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Sentenza

Sentenza n. 13835/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202604073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento della domanda di accesso alla procedura Transizione 5.0 per mancato invio della comunicazione di completamento entro il 28 febbraio 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato una domanda per il riconoscimento del credito d’imposta Transizione 5.0 relativo a un progetto di innovazione consistente nell’introduzione di tecnologia laser di taglio e di un software MES. Dopo l’esaurimento delle risorse, il GSE le aveva comunicato la possibilità di accedere nuovamente alla piattaforma per completare le fasi di conferma e completamento. La domanda risultava poi annullata perché la comunicazione di completamento non era stata trasmessa entro il 28 febbraio 2026. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione dell’art. 12 del decreto interministeriale 24 luglio 2024 e dell’art. 38 del d.l. 19/2024, il difetto di competenza e di potere, la violazione dei principi di legalità, tipicità, giusto procedimento e motivazione, sostenendo che il termine finale avrebbe dovuto decorrere soltanto dopo il perfezionamento delle fasi intermedie previste in caso di indisponibilità delle risorse. Con il secondo motivo sono state dedotte disparità di trattamento, violazione di uguaglianza e proporzionalità, nonché lesione dell’affidamento, in relazione alla diversa posizione delle imprese che avevano ricevuto la conferma della prenotazione prima o dopo il 6 novembre 2025. Con il terzo motivo è stata contestata la lesione del legittimo affidamento derivante dalla comunicazione del GSE del 29 gennaio 2026, ritenuta priva dell’indicazione di un termine finale perentorio. Con il quarto motivo è stata contestata la legittimità dell’art. 12, commi 6 e 9, del decreto interministeriale per eccesso di delega, irragionevolezza e contraddittorietà con la disciplina della nuova disponibilità di risorse; in subordine, è stata chiesta la qualificazione del termine del 28 febbraio 2026 come ordinatorio o decorrente soltanto dopo il perfezionamento della sequenza procedimentale.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la giurisdizione amministrativa, ritenendo che il credito d’imposta Transizione 5.0 costituisca, per struttura e funzione, una forma di finanziamento pubblico e che il GSE eserciti, nella fase di prenotazione e verifica, poteri caratterizzati anche da discrezionalità tecnica. L’interesse dell’impresa resta quindi legittimo fino all’eventuale attribuzione del beneficio. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l’art. 12 del decreto interministeriale individua due termini essenziali: il completamento del progetto entro il 31 dicembre 2025 e la trasmissione della comunicazione di completamento entro il 28 febbraio 2026. L’esaurimento delle risorse ha determinato una temporanea sospensione della procedura, seguita dalla ripresa dopo la disponibilità di ulteriori risorse, ma non ha comportato la proroga del termine finale. Il termine del 28 febbraio 2026 è stato qualificato come perentorio, sia per il tenore letterale della disposizione sia per la necessità di rispettare gli obiettivi e le scadenze della misura finanziata nell’ambito del PNRR. Non è stato ravvisato un difetto di motivazione, poiché l’esclusione discendeva direttamente dal mancato adempimento dell’impresa e non richiedeva un onere motivazionale rafforzato. Il secondo motivo è stato respinto perché le imprese che avevano ricevuto la conferma della prenotazione prima del 6 novembre 2025 e quelle che l’avevano ricevuta successivamente si trovavano in situazioni non identiche; inoltre, la disparità di trattamento richiede la prova rigorosa dell’assoluta identità delle situazioni. L’onere di predisporre tempestivamente la documentazione era noto o prevedibile, e la ristrettezza dei tempi non integra violazione della proporzionalità quando l’adempimento era previsto sin dall’inizio e il suo mancato assolvimento è imputabile all’interessato. Il terzo motivo è stato respinto perché la comunicazione del GSE non poteva essere letta isolatamente: il termine finale era già fissato dal decreto interministeriale. L’impresa non aveva ancora ottenuto il beneficio né superato positivamente le verifiche, sicché era titolare di un interesse legittimo pretensivo e non di un affidamento qualificato alla conservazione di un incentivo già riconosciuto. Il quarto motivo è stato respinto perché l’art. 38, comma 17, del d.l. 19/2024 autorizzava il decreto interministeriale a disciplinare contenuto, modalità e termini di trasmissione delle comunicazioni e della documentazione necessaria a dimostrare la spettanza del beneficio. Il termine perentorio aveva quindi adeguata copertura normativa. Il TAR ha inoltre distinto la nuova disponibilità di risorse derivante dallo scorrimento per rinunce, decadenze o riduzioni di importi dalla disponibilità di nuove risorse verificatasi nel caso concreto. La lettura prospettata dalla ricorrente avrebbe impedito di utilizzare le nuove risorse entro il termine finale e avrebbe privato di effetto utile la misura. Le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 38 d.l. 19/2024, convertito dalla l. 56/2024

    le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo (...) al contenuto nonché alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio

    La disposizione attribuisce al decreto interministeriale il potere di disciplinare anche i termini di trasmissione della documentazione necessaria per il riconoscimento del credito d’imposta.

  • art. 38, commi 10 e 11, d.l. 19/2024

    descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso; riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni; effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante

    La procedura richiede documentazione progettuale, certificazioni ex ante ed ex post e la dimostrazione dell’effettiva realizzazione dell’investimento.

  • art. 38, comma 11-ter, d.l. 19/2024

    verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo (...) alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni

    Il GSE dispone di poteri di controllo formale e sostanziale sulle certificazioni, con profili di discrezionalità tecnica.

  • art. 38, comma 16, d.l. 19/2024

    il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio

    Il GSE può annullare la prenotazione del credito quando dai controlli emerga la mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio.

  • art. 38, comma 17, d.l. 19/2024

    le modalità attuative delle disposizioni (...) con particolare riguardo (...) al contenuto nonché alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione

    La norma primaria costituisce adeguata base legale per la fissazione, da parte del decreto interministeriale, del termine finale per la comunicazione di completamento.

  • art. 12, comma 3, decreto interministeriale 24 luglio 2024

    Nel caso di nuova disponibilità di risorse, il GSE ne dà comunicazione all’impresa, la quale conferma entro dieci giorni il contenuto della comunicazione preventiva trasmessa. Entro cinque giorni dall’avvenuta conferma, il GSE comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato

    La disposizione disciplina principalmente la liberazione di risorse originariamente stanziate e il conseguente scorrimento, non la diversa ipotesi di sopravvenuto nuovo finanziamento.

  • art. 12, comma 6, decreto interministeriale 24 luglio 2024

    in ogni caso entro il 28 febbraio 2026

    Il termine per la comunicazione di completamento è perentorio e non può essere posticipato per effetto della sospensione della procedura o della successiva disponibilità di risorse.

  • art. 12, comma 9, decreto interministeriale 24 luglio 2024

    il mancato invio delle comunicazioni e dei relativi allegati nei termini e nelle modalità previste dai commi 2 a 8 dello stesso articolo comporta il mancato perfezionamento della procedura per il conseguimento del credito d’imposta

    Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di trasmissione impedisce il perfezionamento della procedura agevolativa.

  • art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.

    La materia dei finanziamenti pubblici e delle relative procedure rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa indicata dal giudice, anche quando il beneficio assume la forma di credito d’imposta.

  • art. 3 l. 241/1990

    Non sussiste un difetto di motivazione quando l’esclusione deriva direttamente dal mancato adempimento di un onere documentale essenziale entro un termine perentorio.

  • art. 3 Cost.

    La disparità di trattamento è configurabile soltanto in presenza di situazioni di fatto assolutamente identiche e di una conseguente irragionevole diversità di trattamento, la cui prova grava sull’interessato.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento non impediscono l’applicazione di termini perentori previamente stabiliti e prevedibili per il perfezionamento di una misura agevolativa.

Massime di principio

  • La controversia relativa alla fase procedimentale di prenotazione e verifica di un credito d’imposta destinato a incentivare investimenti innovativi può rientrare nella giurisdizione amministrativa quando il beneficio costituisce sostanzialmente un finanziamento pubblico, il GSE esercita poteri di verifica tecnica e l’impresa è ancora titolare di un interesse legittimo pretensivo, distinto dalla successiva fruizione fiscale del credito rimessa all’Agenzia delle entrate.
  • Quando una disciplina agevolativa stabilisce che la comunicazione di completamento deve essere trasmessa “in ogni caso” entro una determinata data, il termine ha natura perentoria se tale qualificazione è coerente con il tenore letterale della disposizione e con la necessità di rispettare scadenze e obiettivi di una misura finanziata mediante risorse PNRR.
  • La temporanea indisponibilità delle risorse e la successiva disponibilità di nuovi finanziamenti non prorogano il termine finale perentorio previsto per il completamento della procedura, salvo che la disciplina applicabile disponga espressamente il contrario.
  • Il potere regolamentare di stabilire contenuto, modalità e termini di trasmissione delle comunicazioni e della documentazione necessaria a dimostrare la spettanza di un beneficio è adeguatamente fondato quando la fonte primaria demanda espressamente al decreto attuativo la disciplina delle modalità operative della misura.
  • L’onere di dimostrare tempestivamente la sussistenza dei presupposti per l’ammissione a un beneficio pubblico grava sull’interessato; il mancato deposito della documentazione essenziale entro un termine perentorio ricade nella sfera di autoresponsabilità dell’impresa e non impone all’amministrazione una motivazione rafforzata.
  • Il legittimo affidamento qualificato alla conservazione di un incentivo presuppone, di regola, che il beneficio sia già stato riconosciuto all’esito positivo delle verifiche amministrative; la mera abilitazione ad accedere alla piattaforma o la possibilità di completare la domanda, in una fase ancora istruttoria, non garantiscono il conseguimento del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi alle impreseBandi di finanziamento e graduatorieGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoTermini del procedimento

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