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Sentenza

Sentenza del 20/11/2015 n. 23750 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia sostenendo che il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 si perfeziona esclusivamente con il pagamento tempestivo e integrale di tutte le rate dovute. La contribuente aveva infatti versato tardivamente l'ultima rata, con un ritardo di pochi giorni, e sosteneva che tale ritardo non facesse venir meno il beneficio, essendo stata pagata la prima rata. La Corte ha inoltre esaminato d'ufficio la compatibilità del condono con il diritto dell'Unione europea relativamente all'IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito, rigettando i ricorsi introduttivi della contribuente. Per IRPEF e IRAP ha stabilito che il condono, qualificato come condono clemenziale, si perfeziona soltanto con il pagamento tempestivo e integrale di tutte le rate; il pagamento della sola prima rata non è sufficiente. Per l'IVA ha disapplicato l'art. 9-bis della legge n. 289/2002 perché incompatibile con il diritto dell'Unione europea, in quanto comporta una rinuncia alle sanzioni e può pregiudicare la corretta riscossione dell'imposta. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Legge n. 289/2002, art. 9-bis

    Definizione degli omessi e tardivi versamenti mediante il pagamento dell'imposta e degli interessi, o dei soli interessi in caso di mero ritardo.

    Per IRPEF e IRAP la norma configura un condono clemenziale che si perfeziona solo con il pagamento tempestivo e integrale di tutte le rate. La dichiarazione integrativa è una precondizione, ma non produce da sola il beneficio. Per l'IVA la norma deve essere disapplicata perché incompatibile con il diritto dell'Unione europea.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 14

    La CTR aveva ritenuto applicabile questa disposizione per recuperare le somme non versate dopo la prima rata, ma la Cassazione ha escluso tale impostazione perché il mancato pagamento integrale e tempestivo impedisce il perfezionamento del condono.

  • D.L. n. 143/2003, art. 1, comma 2, convertito dalla legge n. 212/2003, come modificato dal D.L. n. 355/2003 e dalla legge n. 47/2004

    La disposizione ha prorogato alcuni termini per i versamenti utili al condono, ma non ha sanato il pagamento tardivo effettuato oltre i termini prorogati. I versamenti utili sono quelli immediatamente estintivi degli obblighi, compresi i pagamenti rateali effettuati entro le scadenze applicabili.

  • Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE e principi del diritto dell'Unione europea

    La rinuncia definitiva dell'amministrazione alla riscossione di somme dovute per IVA, comprese le sanzioni aventi funzione dissuasiva, può pregiudicare il corretto funzionamento del sistema comune dell'IVA.

    Il giudice nazionale deve disapplicare la normativa interna incompatibile con il diritto dell'Unione europea, anche d'ufficio e anche nel giudizio di cassazione.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha potuto decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando una disciplina agevolativa o di condono richiede pagamenti rateali, il beneficio si considera normalmente perfezionato solo con il pagamento tempestivo e integrale di tutte le rate, salvo una previsione normativa espressa e specifica di sanatoria o di conservazione del beneficio.
  • Il pagamento della prima rata non è automaticamente sufficiente: occorre verificare la natura della misura, distinguendo tra condono clemenziale e condono premiale, nonché il testo preciso della legge applicabile.
  • Un ritardo anche minimo nell'ultima o in una rata successiva può impedire il perfezionamento del condono se la legge non prevede una tolleranza, una remissione o una disciplina speciale di regolarizzazione.
  • Le norme interne che incidono sulla riscossione dell'IVA devono essere interpretate alla luce del diritto dell'Unione europea; se comportano una rinuncia generalizzata alle imposte o alle sanzioni dovute, il giudice può disapplicarle anche d'ufficio.
  • Le proroghe dei termini rilevano solo se il versamento è effettuato entro le nuove scadenze e non rendono valido un pagamento eseguito oltre il termine prorogato.
  • In casi analoghi è essenziale distinguere il tributo interessato: una disciplina può essere applicata diversamente all'IVA rispetto a imposte nazionali come IRPEF e IRAP.

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