Corte di giustizia, Sentenza C-404/24
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1° agosto 2025. — Procedimento penale a carico di KP. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 6 – Onere della prova della colpevolezza dell’imputato – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale – Accusa parzialmente ritirata dalla procura in sede di udienza – Obbligo per il giudice di pronunciarsi sugli elementi dell’atto di imputazione non mantenuti in udienza. — Causa C-404/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio pregiudiziale bulgaro, ha esaminato se la presunzione di innocenza e il diritto a un giudice imparziale ostino a una regola processuale che obbliga il giudice penale a decidere secondo il proprio convincimento anche dopo la parziale ritirata dell’accusa da parte del pubblico ministero in udienza. Ha escluso il contrasto con il diritto UE, precisando che l’onere della prova resta in capo alla pubblica accusa, mentre il giudice può valutare autonomamente le prove e condannare se ritiene accertata la responsabilità. La Corte ha anche distinto la propria soluzione dalla giurisprudenza della Corte EDU sui casi in cui il pubblico ministero sia assente dal dibattimento.
Presunzione di innocenza e imparzialità del giudice: compatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che impone al giudice penale di decidere sull’atto di imputazione secondo il proprio convincimento anche quando il pubblico ministero, in udienza, rinuncia a parte dell’accusa o chiede una condanna per un reato meno grave.
La questione giuridica
Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343, in combinato disposto con i considerando 22 e 23, e l’articolo 47, secondo comma, della Carta ostino a una normativa nazionale che impone al giudice penale di pronunciarsi sull’atto di imputazione secondo il proprio intimo convincimento, anche quando il pubblico ministero, dopo l’istruzione dibattimentale, non sostiene più alcuni elementi dell’accusa e chiede l’assoluzione su tali punti o la condanna per un reato meno grave.
Principio di diritto
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, letto alla luce della Carta, non impedisce a uno Stato membro di prevedere che il giudice penale debba decidere sull’atto di imputazione secondo il proprio intimo convincimento, indipendentemente dalla posizione finale del pubblico ministero in udienza, purché il giudice resti indipendente e imparziale e la decisione sia fondata sugli elementi di prova acquisiti nel contraddittorio. Il diritto dell’Unione non richiede che il giudice segua la richiesta del pubblico ministero di assoluzione o di riqualificazione in senso più lieve quando ritenga provata la colpevolezza per il reato contestato.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 3 della direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Convenzione europea dei diritti dell’uomo
- Decisione quadro 2004/757/GAI
Presunzione di innocenza, onere della prova e imparzialità del giudice nel procedimento penale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) in un procedimento penale a carico di KP per fatti legati a detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Il giudice nazionale chiede se il diritto dell’Unione osti a una disciplina processuale che impone al giudice di decidere sull’atto di imputazione secondo il proprio intimo convincimento, anche quando il pubblico ministero, in udienza, rinuncia a parte dell’accusa o chiede la condanna per un reato meno grave.
Fatti e procedimento principale
KP era stato rinviato a giudizio per tre fatti relativi a marijuana: una cessione a terzi e due detenzioni a fini di spaccio. In udienza, dopo l’assunzione delle prove, il pubblico ministero ha ritenuto che i fatti integrassero soltanto la detenzione per uso personale e ha quindi chiesto l’assoluzione sui profili di spaccio e la condanna per il reato meno grave di detenzione di stupefacenti. Il giudice del rinvio, pur condividendo la valutazione della procura per due dei fatti, riteneva invece provato anche lo spaccio del primo sacchetto e si domandava se potesse condannare KP nonostante la diversa posizione della pubblica accusa.
Normativa UE richiamata
La Corte richiama la direttiva (UE) 2016/343, in particolare:
- il considerando 22, che afferma che l’onere della prova della colpevolezza incombe alla pubblica accusa;
- il considerando 23, che riconosce, negli Stati membri, sistemi in cui anche il giudice ricerca prove a carico e a discarico;
- l’articolo 3, sulla presunzione di innocenza;
- l’articolo 6, paragrafo 1, sull’onere della prova;
- l’articolo 6, paragrafo 2, sul criterio del dubbio a favore dell’imputato. Viene inoltre esaminato l’articolo 47, secondo comma, della Carta, relativo al diritto a un giudice indipendente e imparziale, nonché il collegamento con l’articolo 51, paragrafo 1, e l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta. Il giudice del rinvio menzionava anche la decisione quadro 2004/757/GAI e la CEDU.
Ragionamento della Corte sulla direttiva 2016/343
La Corte ricorda che la direttiva 2016/343 stabilisce soltanto norme minime comuni e non armonizza in modo esaustivo il processo penale. L’articolo 6, paragrafo 1, impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza e di presentare al giudice gli elementi di prova a sostegno dell’accusa, ma non esclude che il giudice, secondo il diritto nazionale, possa valutare autonomamente la colpevolezza e, se del caso, ricercare d’ufficio prove a carico e a discarico.
La Corte sottolinea che questa facoltà è anzi coerente con il considerando 22 e con il considerando 23, che espressamente ammette sistemi non puramente accusatori. Di conseguenza, il diritto UE non impedisce una normativa nazionale che attribuisca al giudice il potere-dovere di decidere secondo il proprio convincimento sulla base delle prove acquisite, anche se il pubblico ministero in udienza abbia chiesto l’assoluzione su alcuni capi o una riqualificazione in senso più lieve.
Ragionamento sulla Carta e sull’imparzialità
Quanto all’articolo 47, secondo comma, della Carta, la Corte ricorda che indipendenza e imparzialità sono componenti essenziali del giusto processo e della stessa tutela della presunzione di innocenza. Tuttavia, la normativa bulgara esaminata non compromette tali requisiti: il giudice non è vincolato dalle valutazioni della procura, ma deve applicare la legge in modo autonomo e senza sostituirsi alla pubblica accusa in un ruolo di parte.
La Corte osserva che la regola nazionale, imponendo al giudice di statuire sull’atto di imputazione secondo il proprio convincimento, mira a garantire la piena applicazione della legge penale e la repressione dei reati, senza creare un dubbio legittimo sulla neutralità del giudice rispetto alle parti. Per questo, non vi è violazione dell’articolo 47 della Carta.
Distinzione dalla giurisprudenza della Corte EDU
La Corte prende in considerazione i precedenti della Corte europea dei diritti dell’uomo richiamati dal giudice del rinvio, in particolare Karelin c. Russia e Mikhaylova c. Ucraina, ma li ritiene non pertinenti. In quelle ipotesi il problema era l’assenza del pubblico ministero in udienza e il rischio che il giudice dovesse sostenere da solo l’accusa. Nel caso in esame, invece, la procura era presente e aveva partecipato al contraddittorio; la particolarità consisteva solo nel fatto che, dopo l’istruzione dibattimentale, aveva rinunciato a parte dell’accusa o aveva chiesto una qualificazione più lieve.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 e l’articolo 47, secondo comma, della Carta non ostano a una normativa nazionale che obblighi il giudice penale a pronunciarsi sull’atto di imputazione secondo il proprio intimo convincimento, anche se il pubblico ministero, dopo aver presentato le prove in udienza, chieda l’assoluzione per alcuni fatti o la condanna per un reato meno grave. La decisione conferma quindi la compatibilità con il diritto UE di un modello in cui il giudice conserva il potere di valutazione autonoma delle prove e può condannare nei limiti dell’imputazione originaria, purché nel rispetto del contraddittorio e dell’imparzialità.
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