Cassazione Penale, Sentenza n. 39227/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La difesa impugnava il decreto di rinvio a giudizio del 6 marzo 2024 asserendo che il provvedimento fosse abnorme perché, come già rilevato dalla Corte di cassazione nella pronuncia di annullamento con rinvio del marzo 2022, il giudice non aveva esaminato la questione della mancanza di casualità delle nuove acquisizioni probatorie che avevano giustificato la revoca della sentenza di non luogo a procedere. La difesa sosteneva che tale questione poteva essere valutata solo con il fascicolo delle indagini in udienza preliminare e che l'omissione determinava un pregiudizio significativo per l'imputato e uno squilibrio processuale, configurando quindi un atto abnorme del giudice.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le doglianze della difesa mirassero effettivamente all'ordinanza di revoca della sentenza di non luogo a procedere, già oggetto di pronunce della Corte, e che il decreto che dispone il giudizio sia un atto di impulso processuale non impugnabile per errori di merito. La Corte ha richiamato la consolidata distinzione giurisprudenziale secondo cui l'abnormità rilevante per il ricorso in Cassazione deve consistere in un difetto assoluto (esercizio di potere non attribuito o esercizio in concreto oltre ogni limite, o determinazione di stasi del procedimento) e non in una mera errata valutazione. Non essendovi i presupposti di abnormità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di 3.000 euro a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
L'articolo è richiamato per l'effetto sanzionatorio dell'inammissibilità: impone la condanna del proponente al pagamento delle spese e di una somma in favore della cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile per colpa.
Regime impugnatorio del decreto che dispone il giudizio (giurisprudenza della Corte di cassazione)
Sez. II, sent. n. 17057 del 31/03/2022; Sez. VI, sent. n. 44590 del 19/09/2023; Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022; Sez. I, n. 5388 del 18/10/1996; Sez. V, n. 29492 del 07/05/2018
Secondo la giurisprudenza citata, il decreto che dispone il giudizio è in generale atto di impulso processuale non impugnabile per errori di merito; l'impugnazione per Cassazione è ammessa solo se sussiste abnormità, intesa in senso strutturale o funzionale, e la Corte ha già definito i limiti e le condizioni per tale sindacato.
Massime di principio
- Il decreto che dispone il rinvio a giudizio è, di norma, un atto di impulso processuale non impugnabile per vizio di motivazione o per errore di merito; l'impugnazione in Cassazione è possibile soltanto se il decreto è abnorme nei termini giurisprudenziali (carenza assoluta di potere o esercizio del potere oltre ogni limite, oppure atto che determina la paralisi del procedimento).
- L'abnormità richiesta per rendere ammissibile il ricorso per Cassazione non coincide con la semplice errata valutazione del materiale probatorio; va dimostrato un vizio così grave da porre l'atto al di fuori delle competenze o dei limiti consentiti dall'ordinamento.
- Se la doglianza riguarda un precedente provvedimento (per esempio l'ordinanza di revoca della sentenza di non luogo a procedere) su cui la Corte si è già espressa, il rimedio più efficace è quello che la stessa giurisprudenza indica (impugnazioni e rimedi specifici nei termini e modi previsti), e non un nuovo attacco al decreto di rinvio a giudizio salvo che si dimostri abnormità.
- Quando il tema è la casualità di nuove acquisizioni probatorie, occorre affrontarlo nelle sedi e con i mezzi processuali adeguati: se la Cassazione ha già rimandato perché il giudice motivi specificamente la valutazione della casualità, il difensore deve far valere tale obbligo motivazionale nei rimedi consentiti; tuttavia la mera omissione motivazionale non trasforma automaticamente il decreto di rinvio in atto abnorme.
- Il proponente di un ricorso che venga dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza può essere condannato alle spese e a una somma a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto va valutata la fondatezza del motivo prima di proporre l'impugnazione per evitare sanzioni economiche.
- In pratica, per opporsi efficacemente alla riapertura delle indagini o al rinvio a giudizio, il difensore deve: (a) individuare il corretto oggetto dell'impugnazione; (b) verificare se esistono rimedi specifici per il provvedimento originario; (c) dimostrare, se si impugna il decreto, che sussiste una vera abnormità secondo i criteri consolidati dalla giurisprudenza.
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