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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10772/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per illogicità (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.). Il ricorrente contestava che le frasi proferite davanti agli agenti di polizia giudiziaria (testualmente: "voi state commettendo un abuso!... io vi denuncio!.., questo è un abuso di autorità! ... io vi denuncio pagherete per quello che state facendo") fossero da considerarsi una reazione scomposta e priva di efficacia intimidatoria, dunque non riconducibili alla fattispecie di minaccia/violenza a pubblico ufficiale prevista dall'art. 336 c.p.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito: nel contesto concreto le espressioni ripetute "io vi denuncio" seguite da "pagherete per quello che mi state facendo" hanno assunto una chiara carica minatoria e strumentale a condizionare l'operato dei militari, idonea a comprimere la loro libertà d'azione. La Corte ha confermato la qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 336 c.p., escluso il vizio di motivazione e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 336 cod. pen. (violenza o minaccia a pubblico ufficiale)

    La norma tutela l'indipendenza dell'azione del pubblico ufficiale: integra il reato la minaccia o la violenza diretta a costringere il pubblico ufficiale a omettere un atto del suo ufficio anteriormente all'inizio della sua esecuzione. Si tratta di reato di mera condotta con dolo specifico; è sufficiente qualsiasi coazione idonea a comprimere la libertà d'azione del pubblico ufficiale.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (vizio di motivazione)

    La norma consente il sindacato in Cassazione per vizio di motivazione per illogicità; la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse congrua e logica rispetto ai fatti accertati.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 4826 del 16/03/1998; Sez. 6, n. 20320 del 07/05/2015)

    Principio: la prospettazione di denunciare non è di per sé minaccia se espressa in termini civili e come mera protesta; tuttavia questo principio è circostanziale e non esclude la rilevanza penale se la minaccia è corroborata da frasi o comportamenti che ne accentuano la carica intimidatoria.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 7992 del 17/06/2014; Sez. 6, n. 51961 del 02/10/2018; Sez. 6, n. 4909 del 14/12/2024)

    Ulteriori precedenti che precisano come l'art. 336 c.p. si realizzi quando la minaccia è diretta a impedire un atto d'ufficio e che per la configurazione del reato è sufficiente qualsiasi condotta di coazione idonea a comprimere la libertà d'azione del pubblico ufficiale, purché sia presente il dolo specifico.

Massime di principio

  • La mera prospettazione di sporgere denuncia, se formulata in termini civili e come semplice rimostranza, può non costituire minaccia rilevante penalmente; il contesto è determinante.
  • Occorre valutare la complessiva condotta (ripetizione, tono, contenuto aggiuntivo, eventuali espressioni di ritorsione) e non singole frasi isolate: una frase apparentemente neutra può assumere valore minatorio se accompagnata da altre espressioni che paventano conseguenze personali o professionali.
  • Perché si configuri l'art. 336 c.p. è sufficiente una qualunque coazione idonea a comprimere la libertà d'azione del pubblico ufficiale, con dolo specifico: non è richiesto che la minaccia si sia concretamente realizzata.
  • La distinzione tra legittima protesta e minaccia penale dipende dall'intento e dall'efficacia intimidatoria: il giudice apprezza se l'espressione era idonea a condizionare l'operato del pubblico ufficiale in quel contesto concreto.
  • In casi simili la difesa dovrebbe dimostrare l'assenza di specifico intento intimidatorio, la natura civile della protesta e l'impossibilità pratica che le parole avessero capacità intimidatoria (es. contesto pubblico, testimoni, tono ironico), mentre l'accusa dovrà provare la capacità intimidatoria e la strumentalità all'impedimento dell'atto d'ufficio.
  • I giudici di merito hanno ampia discrezionalità nella valutazione della prova e della credibilità delle circostanze: i ricorsi per vizio di motivazione richiedono che la valutazione compiuta sia illogica o priva di fondamento probatorio per essere riformata.

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