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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8611/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati di tentato omicidio, rissa aggravata e porto di arma da sparo. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che: i primi aggressori erano le vittime; il primo colpo era partito accidentalmente a seguito di una caduta e della perdita temporanea di disponibilità dell'arma; gli altri due colpi sarebbero conseguenza della colluttazione e non espressione di volontà omicidiaria; la condotta era finalizzata alla legittima difesa; inoltre il colpo aveva colpito solo la gamba della vittima, elemento che ridurrebbe l'idoneità offensiva a integrare il dolo di uccidere.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La corte ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al tentato omicidio, avendo l'ordinanza di merito evidenziato che: l'indagato circolava armato per un pregresso dissidio; il primo colpo può essere accidentale ma il secondo e il terzo sono stati ammessi come intenzionali dall'indagato; il numero e la modalità degli spari, la micidialità dell'arma e la distanza ravvicinata permettono di desumere l'animus necandi, quantomeno nella forma del dolo alternativo; la scriminante della legittima difesa è stata ritenuta non integrata per il contesto di rissa e per la non proporzionalità dei mezzi rispetto all'aggressione. La corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen. (tentativo)

    La corte ha applicato la nozione di tentativo in combinazione con il reato di omicidio, ritenendo che dalla condotta e dalle circostanze si possa desumere il dolo anche nella forma alternativa.

  • art. 575 cod. pen. (omicidio)

    La qualificazione come tentato omicidio è stata ritenuta compatibile con la modalità della condotta, la natura dell'arma e la reiterazione dei colpi, indicativi di possibile animus necandi.

  • art. 588, comma 2 cod. pen. (lesioni personali, aggravante)

    Richiamato tra le ipotesi di reato contestate con riferimento alle lesioni riportate dalla vittima, ma la decisione è focalizzata sulla qualificazione prevalente del tentato omicidio.

  • Legge 14 ottobre 1974, n. 497 (art. 10, 12, 14)

    Norme sulla disciplina delle armi e del loro porto; la corte ha considerato rilevante il fatto che l'indagato fosse in possesso di una pistola in luogo pubblico e che si fosse preparato all'incontro per il dissidio, elemento che aggrava la valutazione della pericolosità.

  • art. 52 cod. pen. (legittima difesa)

    La scriminante è stata ritenuta non integrata: il contesto di rissa e la sproporzione tra offensiva (a mani nude) e reazione armata (tre spari, di cui due intenzionali) escludono la legittima difesa.

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen. (spese del procedimento)

    Dispositivo applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in seguito al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In fase cautelare (valutazione dei gravi indizi) il dolo di omicidio può essere desunto dalle circostanze materiali: numero di colpi, natura dell'arma, modalità d'uso e distanza ravvicinata, anche in assenza di prova definitiva.
  • L'accidentalità del primo sparo non esclude che spari successivi, intenzionali o ammessi dall'indagato, possano integrare il tentato omicidio; la corte valuta globalmente la sequenza degli eventi.
  • La legittima difesa è esclusa se la reazione è sproporzionata rispetto all'offesa e/o se il fatto avviene nel contesto di una rissa o di un precedente dissidio, specialmente quando l'aggressore reagisce con un'arma da fuoco contro soggetti disarmati.
  • La mera asserzione difensiva generica (ad es. 'gli altri colpi sono frutto della colluttazione') è insufficiente per rimuovere i gravi indizi se non contrasta puntualmente e con elementi probatori la motivazione del giudice di merito.
  • Per impugnare con successo un provvedimento cautelare occorre colpire specificamente e razionalmente le ragioni poste a fondamento della misura (segnalare errori logici o probatori), non limitandosi a affermazioni generiche.

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