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Sentenza

Sentenza n. 6654/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202509762

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 20799/2025, relativa all’impugnazione degli atti e degli esiti di una gara articolata in più lotti per la fornitura di biancheria e servizi connessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha dedotto, in primo luogo, la distorsione del confronto concorrenziale derivante da un’asserita asimmetria informativa: quale gestore uscente, avrebbe avuto accesso a dati concernenti il numero dei presidi, il numero degli addetti destinatari della fornitura e i consumi di biancheria piana, dati che le altre concorrenti non avrebbero conosciuto e che avrebbero determinato la sottostima di alcune voci di costo nelle loro offerte. Il Consiglio di Stato ha rilevato che le censure relative alla completezza delle informazioni di gara erano già state esaminate e respinte con precedente sentenza passata in giudicato, sicché non potevano essere riproposte contro il successivo provvedimento di aggiudicazione. In ogni caso, l’appellante non ha dimostrato che le asserite carenze informative avessero concretamente inciso sulle graduatorie o sulla congruità delle offerte, limitandosi a richiamare alcune offerte relative ai soli lotti 1, 3 e 7, mentre risultava collocata al sesto posto nei lotti 1 e 3 e all’ottavo nel lotto 7. Ha inoltre contestato la modifica, da parte della Commissione, del criterio di valutazione ID 3; la violazione del principio di collegialità per l’assenza di un commissario; e l’insufficienza della motivazione dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica, in relazione allo standard previsto dalle Linee guida ANAC n. 2 e dal disciplinare di gara. Quanto alla collegialità, in appello è stata prospettata anche la diversa censura secondo cui le valutazioni individuali sarebbero state svolte in assenza del collegio perfetto, censura non dedotta in primo grado.

La decisione

L’appello è stato in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile. È stata respinta la censura sull’asimmetria informativa: le informazioni relative ai presidi e agli addetti risultavano pubblicate nella documentazione di gara o sulla piattaforma dell’amministrazione; la mancata indicazione dei quantitativi di biancheria piana era già stata oggetto di precedente decisione e, comunque, l’appellante non ha fornito la prova di una concreta incidenza sulla propria posizione in graduatoria, sulla congruità delle offerte o sulla prova di resistenza. La mera sottostima di alcune voci di costo non dimostra né l’anomalia dell’offerta né che il prezzo più conveniente dipendesse dalla carenza informativa anziché dalle autonome scelte organizzative e progettuali delle concorrenti. È stata respinta anche la censura relativa al criterio ID 3, poiché la formulazione sintetica utilizzata dalla Commissione corrispondeva al contenuto essenziale del criterio di gara e rinviava alle più analitiche indicazioni del disciplinare su vestibilità e comfort, senza modificarlo. La doglianza sulla violazione del principio di collegialità è stata dichiarata inammissibile nella parte in cui introduceva in appello una diversa prospettazione, relativa allo svolgimento individuale dell’attività valutativa in assenza del collegio perfetto, ampliando il thema decidendum in violazione del divieto di ius novorum. È stata respinta la censura sul difetto di motivazione dei punteggi: i giudizi discorsivi, seppur sintetici, erano collegati ai criteri di valutazione e richiamavano espressamente vestibilità e comfort; inoltre, la specificità dei criteri consentiva al voto numerico, corredato da tali giudizi, di rappresentare adeguatamente l’iter valutativo. Le spese dell’appello sono state compensate per la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 120, comma 5, c.p.a.

    il giudizio nelle materie indicate dal comma 1 viene “comunque definito con sentenza in forma semplificata”

    Le controversie soggette al rito appalti sono definite con sentenza in forma semplificata.

  • art. 17.2 del Disciplinare di gara

    ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta

    La motivazione dei punteggi deve essere collegata ai criteri presenti nel bando; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto dai giudizi sintetici espressi dalla Commissione.

  • Linee Guida ANAC n. 2, par. V

    le ragioni di tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri presenti nel bando

    La motivazione dei punteggi può essere sintetica, purché sia espressamente riferita ai criteri di valutazione e adeguata al grado di specificazione degli stessi.

Massime di principio

  • La riproposizione, contro il provvedimento di aggiudicazione, di censure relative alla completezza o chiarezza degli atti di gara già decise con sentenza passata in giudicato è preclusa dal giudicato, anche quando le medesime carenze informative siano prospettate come causa di successiva alterazione della concorrenza.
  • La mera aggiudicazione a un concorrente diverso non dimostra, di per sé, la lesività sopravvenuta di una carenza informativa degli atti di gara: il concorrente deve provare che tale carenza abbia concretamente inciso sulla formazione della graduatoria, sulla propria possibilità di aggiudicazione o sulla congruità dell’offerta dell’aggiudicatario.
  • La deduzione della sottostima di alcune voci di costo non è sufficiente a dimostrare l’anomalia dell’offerta né l’alterazione del confronto concorrenziale; occorre provare l’incidenza sostanziale della sottostima sull’attendibilità dell’offerta e sulla graduatoria, superando la prova di resistenza.
  • In appello è inammissibile la censura che, pur collegata alla contestazione originaria, introduca una diversa prospettazione fattuale o giuridica e ampli il thema decidendum rispetto a quello dedotto in primo grado.
  • Quando i criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono sufficientemente specifici, il voto numerico, accompagnato da una motivazione discorsiva anche sintetica ma puntualmente riferita ai criteri del bando, può soddisfare l’obbligo motivazionale della Commissione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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