Regolamento (UE) 2020/760
Regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato stabilisce un quadro uniforme per la gestione dei contingenti tariffari agricoli gestiti mediante titoli, integrando i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e n. 1306/2013. Disciplina i requisiti di ammissibilità degli operatori, la prova dell’attività commerciale, il quantitativo di riferimento, la registrazione obbligatoria nel sistema LORI, la dichiarazione di indipendenza, la trasferibilità dei titoli e le cauzioni da prestare e svincolare. Prevede inoltre sanzioni per informazioni inesatte o non aggiornate e regole speciali per i contingenti di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo. Si applica ai periodi contingentali dal 1° gennaio 2021.
Norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione soggetti a titoli, incluse cauzioni, ammissibilità degli operatori, trasferimento dei titoli, registrazione previa e regole speciali per alcuni contingenti agricoli.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici stabiliti e registrati ai fini IVA nell’Unione che chiedono titoli di importazione o esportazione nell’ambito dei contingenti tariffari elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, nonché alle autorità emittenti degli Stati membri, alle autorità doganali e alla Commissione. Riguarda in particolare i contingenti soggetti a prova di attività commerciale, a quantitativo di riferimento e/o a registrazione previa obbligatoria, oltre ai contingenti specifici per granturco e sorgo in Spagna e per granturco in Portogallo di cui all’articolo 185 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Sono escluse o disciplinate in modo speciale le esportazioni per i contingenti di formaggi verso gli USA e di latte in polvere verso la Repubblica Dominicana, nonché i titoli di importazione di carni bovine e suine fresche e congelate originarie del Canada per quanto concerne la trasferibilità.
Regime di gestione dei contingenti tariffari con titoli
Il regolamento delegato disciplina in modo organico la gestione dei contingenti tariffari agricoli soggetti a titoli, integrando la disciplina di base contenuta nei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e n. 1306/2013. La finalità, richiamata nei considerando, è assicurare una gestione ordinata, trasparente e anti-elusiva dei contingenti, prevenendo domande speculative e garantendo una distribuzione equilibrata tra operatori grandi, nuovi e di dimensioni minori.
Ambito di applicazione e coordinamento con altre norme
L’articolo 1 delimita il campo di applicazione ai contingenti tariffari elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, con riferimento alle condizioni di ammissibilità, al trasferimento dei diritti, alle cauzioni e ai contingenti specifici di cui all’articolo 185 del regolamento (UE) n. 1308/2013. L’articolo 2 rinvia, in via sussidiaria, al codice doganale dell’Unione e agli atti delegati e di esecuzione in materia doganale e di titoli, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento.
Condizioni di ammissibilità degli operatori
L’articolo 3 stabilisce che i richiedenti dei titoli devono essere stabiliti e registrati ai fini IVA nell’Unione e devono presentare domanda all’autorità emittente dello Stato membro di stabilimento. Per alcuni contingenti è richiesta, insieme alla prima domanda di ciascun periodo contingentale, la prova dell’attività commerciale; per altri, la prova del quantitativo di riferimento; per altri ancora, la preventiva registrazione nel sistema LORI e la dichiarazione di indipendenza. Se il requisito del quantitativo di riferimento è sospeso, viene meno anche la necessità di registrazione previa nei casi corrispondenti.
Cauzioni e regime di svincolo
L’articolo 4 subordina il rilascio dei titoli di importazione e di specifici titoli di esportazione alla prestazione di una cauzione. L’articolo 5 rinvia alla disciplina generale dello svincolo e dell’incameramento prevista dal regolamento delegato (UE) 2016/1237, introducendo però una regola speciale: se l’importazione o l’esportazione avviene nel periodo di validità del titolo ma la prova viene presentata in ritardo, la cauzione è incamerata al 3 % per ogni giorno di ritardo. I quantitativi non coperti dal titolo per effetto del coefficiente di attribuzione comportano lo svincolo della cauzione.
Trasparenza e pubblicità dei dati
Per i contingenti soggetti a registrazione obbligatoria, l’articolo 6 impone la pubblicazione sul sito della Commissione dei dati identificativi degli operatori che hanno ottenuto titoli nel periodo precedente. La pubblicazione è temporanea: i dati sono cancellati dopo 12 mesi.
Trasferimento dei titoli e requisiti del cessionario
L’articolo 7 ammette la trasferibilità dei titoli di importazione, con eccezione dei titoli relativi a carni bovine e suine fresche e congelate originarie del Canada; i titoli di esportazione, invece, non sono trasferibili. Il cessionario deve essere stabilito e registrato ai fini IVA nell’Unione e, a seconda del tipo di contingente, deve soddisfare i requisiti relativi alla prova dell’attività commerciale, al quantitativo di riferimento e alla registrazione LORI con dichiarazione di indipendenza. Il quantitativo importato dopo il trasferimento è imputato al cessionario ai fini delle verifiche successive.
Prova dell’attività commerciale e del quantitativo di riferimento
L’articolo 8 disciplina la prova dell’attività commerciale minima, collegandola a quantitativi di prodotti del settore interessato importati o esportati in specifici periodi storici. Sono previste deroghe settoriali per aglio, funghi, bovini, carni suine canadesi, latte in polvere verso la Repubblica Dominicana, formaggi verso gli Stati Uniti e burro neozelandese. La prova si fonda su dati doganali, titoli vistati o documentazione equivalente, anche in formato elettronico. L’articolo 9 definisce il quantitativo di riferimento come media annua dei quantitativi importati in due periodi di 12 mesi, con limite del 15 % del contingente disponibile per operatore; prevede inoltre regole speciali per taluni prodotti e la possibilità di sospensione da parte della Commissione in caso di sottoutilizzo o circostanze eccezionali.
L’articolo 10 indica come il quantitativo di riferimento debba essere provato tramite dichiarazione doganale certificata e fattura commerciale, la cui coerenza è verificata dall’autorità emittente. Sono consentite modalità elettroniche e, in casi di misure sanitarie o fitosanitarie che abbiano inciso sugli scambi, l’operatore può utilizzare un periodo di riferimento precedente non toccato da tali misure.
Sistema LORI, indipendenza e registrazione previa
Gli articoli 11, 12 e 13 introducono un sistema di controllo rafforzato per i contingenti che richiedono registrazione previa. L’articolo 11 definisce i legami rilevanti tra operatori e l’obbligo di indipendenza, precisando quando un operatore è considerato collegato ad altri e quando può comunque partecipare se svolge attività economiche sostanziali. L’articolo 12 richiede una dichiarazione di indipendenza tramite LORI, aggiornata entro 10 giorni da ogni modifica e verificata dall’autorità emittente. L’articolo 13 istituisce formalmente il sistema elettronico LORI, riservato agli operatori stabiliti nel territorio doganale dell’Unione e muniti di EORI, con domanda presentata almeno due mesi prima del mese in cui si intende chiedere il titolo; i dati del fascicolo sono conservati per tutta la registrazione e per sette anni dopo la revoca.
Controlli, denunce e sanzioni
L’articolo 14 permette agli operatori di denunciare eventuali registrazioni indebite di altri operatori, con l’obbligo di supportare la denuncia con prove. L’articolo 15 introduce un sistema sanzionatorio rigoroso in caso di documenti o dati inesatti, non aggiornati o presentati deliberatamente in modo scorretto: il richiedente può essere escluso dal contingente per il periodo in corso e per uno o due periodi successivi, a seconda della gravità e della volontarietà della violazione, senza pregiudizio per ulteriori sanzioni nazionali o dell’Unione. Se l’importazione è già avvenuta, si procede al recupero degli importi indebitamente percepiti.
Trattamento speciale all’importazione in paesi terzi e notifiche
L’articolo 16 consente agli esportatori di richiedere titoli che attestino il rispetto delle condizioni per un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo ai sensi dell’articolo 186, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. L’articolo 17, invece, elenca le notifiche che gli Stati membri devono inviare alla Commissione per ciascun periodo contingentale: domande, titoli rilasciati, quantitativi inutilizzati, assegnazioni senza titolo, quantitativi effettivamente immessi in libera pratica o esportati, dati degli operatori soggetti a registrazione previa, stato delle pratiche LORI e, per i contingenti gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi, i certificati di autenticità o IMA 1 correlati ai titoli.
Contingenti speciali per granturco e sorgo in Spagna e granturco in Portogallo
Gli articoli 18-24 disciplinano un regime speciale storico, con apertura annuale dal 1° gennaio di due contingenti per Spagna e uno per Portogallo. I quantitativi sono pari a 2 000 000 tonnellate di granturco e 300 000 tonnellate di sorgo per la Spagna e 500 000 tonnellate di granturco per il Portogallo. La gestione tiene conto dei quantitativi di alcuni sottoprodotti importati in Spagna, mentre alcune importazioni effettuate in forza di concessioni commerciali specifiche non sono computate. I prodotti importati a dazio zero devono essere trasformati o utilizzati nello Stato membro interessato e restano sottoposti a sorveglianza doganale o amministrativa fino a tale impiego. I titoli sono rilasciati da autorità spagnole o portoghesi e sono validi solo nello Stato membro di rilascio; la Commissione pubblica mensilmente i quantitativi disponibili. È richiesta una cauzione al momento della domanda e una cauzione a garanzia di buon fine, con importo pari, per granturco e sorgo, al dazio all’importazione vigente alla data della domanda. Il diritto derivante dai titoli non è trasferibile. La cauzione a garanzia di buon fine è svincolata se l’importatore dimostra, entro 18 mesi, l’avvenuta trasformazione o utilizzazione, la forza maggiore o l’inutilizzabilità del prodotto; il requisito si considera soddisfatto quando è stato trasformato o utilizzato il 95 % del quantitativo messo in libera pratica.
Abrogazioni e regime transitorio
L’articolo 25 abroga una lunga serie di regolamenti anteriori che disciplinavano singoli contingenti o regimi di titoli, ma ne salva l’applicazione ai titoli già rilasciati fino alla loro scadenza. L’articolo 26 introduce una disciplina transitoria per i primi due periodi contingentali successivi all’entrata in vigore, consentendo l’uso delle vecchie regole per il calcolo del quantitativo di riferimento; inoltre, in taluni casi gli operatori possono scegliere tra il nuovo metodo e quello basato sugli ultimi due periodi di 12 mesi in cui il contingente era stato interamente utilizzato.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 27 prevede l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione ai periodi contingentali che iniziano dal 1° gennaio 2021. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Ambito e fonti applicabili
L’articolo 1 definisce l’oggetto: il regolamento integra i regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1308/2013 su ammissibilità, trasferimento dei diritti, cauzioni, peculiarità dei contingenti tariffari e contingenti specifici di cui all’articolo 185 del regolamento (UE) n. 1308/2013. L’articolo 2 prevede l’applicazione, salvo deroghe, del codice doganale dell’Unione e degli atti delegati/esecutivi richiamati, in particolare il regolamento (UE) n. 952/2013, i regolamenti delegati (UE) n. 907/2014, (UE) 2015/2446 e (UE) 2016/1237, nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
Ammissibilità degli operatori e condizioni per presentare domanda
L’articolo 3 richiede che gli operatori siano stabiliti e registrati ai fini IVA nell’Unione e presentino la domanda all’autorità emittente dello Stato membro di stabilimento e registrazione IVA. Per alcuni contingenti occorre, insieme alla prima domanda di ciascun periodo contingentale, produrre la prova dell’attività commerciale o la documentazione sul quantitativo di riferimento; per i contingenti soggetti a registrazione previa, l’operatore deve registrarsi prima della domanda e, se previsto, presentare la dichiarazione di indipendenza. Se il requisito del quantitativo di riferimento è sospeso ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 9, non è richiesta la registrazione previa.
Cauzioni: costituzione, svincolo e incameramento
L’articolo 4 subordina il rilascio dei titoli di importazione e di determinati titoli di esportazione (formaggi verso USA e latte in polvere verso Repubblica Dominicana) alla costituzione di una cauzione. L’articolo 5 rinvia, per svincolo e incameramento, all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2016/1237; in caso di ritardo nella prova dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione, la cauzione è incamerata nella misura del 3 % per ogni giorno di ritardo oltre il termine. La cauzione è svincolata per i quantitativi non rilasciati a seguito dell’applicazione del coefficiente di attribuzione.
Trasparenza e pubblicazione dei dati degli operatori
L’articolo 6 impone, per i contingenti soggetti a registrazione previa, la pubblicazione sul sito della Commissione dei nomi, numeri EORI e recapiti degli operatori che nel periodo precedente hanno ottenuto titoli, come detentori o cessionari. I dati restano online per 12 mesi, poi sono cancellati.
Trasferimento dei titoli
L’articolo 7 ammette, in via generale, la trasferibilità dei titoli di importazione, salvo il caso dei titoli relativi a carni bovine e suine fresche e congelate originarie del Canada; i titoli di esportazione non sono trasferibili. Il cessionario deve essere stabilito e registrato ai fini IVA nell’Unione; se il contingente richiede prova dell’attività commerciale, il cessionario deve fornirla, mentre se richiede quantitativo di riferimento non deve provarlo. Per i contingenti con registrazione previa, il cessionario deve essere iscritto nel sistema LORI e aver presentato la dichiarazione di indipendenza, salvo sospensione dei requisiti. Il quantitativo importato dopo il trasferimento si attribuisce al cessionario ai fini della prova dell’attività commerciale e del quantitativo di riferimento.
Prova dell’attività commerciale
L’articolo 8 richiede che gli operatori dimostrino, per i contingenti pertinenti, di aver esportato dall’Unione o immesso in libera pratica nell’Unione un quantitativo minimo di prodotti del settore interessato, secondo i quantitativi fissati negli allegati da II a XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. Sono previste regole speciali per aglio, funghi, bovini, il contingente di carni suine canadesi numero 09.4282, i contingenti di latte in polvere verso la Repubblica Dominicana, i formaggi verso gli Stati Uniti e i contingenti di burro neozelandese 09.4195 e 09.4182. La prova può essere fornita tramite dati doganali, documenti di svincolo all’esportazione o titoli vistati; sono ammesse versioni cartacee certificate o formati elettronici semplificati. La prova non è necessaria per i contingenti soggetti al quantitativo di riferimento, salvo sospensione di tale requisito.
Quantitativo di riferimento e sue sospensioni
L’articolo 9 definisce il quantitativo di riferimento come il quantitativo medio annuo immesso in libera pratica in due periodi consecutivi di 12 mesi, con limite massimo del 15 % del quantitativo disponibile per operatore e per contingente. Il quantitativo include prodotti dello stesso numero d’ordine e della stessa origine; per le domande multiple su sottoperiodi o su gruppi di numeri d’ordine specifici sono previste regole di cumulo e ripartizione. Sono previste deroghe per l’aglio argentino 09.4104, per i contingenti bovini di cui all’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 e per gruppi di numeri d’ordine consecutivi (09.4211-09.4213, 09.4214-09.4216, 09.4410-09.4412). La Commissione sospende il requisito se i quantitativi richiesti restano inferiori al disponibile entro la fine del nono mese del periodo contingentale o può sospenderlo in caso di circostanze imprevedibili ed eccezionali; la sospensione dura al massimo il periodo contingentale ed è notificata ai sensi dell’articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Prova del quantitativo di riferimento
L’articolo 10 prevede che il quantitativo di riferimento sia dimostrato tramite stampa certificata della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, collegata alla fattura ex articolo 145 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. La fattura deve indicare almeno nome di importatore o dichiarante, descrizione del prodotto con codice NC a otto cifre e numero fattura. Le autorità emittenti confrontano fatture, titoli e dichiarazioni doganali sulla base dell’analisi del rischio; sono ammessi documenti elettronici e trasmissione elettronica dei dati doganali. In caso di misure sanitarie o fitosanitarie che abbiano inciso sui volumi importati, può essere preso a riferimento il periodo di 12 mesi precedente non interessato da tali misure.
Indipendenza degli operatori e definizione dei legami
L’articolo 11 consente la domanda per i contingenti soggetti a registrazione previa solo agli operatori che non hanno legami con altri richiedenti dello stesso numero d’ordine, oppure che, pur avendo legami, svolgono regolarmente attività economiche sostanziali. Sono definiti i concetti di possesso, controllo, legami familiari, rapporti commerciali rilevanti e attività economiche sostanziali, con una soglia del 25 % in varie ipotesi societarie. L’operatore con legami deve, in sede di registrazione LORI, dimostrare l’attività economica sostanziale e indicare i soggetti collegati. La Commissione può sospendere anche il requisito della dichiarazione di indipendenza se è sospeso il quantitativo di riferimento.
Dichiarazione di indipendenza
L’articolo 12 impone la presentazione, tramite LORI e secondo il modello dell’allegato I, della dichiarazione di indipendenza. Il richiedente deve dichiarare se non ha legami con altri richiedenti dello stesso contingente o, in caso contrario, che svolge regolarmente attività economiche sostanziali. La dichiarazione deve essere esatta e aggiornata; le modifiche vanno notificate entro 10 giorni di calendario. L’autorità emittente valuta la sostanza economica considerando attività, spese, vendite e fatturato nello Stato membro IVA, e accetta la dichiarazione solo se i documenti sono corretti e aggiornati.
Registrazione previa obbligatoria nel sistema LORI
L’articolo 13 istituisce il sistema elettronico LORI per la registrazione e identificazione degli operatori con titoli. Possono registrarsi solo gli operatori stabiliti nel territorio doganale dell’Unione e in possesso di numero EORI, presentando domanda almeno due mesi prima del mese in cui intendono chiedere titoli. L’autorità emittente convalida o respinge la domanda, la Commissione registra l’operatore, e i dati del fascicolo LORI sono conservati per tutta la durata della registrazione e per i sette anni successivi alla revoca. La registrazione può essere revocata su richiesta o se vengono meno le condizioni di ammissibilità; anche il requisito di registrazione può essere sospeso se è sospeso il quantitativo di riferimento.
Denunce su registrazioni indebite e controlli incrociati
L’articolo 14 consente agli operatori registrati di denunciare, con elementi di prova, altri operatori registrati sospettati di non soddisfare i requisiti di ammissibilità. Le autorità emittenti devono mettere a disposizione un sistema di denuncia e, se la denuncia è ritenuta fondata, effettuare i controlli opportuni, con cooperazione tra Stati membri in caso di operatori stabiliti in un diverso Stato membro. L’esito del controllo è inserito nel sistema LORI.
Sanzioni per dati o documenti inesatti
L’articolo 15 prevede misure sanzionatorie se l’operatore presenta documenti inesatti, dati inesatti o non aggiornati nel quadro della domanda di titolo, del trasferimento o della registrazione LORI, quando tali elementi sono essenziali per il rilascio del titolo. In caso di accertamento, l’operatore è escluso dall’utilizzo del contingente per il periodo contingentale in corso e per quello successivo; se l’inesattezza o l’omissione è deliberata, l’esclusione si estende a due periodi contingentali successivi. Se l’immissione in libera pratica è già avvenuta, gli importi indebitamente percepiti sono recuperati. Restano salve eventuali sanzioni nazionali o dell’Unione e le norme sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Titoli per trattamento speciale all’importazione in un paese terzo
L’articolo 16 consente agli esportatori di chiedere un titolo di esportazione che attesti il rispetto delle condizioni richieste per beneficiare di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo ai sensi dell’articolo 186, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le autorità competenti rilasciano il titolo dopo aver verificato il rispetto delle condizioni.
Notifiche degli Stati membri alla Commissione
L’articolo 17 obbliga gli Stati membri a notificare, per ogni periodo contingentale, quantitativi richiesti, rilasciati, inutilizzati, assegnati senza rilascio di titoli, quantitativi effettivamente immessi in libera pratica o esportati, nonché, per i contingenti con registrazione previa, i dati identificativi degli operatori, i quantitativi richiesti e lo stato delle pratiche LORI. Per i contingenti di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi, devono essere notificati anche i certificati di autenticità o IMA 1 con il numero del titolo corrispondente e i quantitativi coperti.
Contingenti specifici di granturco e sorgo per Spagna e Portogallo
Gli articoli 18-24 disciplinano i contingenti ex articolo 185 del regolamento (UE) n. 1308/2013: ogni anno dal 1° gennaio sono aperti contingenti per 2 000 000 tonnellate di granturco e 300 000 tonnellate di sorgo per l’immissione in libera pratica in Spagna, e per 500 000 tonnellate di granturco per il Portogallo. I quantitativi per la Spagna sono ridotti in proporzione ai residui e sottoprodotti di cui all’articolo 19, paragrafo 1; sono esclusi dal computo i quantitativi importati in forza di concessioni commerciali specifiche. I prodotti sono destinati a essere trasformati o utilizzati nello Stato membro interessato e restano soggetti a sorveglianza doganale o controllo amministrativo fino all’uso/trasformazione. Dal 1° aprile di ogni anno si applica un dazio zero entro i limiti dei contingenti; le importazioni sono gestite tramite titoli validi solo nello Stato membro di rilascio. La Commissione pubblica mensilmente i quantitativi disponibili. È prevista una cauzione all’atto della domanda e una cauzione a garanzia di buon fine; per granturco e sorgo quest’ultima equivale al dazio all’importazione applicabile alla data di presentazione della domanda. I diritti derivanti dai titoli non sono trasferibili. La cauzione a garanzia di buon fine è svincolata se, entro 18 mesi dall’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, l’importatore prova la trasformazione o l’utilizzo nello Stato membro, la forza maggiore o l’inutilizzabilità del prodotto; si considera sufficiente la trasformazione o utilizzazione del 95 % del quantitativo.
Abrogazioni, transitorio, entrata in vigore e applicazione
L’articolo 25 abroga un ampio elenco di regolamenti precedenti sulla gestione dei contingenti tariffari, mantenendone tuttavia l’applicazione ai titoli già rilasciati fino a scadenza. L’articolo 26 prevede un regime transitorio: nei primi due periodi contingentali successivi all’entrata in vigore, l’autorità emittente può calcolare il quantitativo di riferimento secondo i vecchi regolamenti; inoltre, se uno o entrambi i periodi precedenti non sono stati utilizzati integralmente, gli operatori possono scegliere tra il metodo dell’articolo 9, paragrafo 1, e quello basato sugli ultimi due periodi di 12 mesi in cui il contingente era stato interamente utilizzato. L’articolo 27 stabilisce l’entrata in vigore al settimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione ai periodi contingentali dal 1° gennaio 2021.
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