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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29343/2020 del 23/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il contribuente aveva ricevuto nel 2004 diritti di opzione (stock options) su azioni della controllante e nel 2006 esercitò le opzioni rivendendo immediatamente le azioni. Il datore di lavoro operò la ritenuta IRPEF sul differenziale "prezzo di vendita - valore all'assegnazione". Il contribuente chiese rimborso sostenendo che dovesse applicarsi il regime agevolato (imposta sostitutiva 12,5%) vigente al momento dell'offerta nel 2004 e, in subordine, che il valore fiscalmente riconosciuto con la rivalutazione volontaria del 2005 dovesse essere preso in considerazione per evitare doppia imposizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il presupposto impositivo per la tassazione delle stock options si realizzi al momento dell'esercizio dell'opzione (quando le azioni entrano effettivamente nel patrimonio del dipendente) e non al momento dell'offerta. Pertanto va applicata la disciplina normativa vigente al momento dell'esercizio (15 dicembre 2006), che per effetto delle modifiche intervenute nel 2006 non consentiva l'accesso automatico al regime agevolato nel caso di specie. Ha escluso rilevanza fiscale della rivalutazione 2005 ai fini di un diverso inquadramento come reddito di lavoro dipendente (la rivalutazione rileva per plusvalenze quali redditi diversi). Di conseguenza il ricorso dell'Agenzia è stato accolto, quello incidentale del contribuente è stato rigettato e il ricorso originario del contribuente è stato respinto. Le spese del grado sono compensate.

Norme richiamate

  • TUIR (D.P.R. n. 917/1986), art. 51, comma 2, lett. g-bis

    La Corte interpreta la norma in modo da far decorrere il regime fiscale applicabile dal momento dell'esercizio dell'opzione; la disciplina agevolativa si applica solo se risultano soddisfatte tutte le condizioni previste dalla versione normativa vigente al momento dell'esercizio.

  • D.L. n. 262/2006, art. 2, comma 29 (conv. L. n. 286/2006)

    Le modifiche introdotte nel 2006, entrate in vigore prima dell'esercizio delle opzioni, hanno aggiunto condizioni che nel caso concreto non ricorrevano; perciò la tassazione è ordinaria IRPEF.

  • D.L. n. 223/2006, art. 36, comma 25 (conv. L. n. 248/2006)

    Intervento normativo citato nella storia delle modifiche del 2006 che ha inciso sulla disciplina delle stock options; la Corte ricostruisce il ciclo delle modifiche per stabilire quale testo si applicasse al momento dell'esercizio.

  • D.L. n. 203/2005, art. 11-quaterdecies, comma 4 (conv. L. n. 248/2005)

    Riferimento alla facoltà di rivalutazione volontaria del 2005; la Corte rileva che la rivalutazione ha rilevanza per la determinazione di plusvalenze come redditi diversi, ma non modifica l'inquadramento come reddito di lavoro dipendente al momento dell'esercizio.

  • L. n. 212/2000, art. 3, comma 1, secondo periodo

    La disposizione generale sulle decorrenze delle modifiche normative ai tributi periodici non si applica all'IRPEF in senso da impedire l'applicazione della norma vigente al momento dell'esercizio; la Corte esclude che l'IRPEF rientri nella nozione di tributo periodico qui rilevante.

  • TUIR, art. 163

    Richiamato rispetto al divieto di doppia imposizione; la Corte ritiene comunque che il contribuente possa esperire separatamente l'azione di rimborso dell'imposta sostitutiva pagata volontariamente, ma non che ciò pregiudichi l'applicazione dell'IRPEF per il periodo in cui si è concretizzato il presupposto impositivo.

  • L. n. 448/2002, art. 5

    Norma citata nelle motivazioni ma non oggetto di specifica diversa interpretazione; inserita nel quadro normativo richiamato.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamata in chiusura per l'annotazione procedurale presente nella sentenza.

Massime di principio

  • Per le stock options il presupposto dell'imposizione non è l'offerta o l'assegnazione del diritto di opzione, ma l'esercizio dell'opzione (momento in cui le azioni entrano nel patrimonio del lavoratore).
  • La disciplina fiscale applicabile si individua in base alla normativa vigente al momento dell'esercizio dell'opzione, non a quella in vigore al momento dell'offerta.
  • La regola generale di decorrenza delle modifiche normative prevista dalla L. 212/2000 art. 3 (secondo periodo) relativa ai 'tributi periodici' non impedisce l'applicazione immediata alle imposte come l'IRPEF delle disposizioni entrate in vigore prima dell'esercizio, quando l'IRPEF non rientra nella nozione di tributo periodico qui intesa.
  • Le rivalutazioni volontarie (es. 2005) rilevano per la determinazione di plusvalenze configurate come redditi diversi, ma non modificano l'inquadramento come reddito di lavoro dipendente se la fattispecie concreta comporta tassazione ordinaria al momento dell'esercizio.
  • Il contribuente che abbia pagato volontariamente un'imposta sostitutiva può agire separatamente per il rimborso, ma tale pagamento non incide sulla corretta applicazione dell'IRPEF dovuta secondo la normativa vigente al momento dell'esercizio.
  • In presenza di modifiche legislative successive all'assegnazione di stock options, valutare sempre se al momento dell'esercizio siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal regime agevolativo; in caso contrario, la tassazione ordinaria trova applicazione.

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