Sentenza n. 1182/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto di rigetto del Prefetto di Siracusa prot.-OMISSIS-del 23/01/2026, notificato in data 27.01.2026, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Siracusa cat-OMISSIS- e notificato al sig. -OMISSIS- in data 06.11.2025, con il quale si è decretato “il respingimento dell’istanza di rinnovo della licenza porto fucile uso caccia presentata da -OMISSIS-”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ivi incluso per quanto di ragione il provvedimento del Questore della Provincia di Siracusa cat-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Questore di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia e decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, fondato sulla sua condanna, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., alla pena di quattro mesi di reclusione e 120 euro di multa per furto aggravato di energia elettrica ex artt. 624 e 625, n. 2, c.p. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che il provvedimento questorile fosse fondato anche su un elemento nuovo, non previamente comunicato, e che le osservazioni procedimentali non fossero state adeguatamente esaminate. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria, l'omessa considerazione della propria posizione e la violazione degli artt. 11 e 43 TULPS. In particolare, ha sostenuto che la condanna per patteggiamento, relativa a un furto di energia elettrica commesso mediante alterazione del misuratore con un magnete e non mediante violenza sulle cose, non fosse automaticamente ostativa al rinnovo della licenza; che il reato fosse risalente e non sintomatico di pericolosità o inaffidabilità nell'uso delle armi; che avesse integralmente risarcito il danno; e che l'amministrazione non avesse indicato le specifiche ragioni per cui il fatto fosse significativo ai fini della valutazione della buona condotta e dell'affidamento sul buon uso delle armi.
La decisione
Il ricorso è stato accolto sulla base dei profili assorbenti dedotti con il secondo motivo, con conseguente annullamento del diniego questorile e del decreto prefettizio, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. Il TAR ha ricostruito l'art. 43 TULPS distinguendo tra le ipotesi di diniego obbligatorio e quelle di valutazione discrezionale. Ha rilevato che, dopo la modifica dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. ad opera del d.lgs. 150/2022, la sentenza di patteggiamento non ha efficacia né può essere utilizzata come prova nei giudizi amministrativi, sicché non può più operare l'automatica equiparazione tra patteggiamento e condanna ai fini dell'art. 43, comma 1, TULPS. Il mero riferimento alla sentenza ex art. 444 c.p.p. per furto aggravato di energia elettrica non era quindi sufficiente a fondare il diniego. Il reato non presentava una diretta connessione con l'uso delle armi né implicava, di per sé, violenza o una personalità violenta, aggressiva, instabile o impulsiva. In assenza di una correlazione evidente tra il fatto e il possibile abuso delle armi, l'amministrazione avrebbe dovuto esercitare il proprio ampio potere valutativo indicando le specifiche circostanze e motivando adeguatamente perché il reato fosse sintomatico di inaffidabilità o di carenza di autocontrollo. Tale motivazione è risultata mancante. Le censure sul procedimento sono state assorbite, poiché il loro eventuale accoglimento non avrebbe attribuito al ricorrente una maggiore utilità. Le spese sono state compensate per la natura interpretativa della controversia.
Norme richiamate
art. 43 TULPS
Il diniego di porto d’armi, oltre a quanto stabilito dall'art. 11, è atto dovuto nei confronti di determinate categorie di soggetti condannati; la licenza può essere discrezionalmente ricusata ai soggetti indicati e a chi non dà affidamento di non abusare delle armi.
La condanna rilevante ai fini del diniego obbligatorio non può essere automaticamente individuata nella sentenza di patteggiamento, alla luce della disciplina sopravvenuta dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p.; quando il fatto non è direttamente connesso all'uso delle armi, l'amministrazione deve motivare specificamente la sua rilevanza sintomatica.
art. 11 TULPS
Richiamato quale disposizione generale in materia di requisiti e diniego delle autorizzazioni di polizia, nel quadro della valutazione della buona condotta e dell'affidabilità del richiedente.
art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile.
La sentenza di patteggiamento non può essere utilizzata come prova nel procedimento o giudizio amministrativo e non può essere automaticamente equiparata a una sentenza di condanna ai fini dell'art. 43 TULPS.
art. 25, lett. b), d.lgs. n. 150/2022
Ha modificato l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., eliminando l'efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento nei giudizi amministrativi.
artt. 444 e ss. c.p.p.
Disciplina applicata alla sentenza di patteggiamento posta a fondamento del diniego.
art. 179 c.p.
Richiamato nel provvedimento questorile quale riferimento alla riabilitazione ritenuta necessaria dall'amministrazione.
artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990
Invocati dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione, alla partecipazione procedimentale e all'esame delle osservazioni; le relative censure sono state assorbite.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., la sentenza di patteggiamento non può essere automaticamente equiparata a una sentenza di condanna né utilizzata come prova nel procedimento o giudizio amministrativo ai fini del diniego di autorizzazioni di polizia.
- Il mero riferimento a una sentenza di patteggiamento per furto aggravato di energia elettrica non è, da solo, sufficiente a fondare il diniego o il mancato rinnovo del porto d'armi quando il reato non presenti una diretta relazione con l'uso delle armi e non evidenzi, di per sé, una personalità violenta, aggressiva, instabile o impulsiva.
- Quando il fatto penalmente rilevante non è direttamente connesso all'uso o all'abuso delle armi, l'amministrazione deve indicare le specifiche circostanze dalle quali desume l'inaffidabilità del richiedente o il rischio di abuso delle armi; quanto più il fatto si discosta da condotte violente o armate, tanto più puntuale deve essere la motivazione.
- L'ampia discrezionalità dell'amministrazione in materia di porto d'armi non esonera dall'obbligo di un'istruttoria concreta e di una motivazione adeguata sulla correlazione tra il fatto contestato e l'inaffidabilità nell'acquisizione, detenzione, custodia o uso delle armi.
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