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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18945/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione per totale carenza di attinenza tra l'oggetto dell'impugnazione e il contenuto della decisione indicata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Il condominio ha proposto ricorso per revocazione contro l'ordinanza della Corte di cassazione n. 20543/2020. Dalla sentenza emerge che il ricorso era fondato su un presupposto errato: nell'istanza si attribuiva alla decisione impugnata un contenuto diverso da quello reale, poiché si sosteneva che la sentenza di cassazione avesse rigettato il ricorso proposto dal condominio avverso una diversa sentenza della Corte d'appello di Roma, mentre l'ordinanza effettivamente impugnata riguardava altra pronuncia e aveva accolto il terzo motivo di ricorso, cassando con rinvio. La controricorrente ha eccepito l'incongruenza del ricorso rispetto alla decisione impugnata e ha resistito con controricorso.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13

    Costituisce il parametro di commisurazione dell'ulteriore contributo unificato conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione è inammissibile quando non è rivolto contro la decisione effettivamente impugnata o quando vi è una radicale mancanza di attinenza tra il provvedimento indicato e il contenuto censurato.
  • La corretta individuazione della sentenza o ordinanza oggetto di impugnazione è un presupposto essenziale di ammissibilità del ricorso: l'erronea sovrapposizione di decisioni diverse non consente l'esame del merito.
  • In sede di legittimità, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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