Sentenza n. 5259/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 00132/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania - Salerno n. 132/2025, che aveva dichiarato nullo per violazione del giudicato il nuovo parere paesaggistico negativo della Soprintendenza
Esito
Favorevole al resistente (proprietario e comune)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario di un immobile sito in Cava de’ Tirreni aveva impugnato il nuovo parere contrario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, adottato nel riesercizio del potere dopo l’annullamento del precedente parere negativo con sentenza del TAR Campania - Salerno n. 1067/2024. Il nuovo parere riguardava un intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato di civile abitazione in area disciplinata da un Piano di Recupero. Il ricorrente aveva dedotto la violazione del giudicato, dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e del giusto procedimento, il difetto di istruttoria e motivazione, l’erroneità e illogicità delle valutazioni paesaggistiche, nonché sviamento e arbitrarietà. Il TAR aveva accolto il ricorso, dichiarando nullo il nuovo parere per violazione del giudicato. Il Ministero ha appellato tale decisione sostenendo che la sentenza precedente avesse soltanto annullato il primo parere, lasciando alla Soprintendenza margini di discrezionalità tecnica e la possibilità di riesaminare il progetto; ha inoltre dedotto che il nuovo parere riguardasse profili ulteriori, quali la diversa area di sedime, l’incremento plano-altimetrico, le superfici assentibili, tettoia, garage, cantina, sbancamenti, opere di contenimento, modifiche alla morfologia del terreno, materiali e permeabilità dei suoli. Ha contestato anche l’interpretazione del Piano di Recupero, il rilievo attribuito al parere della Commissione locale per il paesaggio e l’applicazione dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, sostenendo che, in assenza di un comando giudiziale puntuale, gli eventuali vizi avrebbero potuto comportare soltanto l’annullabilità del nuovo atto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la precedente sentenza n. 1067/2024 non si fosse limitata a rilevare vizi formali, ma avesse espresso una valutazione conformativa anche sul merito paesaggistico, escludendo il pregio storico-paesaggistico dell’immobile e imponendo un riesame coerente con gli accertamenti giudiziali. La Soprintendenza, nel nuovo parere, aveva sostanzialmente riproposto i medesimi rilievi già scrutinati e disattesi dal TAR, senza svolgere una nuova istruttoria effettiva sul contesto paesaggistico, e aveva persino contestato il contenuto della sentenza passata in giudicato. Il giudice ha inoltre chiarito che, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, la Soprintendenza deve limitarsi alla compatibilità paesaggistica dell’intervento e alla sua conformità alle prescrizioni paesaggistiche, senza estendere la valutazione a profili urbanistico-edilizi riservati al Comune. L’autorizzazione paesaggistica è infatti autonoma rispetto al titolo edilizio e non può diventare sede di verifica della regolarità urbanistica dell’opera. Le contestazioni del Ministero, incentrate sul Piano di Recupero e sulla conformità urbanistico-edilizia del progetto, eccedevano quindi i limiti funzionali del potere paesaggistico e non potevano giustificare la reiterazione del precedente diniego. Le spese del grado d’appello sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 146 d.lgs. 42/2004
Il parere della Soprintendenza deve riguardare la compatibilità paesaggistica dell’intervento e la conformità alle prescrizioni paesaggistiche vigenti; non può estendersi a valutazioni urbanistico-edilizie riservate al Comune.
art. 21-septies l. 241/1990
La violazione o elusione del giudicato determina la nullità del provvedimento adottato in contrasto con il contenuto conformativo di una precedente decisione definitiva.
art. 10-bis l. 241/1990
La norma è stata invocata dal ricorrente di primo grado in relazione al rispetto del giusto procedimento, ma la decisione d’appello non fonda su tale profilo la propria ratio decidendi.
Massime di principio
- Quando una sentenza amministrativa annulla un provvedimento non soltanto per vizi formali, ma anche dopo avere accertato specifici profili sostanziali della fattispecie, il giudicato produce un effetto conformativo che vincola l’amministrazione nel successivo riesercizio del potere.
- Nel riesercizio del potere dopo l’annullamento giudiziale, l’amministrazione non può riproporre, sotto diversa formulazione, le medesime ragioni già esaminate e disattese dal giudice, né può contestare gli accertamenti contenuti nella sentenza definitiva.
- Ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004, la valutazione della Soprintendenza nel procedimento di autorizzazione paesaggistica deve restare circoscritta alla compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici e con le relative prescrizioni; sono estranee a tale potere le verifiche di regolarità urbanistico-edilizia riservate all’autorità comunale.
- L’autorizzazione paesaggistica costituisce un titolo autonomo rispetto al titolo edilizio e non può essere utilizzata dalla Soprintendenza per sovrapporre valutazioni urbanistiche a quelle propriamente paesaggistiche.
- L’adozione di un nuovo parere in contrasto con gli accertamenti conformativi contenuti nel giudicato integra violazione del giudicato e comporta la nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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