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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14862/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento compiuto dall'Ufficio delle Dogane su un'area demaniale marittima concessa alla società ricorrente, sul presupposto che fossero state realizzate opere edilizie in prossimità della linea doganale senza la preventiva autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale. All'esito della stima del valore delle opere, l'Amministrazione irrogava una sanzione pecuniaria. I ricorrenti proponevano opposizione sostenendo: (1) la tardività della contestazione, perché il termine di novanta giorni ex artt. 14-17 l. n. 689/1981 sarebbe decorso da un primo accertamento precedente; (2) la violazione del principio di specialità ex art. 9 l. n. 689/1981, in ragione di una precedente condanna penale che, secondo loro, sarebbe stata riferibile alla medesima condotta; (3) l'erronea applicazione dell'art. 19 d.lgs. n. 374/1990, poiché le opere sarebbero state amovibili e quindi non soggette ad autorizzazione; (4) l'erronea individuazione dell'onere di richiedere l'autorizzazione doganale, che avrebbero dovuto attivare il Comune o lo sportello unico; (5) la violazione del giusto procedimento per mancata partecipazione degli interessati alla stima del valore delle opere.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di sanzioni amministrative, il dies a quo del termine per la contestazione decorre dal momento in cui l'autorità abbia acquisito e valutato tutti gli elementi necessari a verificare la violazione, e nel caso concreto la Corte territoriale aveva logicamente individuato tale momento nella data della stima delle opere, indispensabile per determinare la sanzione parametrata al valore delle stesse. Ha respinto il secondo motivo per difetto di specificità e comunque perché la condotta oggetto della sentenza penale e quella contestata in sede amministrativa erano diverse. Ha rigettato il terzo motivo affermando che l'art. 19 d.lgs. n. 374/1990 comprende anche opere provvisorie o amovibili. Ha respinto il quarto motivo escludendo che il Comune o lo sportello unico avessero l'onere di procurare l'autorizzazione doganale e rilevando, in fatto, che i ricorrenti non avevano dimostrato di essersi attivati tempestivamente. Ha rigettato il quinto motivo ricordando che nei procedimenti sanzionatori ex l. n. 689/1981 non si applicano gli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990, essendo sufficiente la possibilità di presentare scritti difensivi e documenti dopo la contestazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché l'intimata non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 l. n. 689/1981

    Il termine di novanta giorni per la contestazione decorre non dalla mera percezione materiale del fatto, ma dal momento in cui l'autorità abbia acquisito e valutato tutti gli elementi necessari per verificare la violazione.

  • artt. 14-17 l. n. 689/1981

    Regolano la contestazione degli illeciti amministrativi e i relativi termini; la loro violazione viene esclusa in concreto perché la contestazione è stata ritenuta tempestiva.

  • art. 9 l. n. 689/1981

    Il principio di specialità opera solo se la condotta amministrativa coincide con quella oggetto della precedente condanna penale; qui le due condotte sono state reputate diverse.

  • art. 19 d.lgs. n. 374/1990

    Vieta costruzioni e opere, sia provvisorie sia permanenti, senza autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale; include anche opere amovibili o asportabili.

  • d.P.R. n. 447/1998

    L'istituzione dello sportello unico non comporta un obbligo del Comune di richiedere l'autorizzazione doganale in sostituzione del privato interessato.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    Non trova applicazione nei procedimenti sanzionatori disciplinati dalla l. n. 689/1981, prevalendo la disciplina speciale.

  • art. 8 l. n. 241/1990

    Come l'art. 7, non si applica al procedimento sanzionatorio speciale ex l. n. 689/1981.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le censure di violazione di legge sono state scrutinare ma respinte nel merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura sulla motivazione è stata ricondotta ai limiti del vizio di omesso esame del fatto decisivo, senza riscontrare anomalie motivazionali.

Massime di principio

  • Nel procedimento sanzionatorio amministrativo, il termine per la contestazione decorre dal momento in cui l'autorità procedente ha acquisito e valutato tutti gli elementi indispensabili per accertare la violazione, non dal primo mero rilevamento materiale del fatto.
  • L'individuazione del momento di completamento dell'accertamento, quando richieda valutazioni tecniche o stime necessarie alla quantificazione della sanzione, è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • Il principio di specialità ex art. 9 l. n. 689/1981 presuppone l'identità sostanziale tra fatto già giudicato in sede penale e fatto contestato in sede amministrativa; se le condotte sono diverse, la sanzione amministrativa resta legittima.
  • La disciplina dell'art. 19 d.lgs. n. 374/1990 si applica a tutte le opere costruite in prossimità della linea doganale senza autorizzazione, comprese quelle provvisorie, amovibili o comunque asportabili.
  • Nei procedimenti per sanzioni amministrative regolati dalla l. n. 689/1981 non si applicano in via generale le garanzie partecipative degli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990, essendo sufficiente il meccanismo speciale di difesa scritto successivo alla contestazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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