Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 477/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’annullamento, previa sospensiva, a) della nota prot. n. 6261 del 15.12.2025, con cui la resistente FER ha comunicato l’esclusione all'odierno ricorrente; b) dell’eventuale provvedimento di esclusione (non conosciuto né comunicato) adottato da FER; c) dell’Avviso di selezione, in particolare nella specifica parte in cui sono stati definiti i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale di cui trattasi; d) dei Verbali della Commissione Giudicatrice e segnatamente: - del Verbale n. 1 (non conosciuto né pubblicato) e degli eventuali allegati allo stesso; - del Verbale n. 2 d.d. 12.12.2025 e dell’annesso allegato n. 1; - del Verbale n. 3 d.d. 22.12.2025 (non conosciuto né pubblicato) e dell’annesso allegato n. 1; e) della determina di indizione della procedura di selezione ovvero del provvedimento equipollente (non conosciuto né pubblicato); f) nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti; e, in ogni caso, per l’annullamento e la declaratoria di inefficacia g) dell’eventuale provvedimento, ancorché non conosciuto né pubblicato, che medio tempore dovesse essere stato adottato con cui FER ha individuato il vincitore della procedura selettiva; h) dell’eventuale contratto di assunzione, ancorché non conosciuto, che dovesse essere stato medio tempore stipulato con il soggetto individuato quale vincitore della procedura selettiva.

Giustizia amministrativa202600263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente amministrativo, con impugnazione anche dell'avviso, degli atti della commissione e degli eventuali atti di individuazione del vincitore e di assunzione

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (società in house)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva bandita da FER per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente amministrativo cui conferire la responsabilità dell'area affari generali, legale e appalti, deducendo l'illegittimità della propria esclusione e degli atti presupposti e consequenziali. FER ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario, e ha contestato nel merito le pretese del ricorrente. Il TAR ha esaminato preliminarmente la questione di giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha deciso la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi degli articoli 60 e 74 c.p.a. e ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione. Ha ritenuto che, nonostante FER sia una società in house della Regione Emilia-Romagna, le procedure per l'assunzione del personale dipendente restino soggette alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché la scelta del modello privatistico comporta che l'instaurazione del rapporto di lavoro non sia qualificabile come concorso pubblico e non rientri nella giurisdizione amministrativa. Il richiamo dell'articolo 19 d.lgs. 175/2016 ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e ai principi dell'articolo 35, comma 3, d.lgs. 165/2001 impone regole di reclutamento, ma non trasforma la procedura in un concorso pubblico né modifica il riparto di giurisdizione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, davanti al quale il giudizio può essere riassunto nei termini e nei modi di legge. Le spese sono state compensate, mentre il contributo unificato è rimasto a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, anche nell'ambito della trattazione della domanda cautelare.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato quale ulteriore fondamento della decisione in forma semplificata.

  • art. 19 d.lgs. 175/2016

    Il richiamo ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e ai principi dell'articolo 35, comma 3, d.lgs. 165/2001 disciplina il reclutamento del personale delle società partecipate, ma non trasforma la relativa procedura in un concorso pubblico e non sposta la giurisdizione dal giudice ordinario a quello amministrativo.

  • art. 35, comma 3, d.lgs. 165/2001

    I principi richiamati dall'articolo 19 d.lgs. 175/2016 orientano le procedure di reclutamento delle società partecipate, senza incidere sulla natura privatistica del rapporto di lavoro e sul conseguente riparto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Le controversie relative alle procedure di assunzione del personale dipendente di una società in house restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la società opera secondo un modello privatistico e l'instaurazione del rapporto di lavoro non costituisce concorso pubblico.
  • L'applicazione, alle procedure di reclutamento delle società partecipate, dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e dei principi previsti per i concorsi pubblici non muta la natura privatistica della procedura e non determina il passaggio della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo.
  • La qualificazione para-concorsuale della procedura di selezione indetta da una società partecipata non è sufficiente a radicare la giurisdizione amministrativa quando la controversia riguarda l'assunzione di personale dipendente e non un concorso pubblico.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoRiparto di giurisdizione nel pubblico impiego
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.