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Circolare

Circolare numero 31 del 8-2-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare informa dell’emanazione del decreto ministeriale 21.10.1989, pubblicato in G.U. n. 285 del 6.12.1989, che consente la sospensione della condizione prevista dall’art. 6, comma 9, lett. c), della legge n. 389/1989 in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e sgravi per il Mezzogiorno. Vengono indicati i requisiti che le imprese devono possedere, le verifiche da svolgere in sede ispettiva e la decorrenza/cessazione della sospensione. Si richiede inoltre che gli accordi aziendali siano stati comunicati all’INPS entro 15 giorni dalla stipula.

Sospensione della condizione per fiscalizzazione oneri sociali e sgravi Mezzogiorno

Sospensione della condizione per la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi per il Mezzogiorno

La circolare dà notizia dell’emanazione del decreto ministeriale 21 ottobre 1989, pubblicato nella G.U. n. 285 del 6 dicembre 1989, che attua la facoltà prevista dall’art. 6, comma 11, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Il provvedimento riguarda la sospensione della condizione di cui all’art. 6, comma 9, lett. c), in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno.

Ambito di applicazione

La sospensione può essere riconosciuta alle imprese interessate solo se, in sede di normale attività ispettiva, risultano soddisfatte specifiche condizioni. Il decreto si riferisce alle imprese operanti in territori del Mezzogiorno individuati dall’art. 1 del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, oppure nelle aree indicate dalle delibere CIPI adottate ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni.

Requisiti delle imprese

Ai fini del riconoscimento della sospensione, le imprese devono:

  • essere operanti da data anteriore al 10 ottobre 1989 nei territori agevolati;
  • aver recepito, mediante accordi aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, gli accordi provinciali finalizzati ad attuare, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
  • aver effettuato, se del caso, il riallineamento dei trattamenti economici secondo le previsioni dei programmi contenuti negli accordi provinciali.

Adempimenti verso l’INPS

La circolare evidenzia che gli accordi aziendali di recepimento devono essere comunicati all’INPS entro 15 giorni dalla stipula. Per consentire il necessario confronto, le imprese sono invitate a trasmettere all’Istituto anche gli accordi provinciali richiamati negli accordi aziendali.

Decorrenza della sospensione e cessazione degli effetti

Il punto 2 del decreto ministeriale precisa che la sospensione della condizione prevista dall’art. 6, comma 9, lett. c), della legge n. 389/1989:

  • decorre dal periodo di paga in corso alla data di recepimento, tramite accordo aziendale, dell’accordo provinciale;
  • si estende fino al periodo di paga in corso al 30 novembre 1989;
  • cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale l’INPS, sulla base delle denunce contributive mensili, accerti l’eventuale mancato rispetto del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici previsto nell’accordo provinciale recepito.

Indicazioni operative

La circolare invita le sedi a verificare puntualmente la sussistenza delle condizioni richieste dal decreto e a considerare l’effetto della sospensione solo nei limiti temporali e sostanziali stabiliti. Viene inoltre data comunicazione della trasmissione via terminale della circolare, nelle more della stampa, per consentirne l’immediata conoscenza e applicazione.

Punti principali

Riferimento normativo e decreto attuativo

L’art. 6, comma 11, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito dalla legge 7.12.1989, n. 389, attribuisce al Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro del Tesoro, la facoltà di disporre la sospensione della condizione prevista dall’art. 6, comma 9, lett. c), in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno. In attuazione di tale previsione è stato emanato il Decreto ministeriale 21.10.1989, pubblicato nella G.U. n. 285 del 6.12.1989.

Condizioni per il riconoscimento della sospensione

Per ottenere la sospensione della condizione prevista dalla legge, le imprese devono soddisfare, in sede ispettiva ordinaria, tre requisiti: operare in data anteriore al 10.10.1989 nei territori indicati dall’art. 1 del T.U. approvato con D.P.R. 6.3.1978, n. 218, e successive modifiche, o nelle aree individuate dalle delibere CIPI ex art. 7 del D.P.R. 9.11.1976, n. 902; aver recepito, tramite accordi aziendali con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli accordi provinciali finalizzati al graduale riallineamento dei trattamenti economici ai livelli previsti dai CCNL; aver eventualmente già effettuato il riallineamento secondo i programmi previsti dagli accordi provinciali.

Accordi aziendali e comunicazione all’INPS

Gli accordi aziendali di recepimento degli accordi provinciali devono essere stati comunicati all’INPS entro 15 giorni dalla stipula. La circolare ritiene opportuno che le imprese trasmettano all’Istituto, per il necessario raffronto, anche gli accordi provinciali di riferimento.

Decorrenza e cessazione della sospensione

Il Decreto ministeriale stabilisce che la sospensione decorre dal periodo di paga in corso alla data di recepimento, mediante accordo aziendale, dell’accordo provinciale e si estende fino al periodo di paga in corso al 30 novembre 1989. La sospensione cessa comunque di produrre effetti dal periodo di paga in cui, sulla base delle denunce contributive mensili presentate all’INPS, l’Istituto rilevi un eventuale mancato rispetto del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici contenuto nell’accordo provinciale recepito.

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