Sentenza n. 2508/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. 6149 del 26 giugno 2024, mediante il quale M4 s.p.a. ha informato “che il Presidente del Consiglio di Amministrazione di M4 S.p.A., in data 26.6.2024: “ha autorizzato [..] la trattenuta di € 1.500,00 [..] mediante detrazione dal primo Certificato di Pagamento utile”; “ha emesso, per il tramite dell’Ufficio Protocolli e Autorizzazioni DINIEGO ALLA PROSECUZIONE con conseguente annullamento dell’istruttoria di cui codice processo MTB_F_230148; REVOCA del gradimento di cui codice processo MTB_F_220181 precedentemente già concesso” e dei contratti ulteriormente indicati, nonché l’“esclusione dell’operatore economico Hilti Italia S.p.A. dalla filiera delle imprese che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’Opera Linea Metropolitana 4 di Milano” e di ogni atto precedente in esso richiamato e segnatamente: - degli atti del Presidente del Consiglio di amministrazione di M4 s.p.a. assunti il 26 giugno 2024 e gli atti dell’Ufficio Protocolli e Autorizzazioni, richiamati nel provvedimento di cui al precedente alinea; - della nota prot. 4426 dell’8 maggio 2024, mediante la quale M4 s.p.a. ha disposto una sanzione pecuniaria di importo pari a euro 1.500 riservandosi espressamente “la facoltà di procedere con la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. e di revoca delle autorizzazioni a contrarre, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 4, lett. c) dell’Addendum al Protocollo di Legalità”; - della nota prot. 3355 del 4 aprile 2024, mediante la quale M4 s.p.a. ha intimato a Hilti Italia s.p.a. di presentare entro e non oltre 10 giorni e per il tramite dell’Assegnataria Metro Blu s.c.r.l., “ulteriori elementi e/o evidenze utili a comprovare il rispetto delle previsioni protocollari”; - della nota prot. 2611 del 14 marzo 2024, mediante la quale M4 s.p.a. ha intimato a Hilti Italia s.p.a. di presentare, entro e non oltre 10 giorni e “per il tramite del Consorzio MM4 e dell’Assegnataria Metro Blu S.C.R.L., [..] la documentazione necessaria riferita a tutti i soggetti suoi propri e del Socio Unico Hilti Aktiengesellschaft AG [..] al fine di attivare le verifiche previste dai Documenti Protocollari di Legalità e Sicurezza, dal D.lgs. n. 163/2006 [..] e dal D.lgs. 159/2011”; - della nota prot. 9544 dell’8 novembre 2023, mediante la quale M4 s.p.a. “al fine di meglio valutare il caso di specie” ha invitato Hilti Italia s.p.a. a presentare, entro e non oltre 10 giorni e per il tramite del Consorzio MM4 e dell’Assegnataria Metro Blu S.C.R.L. [..] per iscritto le proprie osservazioni in merito”; - delle note prot. 1022 del 6 febbraio 2024 e prot. 1915 del 28 febbraio 2024, mediante le quali M4 s.p.a. ha intimato a Hilti Italia s.p.a., di presentare entro e non oltre 10 giorni e per il tramite dell’Assegnataria Metro Blu s.c.r.l., “ulteriori elementi e/o evidenze utili a comprovare il rispetto delle previsioni protocollari” e ha successivamente disposto una sanzione di pecuniaria di importo pari a euro 1.000; - delle note prot. 4351 dell’11 maggio 2023 e 6545 dell’11 luglio 2023, mediante le quali M4 s.p.a. ha intimato a Hilti Italia s.p.a. di presentare entro e non oltre 10 giorni e per il tramite dell’Assegnataria Metro Blu s.c.r.l., “ulteriori elementi e/o evidenze utili a comprovare il rispetto delle citate previsioni protocollari” e ha successivamente disposto una sanzione pecuniaria di importo pari a euro 500; - di ogni atto richiamato o comunque connesso a quelli precedentemente citati, ancorché non richiamato o sconosciuto, incluso ogni atto presupposto o comunque conseguenziale; - del Protocollo di Legalità del 27 marzo 2014 sottoscritto tra M4 s.p.a. (già Società di Progetto Consortile per Azioni M4), il Comune di Milano e la Prefettura-U.T.G. di Milano, così come modificato dal successivo Addendum sottoscritto dal medesimo Comune e dalla medesima Prefettura il 13 e il 19 luglio 2021 e, per quanto occorrer possa, dell’Atto Aggiuntivo in materia di Anticorruzione dell’11novembre 2015 e del Protocollo Operativo M4 ora Protocollo Operativo Monitoraggio Finanziario Grandi Opere del 3 febbraio 2017 e della Procedura di gestione del Protocollo di Legalità approvata dal Consiglio di Amministrazione di M4 S.p.A. nella seduta del 9 febbraio 2022; nonché per l’accertamento del diritto di Hilti Italia s.p.a. a veder riconosciuto che essa non rientra nella filiera delle imprese come definita dal protocollo di legalità e dagli atti protocollari sopra citati e ha dunque diritto a proseguire l’esecuzione dei contratti travolti dal provvedimento e dagli atti sopra richiamati ovvero, in subordine, del proprio diritto a esser riammessa nella filiera medesima e a proseguire l’esecuzione dei contratti medesimi; e per la declaratoria di inefficacia di ogni contratto, ancorché non noto, medio tempore sottoscritto da Metro Blu s.c.r.l. con altra impresa in sostituzione dei contratti travolti dal provvedimento e dagli atti sopra richiamati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di diniego alla prosecuzione, revoca del gradimento precedentemente concesso, revoca dei contratti ed esclusione dell’impresa dalla filiera delle imprese coinvolte nella realizzazione della Linea Metropolitana M4 di Milano, nonché gli atti sanzionatori e istruttori presupposti
Esito
Favorevole al resistente (concessionaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la concessionaria, a seguito di reiterate violazioni degli obblighi informativi previsti dal Protocollo di Legalità e dal relativo Addendum, ha disposto una trattenuta pecuniaria, il diniego alla prosecuzione, la revoca del gradimento e dei contratti precedentemente autorizzati e l’esclusione dell’impresa dalla filiera dell’opera. Sono stati dedotti: nullità per difetto assoluto di attribuzione e carenza di potere in concreto, sul presupposto che l’impresa non appartenesse alla filiera e che il Protocollo non attribuisse alla concessionaria il potere di escludere operatori dalla filiera; in subordine, violazione delle disposizioni del Protocollo, dell’Addendum, della delibera CIPE n. 15/2015 e delle Linee guida sul monitoraggio finanziario, per erronea applicazione degli obblighi a una fornitrice di beni asseritamente generici; violazione delle norme sugli obblighi di comunicazione e della disciplina antimafia, sostenendo che le informazioni fossero comunque ricavabili d’ufficio dalla visura camerale, che l’iscrizione nella white list esonerasse da ulteriori comunicazioni e che gli obblighi non riguardassero il socio unico persona giuridica; difetto di istruttoria e di motivazione, poiché la revoca avrebbe richiesto una valutazione ulteriore rispetto alle precedenti sanzioni e non avrebbe potuto estendersi a tutti i contratti e all’intera filiera. La concessionaria ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione sulle sanzioni pecuniarie, la tardività e la carenza di interesse. Il Consiglio di Stato, con precedente sentenza resa tra le parti, aveva delimitato la giurisdizione amministrativa alla revoca del gradimento e ai correlati effetti di esclusione dalla filiera.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, compensando le spese. In applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7954/2025, ha ritenuto devoluta alla giurisdizione amministrativa la sola controversia relativa alla revoca del gradimento e all’esclusione dalla filiera, mentre le sanzioni pecuniarie, fondate sul rapporto negoziale e sul Protocollo recepito nei contratti, restano estranee alla cognizione amministrativa. Ha respinto l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo attuale la lesività della revoca anche dopo l’ultimazione dei lavori, poiché l’impresa controinteressata era ancora operativa e poteva sussistere un interesse a future forniture nella fase di gestione dell’infrastruttura. Nel merito, ha escluso che la ricorrente fosse estranea alla filiera: la nozione comprende i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, inclusi i fornitori di beni, macchinari, utensili e materiali da costruzione specificamente collegati all’opera. L’eccezione relativa alle prestazioni generiche costituisce esimente eccezionale, la cui prova grava sull’impresa; nel caso concreto, l’attività di vendita e noleggio di prodotti di ferramenta, macchinari, utensili e articoli tecnici per l’edilizia professionale rientrava nella filiera. Ha inoltre ritenuto che il Protocollo e l’Addendum attribuissero alla concessionaria il potere di revocare autorizzazioni e affidamenti e di disporre l’estromissione dell’impresa in presenza di violazioni reiterate, con fondamento anche nell’art. 1, comma 17, l. n. 190/2012 e nell’art. 176, comma 3, lett. e), d.lgs. n. 163/2006. La contestazione della violazione informativa è stata ritenuta non più deducibile, non essendo state impugnate le sanzioni pecuniarie presupposte; comunque, l’obbligo di comunicare tempestivamente le modifiche degli assetti societari e gestionali non è sostituito dagli accertamenti d’ufficio della concessionaria. L’iscrizione nella white list non elimina gli autonomi obblighi informativi previsti dal Protocollo. È stata ritenuta infondata anche la censura sulla necessità di una motivazione ulteriore: l’Addendum configura la risoluzione o la revoca come conseguenza vincolata del cumulo delle violazioni e delle sanzioni. Trattandosi di requisito soggettivo e di reiterate violazioni incidenti sul rapporto fiduciario, la revoca può estendersi a tutti i contratti e all’inserimento dell’impresa nella filiera, non soltanto al singolo contratto interessato dall’omissione.
Norme richiamate
art. 7 c.p.a.
sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 7 cod. proc. amm.
La revoca del gradimento, in quanto espressione di potere pubblicistico discrezionale di controllo dei requisiti degli operatori della filiera, incide su una posizione di interesse legittimo ed è devoluta alla giurisdizione amministrativa.
art. 105, comma 1, c.p.a.
Richiamato nella precedente sentenza del Consiglio di Stato quale base per la rimessione della causa al primo giudice dopo la declinatoria di giurisdizione del TAR.
art. 1, comma 17, l. n. 190/2012
le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara
La disposizione fornisce una base legislativa per l’efficacia delle clausole dei protocolli di legalità e per l’integrazione delle cause di esclusione previste dalla disciplina dei contratti pubblici.
art. 176, comma 3, lett. e), d.lgs. n. 163/2006
il soggetto aggiudicatore provvede alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità
La norma legittima la stipulazione di accordi finalizzati alla verifica preventiva e al monitoraggio dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle infrastrutture strategiche.
art. 85 d.lgs. n. 159/2011
Richiamato quale parametro per individuare i soggetti destinatari delle verifiche antimafia e degli obblighi informativi previsti dal Protocollo.
art. 91 d.lgs. n. 159/2011
Richiamato in relazione al regime delle informazioni antimafia, che il Protocollo collega alla consultazione della BDNA senza escludere gli ulteriori obblighi di comunicazione degli assetti societari e gestionali.
art. 38 d.lgs. n. 163/2006
Richiamato dal Protocollo per i requisiti di ordine generale e per le cause di esclusione degli operatori privi dei requisiti di moralità professionale.
art. 2, comma 4, lett. c), Addendum al Protocollo di Legalità
Il Concessionario applicherà [...] una penale pari al 3% [...] dell'importo del contratto [...] e con la risoluzione del contratto medesimo [...] o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto
La clausola è stata interpretata nel senso che, in caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi di comunicazione, la risoluzione o la revoca costituiscono conseguenze vincolate del cumulo delle sanzioni pecuniarie.
art. 1, comma 14, Protocollo di Legalità
L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali delle imprese coinvolte [...] e alle variazioni di detti assetti. Il conferimento deve essere eseguito nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione
Impone agli operatori della filiera una comunicazione tempestiva delle modifiche degli assetti proprietari e gestionali; l’obbligo non è sostituito dalle verifiche d’ufficio della concessionaria.
art. 2, comma 8, Protocollo di Legalità
il Concessionario effettua senza ritardo ogni adempimento necessario [...] a revocare l’approvazione o l’autorizzazione
Riconosce al concessionario il potere di revocare l’approvazione o l’autorizzazione in presenza di un’informativa antimafia interdittiva.
Massime di principio
- La revoca del gradimento e l’esclusione di un operatore dalla filiera di un’opera pubblica, quando costituiscono esercizio di un potere pubblicistico di controllo dei requisiti soggettivi e di prevenzione delle infiltrazioni criminali, incidono su un interesse legittimo e rientrano nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo; le sanzioni fondate esclusivamente sul rapporto contrattuale e sul Protocollo recepito nel contratto appartengono invece alla giurisdizione ordinaria.
- La nozione di filiera delle imprese comprende tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, inclusi i fornitori di beni, macchinari, utensili e materiali da costruzione funzionalmente collegati all’opera, anche se il rapporto negoziale non è qualificabile come appalto o subappalto.
- L’esclusione del fornitore di prodotti comuni acquistati per il magazzino o di servizi generici costituisce un’esimente eccezionale, la cui prova grava sull’operatore che la invoca; non opera quando l’attività riguarda beni e materiali specificamente riconducibili alla realizzazione dell’opera o espressamente inclusi nella filiera dal Protocollo.
- L’obbligo dell’operatore della filiera di comunicare tempestivamente le variazioni degli assetti proprietari e gestionali è autonomo rispetto alle verifiche d’ufficio della stazione appaltante o del concessionario e non viene meno per il solo fatto dell’iscrizione dell’impresa nella white list.
- Quando il Protocollo di legalità e il relativo Addendum prevedono la revoca dell’autorizzazione o la risoluzione del contratto quale conseguenza del cumulo di reiterate violazioni degli obblighi informativi, la misura può essere adottata senza una motivazione ulteriore sulla singola violazione; la reiterazione può incidere sul requisito soggettivo e sul rapporto fiduciario, giustificando l’estensione della revoca a tutti i contratti e all’intera partecipazione dell’impresa alla filiera.
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