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Sentenza

Sentenza n. 773/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, conseguente alla revoca del nulla osta al lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 27 gennaio 2026, chiedendone l’annullamento e formulando anche istanza cautelare. Egli aveva ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato, il visto di ingresso ed era entrato in Italia il 3 luglio 2024, ma non era riuscito a contattare il datore di lavoro che aveva presentato l’istanza. Si era quindi recato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per completare la procedura e aveva dichiarato di essere pronto a lavorare, sostenendo altresì di essersi attivato per trovare un’altra occupazione. La Prefettura aveva respinto la domanda poiché il nulla osta era stato revocato per la mancanza, ab origine, del requisito consistente nel completamento di programmi di istruzione nei Paesi d’origine nell’ambito di progetti finanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; inoltre, non risultava una dichiarazione di disponibilità all’assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro. Il primo motivo deduceva l’assenza di responsabilità del ricorrente, entrato regolarmente in Italia e attivatosi per concludere la procedura, nonché l’esistenza dei presupposti per il rilascio del permesso per lavoro subordinato. Il secondo motivo sosteneva il diritto al rilascio, quantomeno, del permesso per attesa occupazione, poiché la mancata instaurazione del rapporto sarebbe dipesa dall’irreperibilità del datore di lavoro e dalla cessazione della sua attività. Il terzo motivo denunciava la violazione dell’art. 8 CEDU, sotto il profilo del rispetto della vita privata e lavorativa.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il nulla osta al lavoro era stato revocato per la carenza originaria del requisito formativo previsto per il particolare percorso di ingresso; la revoca non risultava impugnata e, pertanto, mancava un presupposto necessario per il rilascio del permesso di soggiorno. Inoltre, il ricorrente non aveva mai contattato il datore di lavoro originario e non risultava alcuna dichiarazione di disponibilità all’assunzione da parte di un altro datore, con ulteriore carenza di un presupposto essenziale per il permesso per lavoro subordinato. Il secondo motivo è stato respinto sulla base del principio secondo cui il permesso per attesa occupazione presuppone l’interruzione o cessazione, per causa non imputabile al lavoratore, di un rapporto di lavoro precedentemente e correttamente instaurato. Tale titolo non è invece riconoscibile quando la procedura di ingresso o regolarizzazione era originariamente priva dei requisiti di legge e non si è mai instaurato alcun rapporto di lavoro. Nel caso concreto mancavano entrambe le condizioni: il prerequisito formativo per il nulla osta non sussisteva ab origine e nessun rapporto di lavoro era mai stato validamente instaurato. Anche il terzo motivo è stato respinto, poiché non risultavano né il requisito originario per l’ingresso tramite quel percorso né un rapporto lavorativo effettivo, e la deduzione relativa all’art. 8 CEDU era comunque generica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ...potendo essere definito con sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, sentite le parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore

    Il permesso per attesa occupazione presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro validamente instaurato e successivamente cessato o interrotto per causa non imputabile al lavoratore.

  • art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020

    limita l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 22, comma 11, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, al solo caso di “cessazione” del rapporto di lavoro

    Nell’ambito della procedura di emersione, la disposizione non consente il rilascio del permesso per attesa occupazione quando la procedura sia originariamente priva dei requisiti o quando il rapporto di lavoro non sia mai stato validamente instaurato.

  • art. 8 CEDU

    diritto al rispetto della propria vita privata e lavorativa

    La tutela convenzionale non è stata ritenuta invocabile in modo utile nel caso concreto, in assenza del prerequisito formativo e di un rapporto di lavoro effettivamente instaurato.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato non può essere rilasciato quando il nulla osta al lavoro sia stato revocato per la mancanza, già originaria, di un requisito essenziale previsto per lo specifico percorso di ingresso; la mancata impugnazione della revoca rende tale presupposto non più utilmente spendibile nel giudizio contro il diniego del permesso di soggiorno.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che sia stato precedentemente instaurato in modo valido un rapporto di lavoro e che questo sia cessato o sia stato interrotto per una causa non imputabile al lavoratore.
  • L’irreperibilità del datore di lavoro o il rigetto della procedura di ingresso o regolarizzazione non consentono, di per sé, il rilascio del permesso per attesa occupazione quando la procedura era originariamente priva dei requisiti di legge e non si è mai perfezionato alcun rapporto lavorativo.
  • La mancanza di una dichiarazione di disponibilità all’assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro costituisce un’ulteriore ragione ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
  • Il richiamo all’art. 8 CEDU non supera la carenza dei presupposti legali del titolo di soggiorno quando non risultino né la validità originaria del percorso di ingresso né l’effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro, soprattutto se la censura è formulata in termini generici.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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