Sentenza del 07/05/2020 n. 333 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente impugna avvisi di accertamento IRPEF relativi ai redditi 2011-2013, contestando la mancanza di elementi probatori, vizi formali quali la delega, la firma digitale, la motivazione dell'atto e la presunta violazione del ne bis in idem in relazione a procedimenti penali in corso per il medesimo fatto illecito.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha respinto l'appello della contribuente confermando la legittimità degli avvisi di accertamento. È stato ritenuto che l'appropriazione delle somme costituisce reddito tassabile, che l'onere probatorio grava sull'amministrazione e che la delega di firma e la sottoscrizione digitale sono valide. Inoltre, non è stata ravvisata violazione del ne bis in idem in quanto i procedimenti penali e tributari sono autonomi e soddisfano i requisiti di dualità consentita dalla Corte EDU. La contribuente è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 42 DPR 600/73
La delega riguarda la sottoscrizione dell'atto e non il potere di compiere l'atto stesso. La delega di firma ha natura burocratica senza rilevanza esterna, e la qualifica del delegato deve essere verificabile.
art. 14 legge 537/1993
L'appropriazione di somme da parte dell'amministratore di condominio costituisce reddito tassabile anche se illecito.
art. 23 comma 1 d.lgs. 82/2005
Le copie su supporto analogico hanno la stessa validità probatoria di quelle su supporto digitale se la conformità è attestata da pubblico ufficiale.
art. 4 VII Protocollo CEDU
Non esclude la possibilità di procedimenti sanzionatori 'duali' (penale e tributario) purché rispettino condizioni di prevedibilità, complementarietà, e congruità complessiva delle sanzioni, come confermato dalla giurisprudenza della Corte EDU.
Massime di principio
- In casi di accertamenti tributari basati su appropriazione di somme illecite, il reddito tassabile può essere accertato anche indipendentemente dall'esito del procedimento penale, in quanto i due procedimenti sono autonomi.
- La validità formale degli atti dell'Amministrazione finanziaria si fonda su una delega di firma che riguarda la sottoscrizione, non il potere di compiere l'atto, e la qualifica del delegato deve essere verificabile ma non necessariamente nominativamente indicata nell'atto.
- La notifica di atti digitali può avvenire con copia cartacea conforme attestata da pubblico ufficiale, mantenendo la validità probatoria e la regolarità della firma digitale.
- Il principio del ne bis in idem non impedisce procedimenti sanzionatori paralleli penali e tributari quando sono rispettate le condizioni di complementarietà e congruità delle sanzioni complessive, secondo le indicazioni della Corte EDU.
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