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Sentenza

Sentenza n. 13502/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento: - del Decreto a firma del Responsabile dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto 13.12.2022, n. 172, pubblicato in BUR 14.12.2022 n. 151, avente ad oggetto: “Art. 9 ter comma 9 bis del decreto legge 19.05.2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022 n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi”; - di ogni atto connesso per presupposizione e consequenzialità e, in particolare, tra questi: - la circolare del Ministero della Salute 29.07.2019 prot. 22413 recante “indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 ter commi 8 e 9 D.L. 18.06.2015 n. 78”; - l'Accordo ex art. 9 ter D.L. 19.06.2015 n. 78 Rep Atti n. 181/CSR del 7.11.2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - il D.M. del Ministero della Salute 06.07.2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato in GU 15.09.2022 n. 216; - la Nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.08.2022 – avente ad oggetto: “Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell'art. 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, come modificato al comma 8 dell'articolo 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2018 n. 145”; - il D.M. del Ministero della Salute 06.10.2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato in. GU 26.10.2022 n. 251; - il Provvedimento del D.G. dell'AOPD 9.12.2022 n. 2560 avente ad oggetto: “Rilevazione dei dispositivi medici acquistati negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018: suddivisione del valore del fatturato in centesimi di euro con dettaglio per fornitore e per singolo documento”. - il Provvedimento del D. G. dell'ULSS 8 (ex ULSS 6) di Vicenza 07.12.2022, n. 2001, avente ad oggetto: “Ricognizione delle fatture iscritte al conto “ba0210 – dispositivi medici” dei conti economici 2015 – 2016 – 2017 – 2018 per fornitore (decreto ministero della salute 6/10/2022”);

Giustizia amministrativa202306485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti statali, regionali e delle aziende sanitarie relativi al riparto tra i fornitori degli oneri di ripiano per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice ha impugnato il decreto della Regione Veneto che ha individuato le aziende soggette al ripiano e i relativi importi, nonché gli atti presupposti e connessi, tra cui la circolare ministeriale, l'accordo in Conferenza Stato-Regioni, i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto e di adozione delle linee guida, la nota esplicativa ministeriale e i provvedimenti delle aziende sanitarie relativi alla rilevazione e ricognizione delle fatture. Il ricorso deduceva plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, senza che la sentenza ne esaminasse il merito. Nelle more del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di essersi avvalsa della facoltà di pagamento ridotto prevista dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2025, convertito dalla legge n. 118 del 2025, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il pagamento ridotto ha infatti attribuito alla ricorrente un bene della vita diverso da quello perseguito con il ricorso: il pagamento delle somme dovute in misura ridotta, anziché l'eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati. Pertanto, anche se la disposizione legislativa collega letteralmente al pagamento ridotto la cessazione della materia del contendere, la qualificazione processuale corretta è quella dell'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    cessazione della materia del contendere

    Il pagamento ridotto previsto dalla disposizione determina, secondo il suo tenore letterale, la cessazione della materia del contendere; sul piano processuale, tuttavia, il giudice ha qualificato la situazione come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il bene conseguito è diverso da quello perseguito con l'azione di annullamento.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando, nelle more di un giudizio di annullamento, il ricorrente consegue un risultato sostanziale diverso dall'eliminazione degli atti impugnati, ma tale risultato rende non più utile la decisione sul ricorso, la causa deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non cessata materia del contendere.
  • La qualificazione legislativa di una vicenda come comportante la cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di individuare, sul piano processuale, l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse quando non viene meno l'oggetto del giudizio, ma viene meno l'utilità concreta della pronuncia richiesta.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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