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Sentenza

Sentenza n. 4776/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento di revoca del Nulla Osta - istanza P-NA/L/Q/2024/-OMISSIS- al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Napoli il 08/07/2025, ma regolarmente notificato solo in data 08/10/2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.

Giustizia amministrativa202507210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell'ambito del decreto flussi 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo plurimi vizi. In primo luogo, ha lamentato la violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della l. n. 241/1990, poiché convocazione, preavviso di revoca e provvedimento finale erano stati inviati esclusivamente alla PEC indicata dalla datrice di lavoro, senza comunicazione personale al lavoratore, direttamente inciso dalla revoca. Ha inoltre dedotto l'illegittimo esercizio automatico e sproporzionato del potere di revoca, il difetto di istruttoria e motivazione e l'eccesso di potere, evidenziando che le omissioni contestate — mancata comparizione della datrice, mancata asseverazione, mancata verifica di indisponibilità di lavoratori e mancata trasmissione del contratto di soggiorno — erano imputabili alla sfera datoriale e non al lavoratore. Ha sottolineato di essere entrato regolarmente in Italia e di avere instaurato, prima della revoca, un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ha invocato l'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare i nuovi elementi favorevoli, nonché gli artt. 22, commi 5-ter e 11, del medesimo decreto e le circolari ministeriali richiamate, prospettando il rilascio di un titolo per attesa occupazione o comunque la rivalutazione della posizione del lavoratore incolpevole. Ha infine dedotto la violazione dei principi di proporzionalità, legittimo affidamento e buona fede, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998 per mancata traduzione del provvedimento in una lingua comprensibile. L'Amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che il termine decorresse dall'invio delle comunicazioni alla PEC indicata nella domanda, e nel merito ha sostenuto il carattere dovuto della revoca ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità, ritenendo che la PEC fosse stata indicata dalla datrice di lavoro e utilizzata promiscuamente, senza prova di una manifestazione personale del lavoratore diretta a eleggerla quale domicilio digitale. Inoltre, la comunicazione del provvedimento finale aveva avuto esito negativo per indirizzo non valido; pertanto il termine per ricorrere decorreva dalla piena conoscenza acquisita con il riscontro all'istanza di accesso, rendendo tempestivo il ricorso. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il lavoratore, quale beneficiario del nulla osta e soggetto direttamente inciso dagli effetti della revoca sul soggiorno, doveva essere personalmente coinvolto nel procedimento ai sensi degli artt. 7, 8 e 10-bis della l. n. 241/1990. L'omessa partecipazione ha avuto incidenza sostanziale, perché ha impedito di rappresentare la propria estraneità alle omissioni, l'ingresso regolare in Italia, l'indisponibilità della datrice e la nuova occupazione già instaurata. Il TAR ha escluso che il carattere asseritamente vincolato del potere potesse giustificare l'omissione, poiché era necessaria una valutazione della riferibilità soggettiva delle carenze e delle sopravvenienze favorevoli. È stato ravvisato anche difetto di istruttoria e motivazione: la Prefettura si era limitata a recepire le carenze emerse senza spiegare perché esse dovessero automaticamente incidere sul lavoratore e senza valutare la nuova assunzione, anteriore alla revoca. L'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone una valutazione dinamica dei nuovi elementi favorevoli e impedisce automatismi espulsivi. Il TAR ha inoltre distinto i requisiti della fase di rilascio del nulla osta da quelli della successiva stipulazione del contratto di soggiorno, richiamando l'orientamento secondo cui l'asseverazione ex art. 44 del d.l. n. 73/2022 attiene alla fattispecie costitutiva del rapporto di lavoro e la sua mancanza non invalida automaticamente l'ingresso regolare, potendo rendere necessario il ricorso a strumenti quali il permesso per attesa occupazione. Le omissioni risultavano imputabili alla datrice e non al lavoratore, che aveva dimostrato ingresso regolare e nuova occupazione prima della revoca. La revoca automatica è stata quindi ritenuta incompatibile con gli artt. 5, comma 5, e 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 e lesiva dei principi di legittimo affidamento, buona fede e proporzionalità. Il provvedimento è stato annullato, con ordine alla Prefettura di riesaminare la posizione mediante provvedimento espresso e motivato, considerando la legittima presenza, la non imputabilità delle carenze, la nuova occupazione e la possibilità di rilascio di un titolo coerente con la situazione lavorativa. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990

    Il lavoratore straniero beneficiario del nulla osta, quale soggetto direttamente inciso dalla revoca, deve essere personalmente coinvolto nel procedimento e posto in condizione di presentare osservazioni e documenti.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio

    La disposizione impone una valutazione dinamica della posizione dello straniero e richiede di considerare le sopravvenienze favorevoli, escludendo automatismi nella revoca o nel diniego del titolo.

  • art. 22, commi 5-ter e 11, d.lgs. 286/1998

    La disciplina deve essere applicata tenendo conto della tutela del lavoratore straniero incolpevole quando la mancata formalizzazione del rapporto dipenda dal datore di lavoro.

  • art. 42, comma 2, d.l. 21 giugno 2022, n. 73

    La possibilità di revocare il nulla osta a seguito dell'accertamento di elementi ostativi non consente all'Amministrazione di prescindere dalla corretta individuazione dei requisiti rilevanti e dalla valutazione della posizione concreta del lavoratore.

  • art. 44 d.l. 73/2022

    L'asseverazione attiene alla fattispecie costitutiva del rapporto di lavoro e non costituisce, secondo l'orientamento richiamato, un requisito della richiesta di nulla osta tale da invalidare automaticamente l'ingresso regolare.

  • art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998

    La sua violazione, dedotta dal ricorrente per mancata traduzione, non è stata espressamente esaminata nella ratio decisoria dell'annullamento.

  • art. 97 Cost.

    È stato richiamato a sostegno dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa.

Massime di principio

  • Il lavoratore straniero beneficiario di un nulla osta al lavoro, quando la revoca del titolo incide direttamente sulla sua permanenza in Italia e sulla possibilità di ottenere il titolo di soggiorno, è soggetto direttamente interessato al procedimento e deve ricevere una comunicazione personale idonea a consentirgli la partecipazione; non è sufficiente l'invio degli atti alla PEC del datore di lavoro, se non risulta una personale elezione di domicilio digitale da parte del lavoratore.
  • La revoca del nulla osta non può operare automaticamente per effetto di omissioni o irregolarità imputabili al datore di lavoro o alla gestione procedimentale, quando il lavoratore abbia fatto ingresso regolare nel territorio nazionale e non gli sia imputabile alcuna condotta omissiva o irregolare.
  • L'Amministrazione, prima di revocare il nulla osta, deve svolgere un'istruttoria concreta e attuale sulla posizione del lavoratore e motivare in ordine alla rilevanza delle sopravvenienze favorevoli, inclusa una nuova occupazione instaurata prima della revoca.
  • L'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone di considerare i nuovi elementi che consentano il rilascio del titolo e impedisce che la revoca sia fondata su automatismi incompatibili con la valutazione dinamica della situazione dello straniero.
  • La disciplina dell'art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022 non consente di confondere i requisiti della fase di rilascio del nulla osta con quelli della successiva stipulazione del contratto di soggiorno; la mancanza dell'asseverazione può incidere sulla stipulazione del rapporto, ma non determina automaticamente l'invalidità dell'ingresso regolare del lavoratore.
  • Quando il lavoratore è incolpevole, è entrato regolarmente in Italia e ha reperito una nuova occupazione, la revoca automatica del nulla osta, senza ponderazione della sua posizione e dell'interesse alla regolarizzazione del rapporto effettivo, viola i principi di legittimo affidamento, buona fede e proporzionalità.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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