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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13456/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. La condanna di merito per il reato contestato resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di stupefacente a fine di spaccio in relazione a una fattispecie di lieve entità. L'unico motivo deduceva, in sostanza, che la sostanza rinvenuta non fosse destinata allo spaccio ma a diverso uso, chiedendo una rivalutazione del compendio probatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura mirava esclusivamente a ottenere una non consentita rivisitazione in fatto delle prove già valutate dai giudici di merito ed era inoltre reiterativa di doglianze già formulate in appello. Ha ritenuto, peraltro, che la motivazione della Corte territoriale fosse non illogica nel valorizzare il numero non esiguo di dosi ricavabili e il possesso di due diverse tipologie di sostanza.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    È la fattispecie penale per la quale l'imputato era stato condannato in appello; la Corte non entra nel merito della configurabilità del reato, ma si limita a rilevare che il ricorso tenta una rivalutazione di fatto delle prove relative alla destinazione della sostanza allo spaccio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito o del materiale probatorio già scrutinato dai giudici di primo e secondo grado.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando la corte territoriale abbia fornito una motivazione non illogica e supportata da elementi significativi, come il numero delle dosi ricavabili e la pluralità delle sostanze detenute, la censura che ne contesti la lettura fattuale è estranea al sindacato di cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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