Sentenza del 22/12/2017 n. 5617 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Giudizio di appello - Difetto di specificità dei motivi - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Per essere ammissibile, l'atto non deve limitarsi a indicare le parti della sentenza impugnate, ma deve contestare puntualmente e contrastare le argomentazioni utilizzate dal giudice di primo grado.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impugnazione riguardava l'ammissibilità dell'atto di appello nel processo tributario. Il punto controverso era se fosse sufficiente individuare le statuizioni della sentenza di primo grado concretamente contestate oppure se fosse necessario confutare in modo specifico le ragioni poste dai primi giudici a fondamento della decisione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello deve contenere motivi specifici e non può consistere in una mera riproposizione delle contestazioni già svolte o in una generica critica alla sentenza.
- È necessario confrontarsi direttamente con la motivazione della decisione di primo grado, indicando quali errori di fatto o di diritto essa conterrebbe e perché dovrebbero essere superati.
- La sola individuazione delle statuizioni impugnate non è sufficiente: l'assenza di una critica argomentata alle ragioni della sentenza comporta l'inammissibilità dell'appello.
- Prima di proporre appello è quindi opportuno verificare che ogni capo contestato sia collegato a una censura chiara, puntuale e coerente con la motivazione della sentenza impugnata.
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