Cassazione Penale, Sentenza n. 30563/2025 del 11/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (e, in subordine, della detenzione domiciliare), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe fatto riferimento in modo generico a segnalazioni della polizia giudiziaria e alla banca dati SDI ritenendo la sussistenza di violazioni recenti in materia di stupefacenti nonostante l'ultima segnalazione utile risalisse al 2021; inoltre il giudice non avrebbe adeguatamente considerato e motivato rispetto alla relazione dell'UEPE, che attestava idoneità del domicilio, lavoro e l'avvio di un percorso di recupero, elemento sufficiente ai fini dell'ammissione alla misura alternativa.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato, ha riscontrato carenze operative e motivazionali nell'ordinanza impugnata (riferimenti generici alla SDI senza specificazione, mancata valutazione della relazione UEPE) e ha annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo esame, richiamando i principi di diritto sulla valutazione prognostica per l'affidamento in prova e sull'operatività della presunzione di innocenza in tema di benefici penitenziari.
Norme richiamate
Corte costituzionale, sentenza
La sentenza richiama il principio che la presunzione di innocenza impedisce automatismi nel diniego di benefici penitenziari: il giudice deve motivare specificamente l'uso di notizie criminis e l'incidenza di tali elementi sul giudizio di idoneità alla misura alternativa.
Cassazione Penale, Sez. 1, sentenza Tomaselli
Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024 (Rv. 285855)
Individua i criteri per la valutazione prognostica dell'affidamento in prova, richiedendo la valutazione concreta di precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta carceraria e indagine socio-familiare; sottolinea che non è necessaria la completa revisione del passato, ma che deve emergere l'avvio del processo rieducativo.
Cassazione Penale, Sez. 1, sentenza Pilo
Sez. 1, Sentenza n. 9591 del 29/11/2000, dep. 2001 (Rv. 218235)
Conferma che per le misure alternative non è richiesta la prova del completo ravvedimento, ma un giudizio prognostico sulla possibilità di controllo della residua pericolosità con gli strumenti dell'ordinamento.
Cassazione Penale, Sez. 1, sentenza Litizia
Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995 (Rv. 202131)
Contributo giurisprudenziale sul criterio prognostico e sulla necessità di valutare la condotta successiva ai fatti per i benefici penitenziari.
Cassazione Penale, Sez. 1, sentenza Cesarini
Sez. 1, n.18388 del 20/02/2008 (Rv. 240306)
Stabilisce che la mancata confessione non può di per sé costituire indice di inaffidabilità o di pericolosità sociale per l'accesso a misure alternative.
Cassazione Penale, Sez. 1, sentenza Naretto
Sez. 1, n.773 del 3/12/2013 (Rv. 258402)
Riafferma che non possono assumere valore decisivo, in senso negativo, elementi come la gravità del reato o i precedenti senza una valutazione complessiva e concreta della situazione attuale del soggetto.
Cassazione Penale, Sez. 1, sentenza Arzu
Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017 (Rv. 270016)
Sottolinea che la relazione dell'UEPE, pur non vincolante, deve essere adeguatamente considerata e motivata nel provvedimento che decide sull'ammissione alla misura alternativa.
Massime di principio
- Il giudice della sorveglianza deve effettuare una valutazione prognostica concreta e motivata, considerando insieme reato, precedenti, informazioni di polizia, condotta carceraria e relazione UEPE; nessun elemento isolato può avere valore decisivo senza adeguata valorizzazione contestuale.
- Le segnalazioni di banche dati (es. SDI) vanno specificate e motivate: non è sufficiente il richiamo generico alla loro esistenza per escludere l'idoneità alla misura alternativa.
- La mancata ammissione di colpevolezza non può essere automaticamente interpretata come indice di inaffidabilità o di pericolosità e non impedisce di per sé l'accesso a misure alternative.
- Non è richiesta la completa revisione critica del passato per ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale; è sufficiente che emerga l'avvio di un processo di recupero sociale dalla osservazione della personalità e dagli elementi istruttori.
- La relazione dell'UEPE deve essere esaminata e valutata esplicitamente nella motivazione: anche se non vincolante, le sue informazioni possono essere decisive ai fini della prognosi di reinserimento.
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