizio PMT e SAP in funzione della decorrenza e della tipologia di operazione.

Riparto di competenza su liquidazione e ricostituzione

La liquidazione è a carico del Servizio PMT per pensioni con decorrenza anteriore al 1.1.1980; per decorrenze successive al 31.12.1979 compete alla SAP, con doppio calcolo per le pensioni tra 1.1.1980 e 30.9.1989 secondo le vecchie norme e la l. n. 413/1984. Le ricostituzioni per variazioni della posizione assicurativa marittima spettano alla Direzione Generale per pensioni con decorrenza anteriore all’1.10.1989 e alle SAP per quelle successive. Le ricostituzioni relative a lavoro non marittimo, decorrenza della pensione, composizione familiare, benefici combattentistici e pagamenti sono distribuite tra SAP e Servizio PMT secondo le regole indicate.

Sospensione dell’esecuzione e ricorsi giudiziari

In caso di sospetti profili di illegittimità della decisione del Comitato Provinciale, si applicano le istruzioni dell’art. 46 l. n. 88/1989 e della circolare AGO n. 61/1989; per le pensioni marittime il provvedimento di sospensione va trasmesso al Reparto 9 del Servizio PMT, che lo inoltra al Comitato Amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per i ricorsi giudiziari, gli Uffici Legali delle SAP trasmettono copia agli uffici amministrativi competenti, che devono fornire gli elementi utili al giudizio e, poiché le sentenze previdenziali sono provvisoriamente esecutive ex art. 447 c.p.c., la SAP deve darvi esecuzione anche in pendenza di impugnazione, con riserva di recupero ove necessario.

Casi di particolare rilevanza e criteri generali

Le SAP devono sottoporre al Servizio Previdenza Marittima, Reparto 9, le questioni di particolare rilevanza o di carattere generale che richiedono criteri interpretativi o coinvolgono più servizi della Direzione Generale, affinché il ricorso sia deciso dagli Organi deliberanti secondo criteri generali. Per la rilevazione statistica dell’attività ricorsi, la circolare rinvia a successive istruzioni sui modelli 14.O.

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