Ordinanza n. 172/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della Delibera della Giunta Comunale -OMISSIS-del Comune di -OMISSIS- adottata in data -OMISSIS-, con cui è stata disposta la revoca della autorizzazione per l'esercizio di noleggio auto con conducente (NCC) n. -OMISSIS- a lui intestata; - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente lesivo degli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera comunale di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio auto con conducente
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore NCC)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la delibera comunale con cui è stata revocata l'autorizzazione NCC a lui intestata, deducendo l'illegittimità della revoca. In particolare, il provvedimento si fondava sulla ritenuta carenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività, consistente nell'assenza di una rimessa e di una sede operativa, nonché sulla contestazione dell'esercizio abusivo dell'attività mediante accessi non consentiti alla ZTL. Il ricorrente ha contrapposto il nulla osta rilasciato dal servizio associato di polizia locale, dal quale risultava la conformità dell'attività al regolamento comunale NCC e alla normativa applicabile quanto a rimessa e sede operativa, e la comunicazione relativa alla richiesta di accesso alla ZTL, dalla quale non risultavano accessi non autorizzati.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ritenendo il ricorso non privo di fumus boni iuris, ha rilevato che il nulla osta del servizio associato di polizia locale attestava la conformità dell'attività ai requisiti relativi alla rimessa e alla sede operativa. Quanto alla contestazione degli accessi abusivi alla ZTL, la documentazione disponibile non dimostrava accessi non consentiti; inoltre, la data risalente del nulla osta per la sostituzione del veicolo, il cambio di targa sulla licenza e l'immatricolazione del mezzo apparivano coerenti con una richiesta di accesso alla ZTL finalizzata all'esercizio futuro dell'attività, in vista dell'imminente rinnovo della licenza. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché la revoca avrebbe gravemente compromesso l'attività lavorativa del ricorrente. Per l'effetto, il provvedimento impugnato è stato sospeso. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 20 ottobre 2026. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500, oltre alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR l'ha applicata ritenendo sussistenti, in via sommaria, il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, la verifica del fumus boni iuris può fondarsi sul confronto sommario tra il contenuto dell'atto di revoca e la documentazione amministrativa disponibile, soprattutto quando quest'ultima attesti la sussistenza dei requisiti contestati.
- La revoca di un'autorizzazione necessaria per lo svolgimento di un'attività lavorativa determina un danno grave e irreparabile, rilevante ai fini cautelari, quando compromette in modo significativo la prosecuzione dell'attività del titolare.
- La contestazione dell'esercizio abusivo di un'attività non è suffragata, in sede cautelare, quando la documentazione relativa agli accessi a una ZTL non dimostri concretamente l'effettuazione di accessi non consentiti.
- La documentazione amministrativa relativa alla sostituzione del veicolo, al cambio di targa e all'immatricolazione può costituire elemento indiziario della futura, e non abusiva, destinazione del mezzo all'attività autorizzata, se coerente con il rinnovo della licenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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