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Sentenza

Sentenza n. 1208/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione della sentenza n.589 dell’8.10.2025, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona, notificata, in copia conforme ai fini dell’esecuzione forzata, al Ministero dell’Istruzione e del Merito ed all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, anche Ambito Territoriale di Ancona, il 16.2.2026, a mezzo pec,

Giustizia amministrativa202600613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona n. 589 dell'8 ottobre 2025, che aveva condannato il Ministero a corrispondere l'indennità sostitutiva per ferie non godute e le spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Giudice del Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione il 16 febbraio 2026. Ha chiesto il pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa. È stata inoltre chiesta la nomina del commissario ad acta e l'applicazione dell'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo trascorsi dalla notificazione del titolo all'Amministrazione i 120 giorni previsti dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza e accolto il ricorso, ordinando al Ministero di eseguire integralmente il giudicato, salvo le somme eventualmente già pagate, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta, il quale, se investito con istanza del creditore dopo la scadenza del termine, dovrà adempiere nei successivi 120 giorni. Ha rigettato la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., non ravvisando particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e considerando sufficiente, a fini acceleratori, la nomina del commissario. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica delle sentenze all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    Il ricorso per ottemperanza è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria dello stesso, la sola nomina del Commissario ad acta.

    L'indennizzo previsto dalla disposizione può essere negato quando non vi siano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a favorire l'esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratosi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a

    Le spese liquidate possono essere distratte in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratosi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a

    La disciplina processuale richiamata consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo giudiziale notificato all'Amministrazione, il ricorso è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato e in assenza di ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa, il giudice può ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negato se non emergono particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta è ritenuta misura sufficiente a favorirlo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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