Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/863

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/863 della Commissione, dell’8 maggio 2025, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2025 fino al 29 giugno 2025, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione

Normativa europea32025R0863

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per un periodo determinato, le informazioni tecniche che le imprese assicurative e riassicurative devono usare per il calcolo prudenziale delle riserve tecniche e dei fondi propri di base. Tali informazioni consistono nelle strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, negli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e negli aggiustamenti per la volatilità. Il testo ha applicazione immediata, dal 31 marzo 2025, per garantire uniformità di calcolo e certezza giuridica.

Regolamento di esecuzione che fissa le informazioni tecniche da usare per il calcolo delle riserve tecniche, della migliore stima, dell’aggiustamento di congruità, dell’aggiustamento per la volatilità e dei fondi propri di base delle imprese assicurative e riassicurative per le segnalazioni con date di riferimento dal 31 marzo 2025 al 29 giugno 2025.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II), per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni aventi date di riferimento dal 31 marzo 2025 fino al 29 giugno 2025. L’applicazione è uniforme in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE. Non introduce esclusioni specifiche, ma opera per le sole valute, mercati assicurativi nazionali ed esposizioni elencati negli allegati.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/863 della Commissione

Il regolamento, adottato l’8 maggio 2025 e pubblicato il 12 maggio 2025, definisce le informazioni tecniche temporanee da utilizzare nel quadro di Solvibilità II per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base. La finalità, richiamata nei considerando, è assicurare uniformità di trattamento, tempestiva disponibilità dei dati di mercato e certezza giuridica per le imprese di assicurazione e riassicurazione.

Finalità e contesto normativo

Il provvedimento si inserisce nell’attuazione dell’articolo 77 sexies della direttiva 2009/138/CE. I considerando spiegano che, per ogni data di riferimento, devono essere fissate le informazioni tecniche relative alle strutture per scadenza dei tassi privi di rischio e agli spread fondamentali necessari per l’aggiustamento di congruità e l’aggiustamento per la volatilità. Le informazioni sono basate sui dati di mercato di fine marzo 2025, trasmessi dall’EIOPA alla Commissione il 4 aprile 2025 e pubblicati in pari data.

Ambito di applicazione soggettivo e temporale

Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE. Esso riguarda le segnalazioni con date di riferimento dal 31 marzo 2025 al 29 giugno 2025. La Commissione evidenzia che, per ragioni prudenziali, tutte le imprese devono utilizzare le stesse informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, indipendentemente dalla data di presentazione della segnalazione alle autorità competenti.

Informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche

L’articolo 1, paragrafo 2, individua le tre componenti operative:

  • le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, riportate nell’allegato I;
  • gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità, riportati nell’allegato II;
  • gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, riportati nell’allegato III.

Queste informazioni sono destinate al calcolo della migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, dell’aggiustamento di congruità ai sensi dell’articolo 77 quater e dell’aggiustamento per la volatilità ai sensi dell’articolo 77 quinquies.

Allegato I: strutture per scadenza dei tassi privi di rischio

L’allegato I fornisce tassi per numerose valute e per durate residue da 1 a 150 anni. Sono incluse, tra le altre, euro, corona ceca, corona danese, fiorino ungherese, corona svedese, lev, lira sterlina, leu rumeno, zloty, corona islandese, corona norvegese, franco svizzero, dollaro australiano, dollaro canadese, peso colombiano, dollaro di Hong Kong, nuovo dollaro di Taiwan, renminbi-yuan, dollaro USA e yen.

Allegato II: spread fondamentali

L’allegato II disciplina gli spread fondamentali, espressi in punti base, e precisa che non includono gli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE. Il prospetto è strutturato in tre grandi categorie:

  • esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, applicabili alle esposizioni denominate in tutte le valute, con regola specifica per le durate da 11 a 30 anni, per le quali si applica lo spread fondamentale a 10 anni;
  • esposizioni verso enti finanziari, distinte per valuta e per classe di merito di credito da 0 a 6;
  • altre esposizioni, sempre distinte per valuta e classe di merito di credito.

Per le esposizioni verso enti finanziari e per le altre esposizioni, i valori sono differenziati per valuta, durata e classe di merito. Il regolamento contiene tabelle separate per euro, corona ceca, corona danese, fiorino ungherese, corona svedese, lev, lira sterlina, leu rumeno, zloty, corona islandese, corona norvegese, franco svizzero, dollaro australiano, dollaro canadese, peso colombiano, dollaro di Hong Kong, nuovo dollaro di Taiwan, renminbi-yuan, dollaro USA e yen.

Allegato III: aggiustamento per la volatilità

L’allegato III stabilisce gli aggiustamenti per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, espressi in punti base, per i mercati assicurativi nazionali elencati. Il valore è pari a 22 punti base per tutti i mercati dell’area euro indicati, mentre per le altre valute i valori variano, ad esempio 17 per la corona ceca, 24 per la corona danese, 9 per il fiorino ungherese, 5 per la corona svedese, 13 per il lev, 40 per la lira sterlina, 4 per il leu rumeno, 13 per lo zloty, 46 per la corona islandese, 42 per la corona norvegese, -4 per il franco svizzero, 28 per il dollaro australiano, 16 per il dollaro canadese, 1 per il renminbi-yuan, 7 per il dollaro di Hong Kong, 47 per il dollaro USA e 12 per lo yen.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica già dal 31 marzo 2025. Si tratta quindi di un atto di applicazione immediata, giustificato dall’urgenza di rendere disponibili le informazioni tecniche necessarie ai calcoli prudenziali.

Natura giuridica

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Non richiede atti di recepimento nazionali ed è destinato a essere applicato direttamente dagli operatori interessati nei calcoli di Solvibilità II.

Disposizioni principali

Periodo di applicazione delle informazioni tecniche

L’articolo 1, paragrafo 1, dispone che le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzino le informazioni tecniche di cui al paragrafo 2 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 31 marzo 2025 al 29 giugno 2025.

Contenuto delle informazioni tecniche

L’articolo 1, paragrafo 2, individua tre categorie di informazioni tecniche per ciascuna valuta interessata: (a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio di cui all’allegato I; (b) gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità di cui all’allegato II; (c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato di cui all’allegato III.

Base giuridica e coordinamento con Solvibilità II

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE. I considerando chiariscono che le informazioni tecniche devono garantire condizioni uniformi di calcolo ai fini di tale direttiva e si basano sui dati di mercato della fine del mese precedente la prima data di riferimento interessata.

Urgenza, pubblicazione e applicazione retroattiva funzionale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 31 marzo 2025. I considerando richiamano l’esigenza di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche e di assicurare che le imprese usino le stesse informazioni indipendentemente dalla data di segnalazione alle autorità competenti.

Valori tecnici riportati negli allegati

L’allegato I contiene le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio per numerose valute (tra cui euro, corone, zloty, lira sterlina, dollaro USA, yen, ecc.) fino a 150 anni di durata residua. L’allegato II contiene gli spread fondamentali, espressi in punti base, per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, verso enti finanziari e per altre esposizioni, distinti per valuta, mercato/controparte e classe di merito di credito. L’allegato III contiene gli aggiustamenti per la volatilità, in punti base, per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato; per l’euro l’aggiustamento è pari a 22 punti base per tutti i mercati elencati, mentre per altre valute sono indicati valori specifici, incluso il valore negativo di -4 punti base per il franco svizzero.

Obbligatorietà e diretta applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieassicurazionisolvibilitàvigilanza prudenzialemercati finanziarisegnalazioni prudenziali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.