Ordinanza ingiunzione o revoca n. 350 del 14/05/2026
Provvedimento del 14 maggio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che FeGi M&A Services s.r.l. aveva acquisito da una piattaforma terza numeri di telefono ed e-mail e li aveva utilizzati per attività promozionali senza verificare il consenso valido e senza fornire un'adeguata informativa agli interessati. È stata quindi dichiarata l'illiceità del trattamento, disposto il divieto di ulteriore trattamento dei dati raccolti in assenza di consenso e informazione, ordinata la cancellazione dei dati illecitamente trattati e irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro, con pubblicazione del provvedimento.
FeGi M&A Services s.r.l.: illecito marketing telefonico e raccolta dati da terzi senza idonea base giuridica e informativa
FeGi M&A Services s.r.l.: marketing telefonico illecito e trattamento di dati di contatto acquisiti da terzi
Il Garante ha esaminato l'attività promozionale svolta da FeGi M&A Services s.r.l., società operante nella consulenza per operazioni di fusione e acquisizione, a partire da una segnalazione relativa a una telefonata commerciale. Il procedimento ha riguardato l'acquisizione e l'uso di numeri di telefono ed e-mail ottenuti tramite una piattaforma terza e impiegati per contatti promozionali senza adeguata verifica della liceità e senza corretta informazione agli interessati.
Origine del procedimento e attività istruttoria
Il procedimento è stato avviato ai sensi dell'art. 166, comma 5, del Codice, a seguito di segnalazione del 2 aprile 2025 relativa a una chiamata promozionale ricevuta dal segnalante. La società ha risposto alla richiesta di informazioni dell'Autorità dichiarando di essersi affidata al portale Lusha.com per acquisire i contatti delle aziende target e di aver raccolto circa 700 numeri di telefono e 400 indirizzi e-mail, usandone solo una parte per contatti diretti.
Il Garante ha chiesto chiarimenti su:
- origine dei dati personali;
- presupposti di liceità della raccolta e dei successivi trattamenti;
- modalità di rilascio dell'informativa;
- acquisizione del consenso per finalità promozionali.
La società non ha poi presentato memorie difensive dopo la contestazione formale delle violazioni.
Trattamenti esaminati
L'istruttoria ha riguardato il trattamento di dati di contatto di potenziali clienti o interlocutori commerciali, in particolare:
- numeri di telefono;
- indirizzi e-mail.
Secondo quanto emerso, tali dati erano stati acquisiti da un soggetto terzo e impiegati per attività di marketing e comunicazioni commerciali, incluso un contatto telefonico nei confronti del segnalante.
Violazioni contestate e valutazione del Garante
Il Garante ha contestato, e poi ritenuto accertate, due principali violazioni.
1) Marketing in assenza di valido consenso e di base giuridica
La società non aveva verificato:
- se disponesse di un previo consenso valido ai sensi dell'art. 130 del Codice;
- se il terzo fornitore avesse raccolto un consenso idoneo al trattamento per marketing di terzi;
- se le utenze fossero presenti negli elenchi telefonici e non iscritte nel Registro Pubblico delle Opposizioni.
L'Autorità ha ricordato che il telemarketing è soggetto alla disciplina speciale del Titolo X del Codice e della direttiva 2002/58/CE e che, fuori dai casi espressamente consentiti, non è possibile effettuare comunicazioni promozionali. È stato inoltre sottolineato che non è sufficiente affidarsi alle garanzie contrattuali o formali del fornitore della lista, dovendo il titolare esercitare un controllo effettivo sulla filiera e sulla liceità dei dati acquisiti.
Il Garante ha richiamato anche le Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam del 4 luglio 2013 e il Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling approvato con provvedimento n. 148 del 7 marzo 2024, evidenziando gli obblighi del titolare in tema di:
- controllo della fonte dei dati;
- verifica preventiva rispetto al Registro Pubblico delle Opposizioni;
- adozione di misure tecniche e organizzative adeguate;
- corretta scelta dei partner commerciali;
- valutazione della catena di acquisizione del consenso.
È stata quindi accertata la violazione dell'art. 5, par. 1, lett. a), GDPR e dell'art. 130, commi 2, 3 e 3-bis, del Codice.
2) Trattamento senza adeguata informativa
Poiché i dati non erano stati raccolti presso l'interessato, la società avrebbe dovuto fornire le informazioni richieste dall'art. 14 GDPR entro un termine ragionevole e, comunque, al più tardi al momento della prima comunicazione.
In mancanza di qualsiasi informativa al segnalante, il Garante ha ritenuto integrata anche la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 14 GDPR.
Provvedimenti adottati
In conclusione, l'Autorità ha:
- dichiarato illecito il trattamento effettuato dalla società;
- imposto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il divieto di trattamento dei dati personali trattati in assenza di valido consenso e informazione;
- imposto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. g), GDPR, la cancellazione di tali dati, salvi quelli necessari per altri trattamenti leciti.
Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione
Il Garante ha applicato l'art. 83, par. 3, GDPR, ritenendo che, trattandosi di violazioni relative allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, la sanzione dovesse essere determinata tenendo conto della violazione più grave.
Nella quantificazione sono stati considerati:
- la gravità delle violazioni, in ragione delle finalità di marketing e della reiterazione verso centinaia di interessati;
- la colpa grave, per non aver adottato gli accorgimenti necessari nonostante la disciplina fosse stabile e chiarita da tempo;
- l'assenza di precedenti provvedimenti correttivi o sanzionatori;
- il fatto che non fossero trattati dati particolari o dati relativi a condanne penali e reati;
- le ridotte dimensioni e la limitata capacità economica della società.
All'esito, è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000,00.
Misure accessorie e rimedi
È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale del Garante e la pubblicazione della presente ordinanza ingiunzione ai sensi delle norme richiamate nel provvedimento.
La società può definire la controversia entro 30 giorni dalla notifica, adempiendo alle prescrizioni impartite e pagando la metà della sanzione; in difetto, dovrà versare l'intero importo entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.
È infine prevista la possibilità di opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento e istruttoria
Il procedimento è stato avviato d'ufficio a seguito di una segnalazione relativa a una telefonata promozionale ricevuta dal segnalante. La società ha dichiarato di aver acquisito il numero tramite il plugin Lusha su LinkedIn e di aver successivamente cancellato i dati su richiesta dell'interessato. L'Autorità ha poi chiesto informazioni sull'origine dei dati, sui presupposti di liceità, sull'informativa e sul consenso per finalità promozionali.
Condotta contestata: marketing senza base giuridica e senza verifica della filiera
Dall'istruttoria è emerso che la società aveva acquisito circa 700 numeri di telefono e 400 indirizzi e-mail da un soggetto terzo senza verificare la liceità della raccolta originaria, l'esistenza di un valido consenso per marketing di terzi e l'eventuale iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni. Il Garante ha richiamato la disciplina speciale del telemarketing, il principio di accountability e il Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling, evidenziando che l'affidamento su garanzie formali del fornitore non esonera il titolare dai controlli necessari.
Violazione degli obblighi informativi
È stata accertata anche la violazione degli obblighi di trasparenza e informazione, poiché i dati non erano stati ottenuti presso l'interessato e non risultava resa alcuna informativa entro il termine previsto dall'art. 14 GDPR, al più tardi al momento della prima comunicazione commerciale. Il Garante ha ritenuto integrata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 14 GDPR.
Sanzioni e misure adottate
L'Autorità ha dichiarato illecito il trattamento, ha vietato l'ulteriore trattamento dei dati acquisiti senza valido consenso e informazione e ha ordinato la cancellazione dei dati, salvo quelli necessari per altri trattamenti leciti. Tenendo conto della gravità, della reiterazione verso centinaia di interessati, della colpa grave, ma anche delle ridotte dimensioni economiche della società e dell'assenza di precedenti, ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro e disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale.
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