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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22226/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo del fallimento di una società che aveva ceduto a una cessionaria il proprio ramo d'azienda relativo ad accertamento, liquidazione e riscossione di tributi comunali. La cessionaria sosteneva di essere subentrata nei rapporti contrattuali, inclusi i conti correnti postali aperti per la riscossione delle entrate comunali, e chiedeva la restituzione della documentazione relativa a 223 conti correnti e delle somme confluite su tali rapporti, ritenendo illegittima l'intestazione dei conti al fallimento e il trasferimento delle somme al fallimento stesso. Il tribunale di rinvio ha accolto solo in parte l'opposizione, ammettendo la cessionaria al passivo per euro 61.503,47, ritenendo che i conti dedicati ai singoli Comuni e le somme ivi versate non rientrassero nella cessione d'azienda, perché riferiti a denaro di natura pubblicistica destinato ai Comuni, mentre ha considerato cedibile solo un conto non riferibile a specifici Comuni. Con il ricorso per cassazione, la società ricorrente ha dedotto: 1) motivazione apparente e violazione degli artt. 99 l.fall., 24 e 111 Cost., perché il tribunale avrebbe trasformato la domanda di restituzione in una domanda di ammissione al passivo per un credito, decidendo su una pretesa diversa da quella proposta; 2) falsa applicazione degli artt. 314 c.p., 1346 e 2558 c.c., perché il subentro ex art. 2558 c.c. nei conti correnti dedicati alla riscossione non integrerebbe appropriazione di denaro pubblico, essendo il conto strumentale all'attività ceduta; 3) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e degli artt. 93 e 103 l.fall., per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione dei conti e delle somme, avendo il tribunale deciso invece su un credito concorsuale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo che i motivi non fossero specifici e che l'interpretazione della domanda giudiziale compiuta dal tribunale fosse un apprezzamento di merito non utilmente censurato senza indicare puntualmente i criteri ermeneutici violati o i fatti decisivi omessi. Ha quindi dichiarato inefficace il ricorso incidentale del fallimento, perché tardivo rispetto alla comunicazione del decreto impugnato. Le spese sono state poste a carico della ricorrente principale, con condanna anche al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2558 c.c.

    Il tribunale lo ha richiamato per il subentro nei contratti d'azienda; la Corte non ha affrontato il merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure.

  • art. 314 c.p.

    Richiamato come parametro della censura contro l'idea che il trasferimento dei conti e delle somme potesse integrare appropriazione di denaro pubblico; non oggetto di decisione nel merito da parte della Corte.

  • art. 99 l.fall.

    Richiamato sia per la disciplina dell'opposizione allo stato passivo sia per la tardività del ricorso incidentale rispetto al termine decorrente dalla comunicazione del decreto.

  • art. 103 l.fall.

    Richiamato in relazione all'applicabilità delle norme sulle domande di rivendica/restituzione/separazione alle cose mobili possedute dal fallito.

  • art. 93 l.fall.

    Richiamato per la proponibilità della domanda di ammissione al passivo e per la qualificazione della domanda di restituzione come pretesa creditoria.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre omessa pronuncia, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre violazione delle regole di decisione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 360 c.p.c.

    Indicato come norma processuale di riferimento per i vizi dedotti in cassazione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di lesione del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di motivazione apparente e violazione del giusto processo.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, senza esame di merito da parte della Corte.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Richiamati dalla Corte come criteri di ermeneutica applicabili anche all'interpretazione degli atti processuali, quando censurata in cassazione.

  • art. 334 c.p.c.

    Richiamato per affermare l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto.

  • art. 116 del d.lgs. n. 163/2006

    Richiamato dal tribunale come comunicazione rilevante ai fini dell'opponibilità della cessione alla stazione appaltante, non come fatto costitutivo del credito.

Massime di principio

  • L'interpretazione della domanda giudiziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è sufficiente denunciare genericamente ultrapetizione o omessa pronuncia, ma occorre specificare in modo autosufficiente il contenuto dell'atto, i fatti decisivi omessi e, se del caso, la violazione dei criteri ermeneutici applicabili.
  • Quando si censura in cassazione l'interpretazione di un atto processuale, il ricorrente deve indicare con precisione quali canoni interpretativi siano stati violati e trascrivere le parti essenziali dell'atto su cui fonda la doglianza; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La qualificazione di una domanda come domanda di restituzione oppure come domanda di ammissione al passivo rientra nell'apprezzamento del giudice di merito, e la sua contestazione richiede una critica specifica e autosufficiente, non una mera diversa lettura prospettata dalla parte.
  • Il ricorso incidentale proposto oltre il termine decorrente dalla comunicazione del decreto impugnato è inefficace se il ricorso principale non supera il vaglio di ammissibilità.
  • La comunicazione prevista dall'art. 116 del d.lgs. n. 163/2006, secondo l'impostazione richiamata dal tribunale, incide sull'opponibilità della cessione alla stazione appaltante e non integra di per sé il fatto costitutivo del credito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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