Sentenza del 22/03/2017 n. 218 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Matera che aveva annullato l'avviso di accertamento IVA-IRPEF-IRAP relativo all'anno d'imposta 2002. L'accertamento traeva origine dal rinvenimento, presso il Comune di Pisticci, di fatture intestate alla ditta del contribuente, non contabilizzate né dichiarate, alle quali corrispondevano mandati di pagamento emessi dal Comune. L'Amministrazione contestava ricavi non dichiarati per euro 39.087,17 e IVA per euro 7.817,43, oltre a imposte, sanzioni e accessori. Il contribuente sosteneva che le fatture fossero false e fossero state create da funzionari comunali nell'ambito di un sistema fraudolento, senza che i lavori fossero mai eseguiti e senza suo coinvolgimento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto provata la percezione delle somme da parte del contribuente sulla base delle fatture rinvenute, dei correlati mandati di pagamento e della sentenza penale del Tribunale di Matera, valutata come argomento di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Il Collegio ha affermato che, ai fini fiscali, è sufficiente l'effettivo incasso delle somme, anche indipendentemente dalla prova del coinvolgimento doloso del contribuente nelle operazioni fraudolente. È stata quindi dichiarata la legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento, con obbligo del contribuente di versare gli importi richiesti e condanna alle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 2.350,00 oltre spese generali.
Norme richiamate
Art. 116 c.p.c.
Il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.
La sentenza penale, pur non costituendo automaticamente prova vincolante nel giudizio tributario, può essere utilizzata come argomento di prova insieme agli altri elementi documentali e investigativi.
Art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza; la parte che perde è condannata a rimborsare le spese alla parte vittoriosa.
Art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014
La liquidazione dei compensi professionali può essere effettuata applicando le riduzioni previste dalla norma, come avvenuto nella quantificazione delle spese processuali.
Art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546/1992
Prevede una riduzione dei compensi quando la difesa dell'Amministrazione finanziaria è svolta da propri funzionari, secondo quanto applicato dal giudice nella liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, l'effettivo incasso di somme risultanti da fatture e mandati di pagamento può giustificare la ripresa a tassazione anche quando il contribuente contesta la reale esecuzione delle prestazioni.
- La presenza di documentazione coerente e convergente, come fatture, mandati di pagamento, registrazioni contabili dell'ente pubblico e risultanze investigative, può essere sufficiente a fondare l'accertamento.
- Una sentenza penale non vincola automaticamente il giudice tributario, ma può costituire un importante argomento di prova se valutata insieme agli altri elementi disponibili.
- Per superare un accertamento fondato su pagamenti ricevuti, il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata della mancata percezione delle somme o della loro estraneità alla propria attività imponibile.
- Ai fini della tassazione del ricavo, può essere irrilevante il ruolo doloso o inconsapevole del contribuente nella frode: l'elemento decisivo può essere l'effettiva disponibilità economica delle somme.
- La parte soccombente nel processo tributario è normalmente condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
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