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Sentenza

Sentenza n. 7122/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 20929 del 27.05.2025 a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202507483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento della formazione professionale e dell’abilitazione all’insegnamento conseguite in Romania, motivato dalla mancata produzione dell’Adeverinta ministeriale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitato all’estero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale deducendo: violazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 206/2007, del principio del soccorso istruttorio e dei doveri di buona fede, poiché l’Amministrazione avrebbe richiesto le integrazioni documentali oltre il termine di 30 giorni previsto dalla disciplina di settore; violazione dei principi affermati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 2022, eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, difetto di motivazione e omessa valutazione comparativa concreta dei percorsi formativi rumeno e italiano, nonché omessa applicazione di eventuali misure compensative ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 206/2007; illegittimità della richiesta di apostille o legalizzazione ulteriore rispetto alla documentazione prodotta; violazione del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, par. 3, TUE; disparità di trattamento rispetto ad altri docenti ai quali sarebbe stato riconosciuto il titolo rumeno analogo. Il diniego era fondato sull’assenza dell’Adeverinta rilasciata dal Ministero rumeno, recante la disciplina insegnabile e la fascia di età degli alunni. Nel corso del giudizio il ricorrente ha prodotto tale certificazione, in originale e con traduzione italiana.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto illegittima la condotta procedimentale dell’Amministrazione, rimasta inizialmente inerte e poi orientata a imporre al richiedente termini stringenti per integrare la documentazione, senza considerare le integrazioni prodotte e il tempo necessario per ottenerle dall’autorità rumena. Tale condotta viola i doveri di collaborazione e buona fede e il principio del soccorso istruttorio, che nel caso concreto non è limitato dalla par condicio, non trattandosi di una procedura concorsuale o comparativa. Il giudice ha inoltre affermato che l’Adeverinta ministeriale è un documento utile, ma non indispensabile per l’esame dell’istanza: essa integra il quadro istruttorio già formato dai certificati universitari e dagli altri diplomi, ma la sua mancanza non può giustificare, da sola, il rigetto. L’Amministrazione deve effettuare una valutazione concreta e individuale dei titoli e una comparazione dei percorsi formativi svolti nei due Stati membri, verificando se l’interessato abbia raggiunto il livello di competenze richiesto in Italia, anche considerando l’eventuale attività professionale svolta e, ove emergano divergenze, disponendo appropriate misure compensative. Il Ministero dovrà quindi riesaminare l’istanza alla luce di tali principi e degli atti prodotti, anche in giudizio. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • artt. 16 e 17 d.lgs. 206/2007

    La disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali impone all’Amministrazione di esaminare l’istanza nel rispetto dei termini e degli obblighi procedimentali, senza rigettarla per carenze documentali senza considerare le integrazioni tempestivamente o comunque concretamente prodotte.

  • art. 17, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Il termine previsto per la richiesta di integrazioni documentali rileva ai fini della legittimità della condotta procedimentale dell’Amministrazione.

  • art. 22 d.lgs. 206/2007

    In presenza di divergenze tra la formazione acquisita nello Stato membro d’origine e i requisiti italiani, l’Amministrazione deve valutare l’adozione di misure compensative, anziché respingere automaticamente l’istanza.

  • art. 4, par. 3, TUE

    Il principio di leale cooperazione concorre a fondare i doveri di collaborazione e buona fede dell’Amministrazione nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro.

  • art. 3, comma 4, D.D. n. 499/2020

    La partecipazione con riserva alle procedure concorsuali è richiamata per evidenziare gli effetti pregiudizievoli che il diniego di riconoscimento può produrre sul docente in attesa della definizione del procedimento.

  • art. 4, comma 5, D.D. n. 2575/2023

    La partecipazione con riserva alle procedure di formazione delle graduatorie è richiamata quale elemento che rende concreto il pregiudizio derivante dal diniego di riconoscimento.

  • art. 7, comma 1, lett. e), O.M. n. 112/2022

    La disposizione è richiamata in relazione alla partecipazione con riserva alle graduatorie provinciali per le supplenze in pendenza del riconoscimento del titolo.

  • O.M. n. 88/2024

    È richiamata in relazione agli effetti del riconoscimento del titolo estero sulla partecipazione alle procedure di formazione delle graduatorie.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento in Italia di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’Amministrazione non può rigettare l’istanza per la mancanza di un singolo documento certificativo quando disponga di altri elementi idonei a consentire la valutazione concreta e individuale della formazione acquisita.
  • L’Adeverinta ministeriale rumena, pur potendo essere richiesta quale elemento istruttorio utile a individuare la classe di concorso e a chiarire gli effetti abilitativi della formazione, non costituisce un requisito indispensabile la cui mancanza legittimi automaticamente il rigetto dell’istanza.
  • La valutazione di un titolo professionale estero deve comportare una comparazione concreta dei percorsi formativi e delle competenze acquisite rispetto ai requisiti nazionali; ove sussistano divergenze, l’Amministrazione deve valutare l’imposizione di misure compensative prima di negare il riconoscimento.
  • I doveri di collaborazione e buona fede dell’Amministrazione impongono di considerare le integrazioni documentali prodotte dall’interessato e il tempo ragionevolmente necessario per procurarle, soprattutto quando il procedimento non è una gara o una procedura comparativa e quindi non opera un’esigenza di tutela della par condicio.
  • Il diniego non può essere giustificato con la mera possibilità per l’interessato di presentare una nuova istanza completa, poiché ciò determina un’irragionevole duplicazione procedimentale e può pregiudicare la partecipazione a concorsi e graduatorie alle quali sia consentita la partecipazione con riserva.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioPartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiBuona fede e correttezza della PASoccorso istruttorioDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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