Cassazione Penale, Sentenza n. 8611/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati di tentato omicidio, rissa aggravata e porto di arma da sparo. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che: i primi aggressori erano le vittime; il primo colpo era partito accidentalmente a seguito di una caduta e della perdita temporanea di disponibilità dell'arma; gli altri due colpi sarebbero conseguenza della colluttazione e non espressione di volontà omicidiaria; la condotta era finalizzata alla legittima difesa; inoltre il colpo aveva colpito solo la gamba della vittima, elemento che ridurrebbe l'idoneità offensiva a integrare il dolo di uccidere.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La corte ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al tentato omicidio, avendo l'ordinanza di merito evidenziato che: l'indagato circolava armato per un pregresso dissidio; il primo colpo può essere accidentale ma il secondo e il terzo sono stati ammessi come intenzionali dall'indagato; il numero e la modalità degli spari, la micidialità dell'arma e la distanza ravvicinata permettono di desumere l'animus necandi, quantomeno nella forma del dolo alternativo; la scriminante della legittima difesa è stata ritenuta non integrata per il contesto di rissa e per la non proporzionalità dei mezzi rispetto all'aggressione. La corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen. (tentativo)
La corte ha applicato la nozione di tentativo in combinazione con il reato di omicidio, ritenendo che dalla condotta e dalle circostanze si possa desumere il dolo anche nella forma alternativa.
art. 575 cod. pen. (omicidio)
La qualificazione come tentato omicidio è stata ritenuta compatibile con la modalità della condotta, la natura dell'arma e la reiterazione dei colpi, indicativi di possibile animus necandi.
art. 588, comma 2 cod. pen. (lesioni personali, aggravante)
Richiamato tra le ipotesi di reato contestate con riferimento alle lesioni riportate dalla vittima, ma la decisione è focalizzata sulla qualificazione prevalente del tentato omicidio.
Legge 14 ottobre 1974, n. 497 (art. 10, 12, 14)
Norme sulla disciplina delle armi e del loro porto; la corte ha considerato rilevante il fatto che l'indagato fosse in possesso di una pistola in luogo pubblico e che si fosse preparato all'incontro per il dissidio, elemento che aggrava la valutazione della pericolosità.
art. 52 cod. pen. (legittima difesa)
La scriminante è stata ritenuta non integrata: il contesto di rissa e la sproporzione tra offensiva (a mani nude) e reazione armata (tre spari, di cui due intenzionali) escludono la legittima difesa.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen. (spese del procedimento)
Dispositivo applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in seguito al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In fase cautelare (valutazione dei gravi indizi) il dolo di omicidio può essere desunto dalle circostanze materiali: numero di colpi, natura dell'arma, modalità d'uso e distanza ravvicinata, anche in assenza di prova definitiva.
- L'accidentalità del primo sparo non esclude che spari successivi, intenzionali o ammessi dall'indagato, possano integrare il tentato omicidio; la corte valuta globalmente la sequenza degli eventi.
- La legittima difesa è esclusa se la reazione è sproporzionata rispetto all'offesa e/o se il fatto avviene nel contesto di una rissa o di un precedente dissidio, specialmente quando l'aggressore reagisce con un'arma da fuoco contro soggetti disarmati.
- La mera asserzione difensiva generica (ad es. 'gli altri colpi sono frutto della colluttazione') è insufficiente per rimuovere i gravi indizi se non contrasta puntualmente e con elementi probatori la motivazione del giudice di merito.
- Per impugnare con successo un provvedimento cautelare occorre colpire specificamente e razionalmente le ragioni poste a fondamento della misura (segnalare errori logici o probatori), non limitandosi a affermazioni generiche.
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