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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30383/2025 del 08/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Giorgi impugnava l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per il reato connesso al favoreggiamento della latitanza (riferito a Cosimo Damiano Gallace), deducendo plurime violazioni: illegittimità delle modalità di acquisizione delle chat e delle chiavi di cifratura tramite ordine europeo d'indagine (OEI) e modalità di estrazione/decriptazione; violazione del diritto di difesa per mancata trasmissione dei provvedimenti autorizzativi e dei verbali di esecuzione (server di Roubaix); illegittimità delle intercettazioni massive operate sulle piattaforme criptate (Sky ECC/Encrochat) e loro inutilizzabilità per violazione dell'art.15 Cost.; incompetenza dell'autorità emittente (Pubblico Ministero italiano) per richiedere dati che incidono su utenze localizzate in Italia senza intervento del GIP; carenza di garanzie rispetto al trattamento automatizzato (motore di ricerca Hansken) e mancato accesso della difesa ai risultati/algoritmi; numerosi motivi aggiunti incentrati su atti esteri (domande di assistance technique, process-verbal olandese) e sulla presunta inesistenza delle chat nei server di Roubaix.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha confermato la presunzione relativa di conformità alle garanzie fondamentali dell'attività investigativa svolta dalle autorità estere e l'onere della difesa di allegare e provare specificamente le violazioni; ha escluso che l'art. 292 c.p.p. imponga al giudice che decide sulla gravità indiziaria di riesaminare le modalità tecniche di acquisizione delle prove; ha precisato che l'art.270 c.p.p. non impone il deposito dei provvedimenti esteri autorizzativi e che la mancata produzione non comporta automaticamente inutilizzabilità; ha affermato la legittimità dell'utilizzo, mediante OEI, di prove già in possesso dello Stato di esecuzione e la possibilità per l'interessato di impugnare in Francia (Stato di emissione/esecuzione) le misure, per cui la mancata impugnazione estera non autorizza automaticamente il giudice italiano a escludere le prove; ha ritenuto generiche le contestazioni circa Hansken e il trattamento automatizzato, non dimostrando la difesa come ciò abbia compromesso in concreto la bontà delle prove poste a base della gravità indiziaria.

Norme richiamate

  • art. 390 cod. pen.

    Richiamato come norma collegata alla valutazione della gravità indiziaria relativa ai fatti contestati.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Riferimento al tipo di delitto nel contesto delle indagini su organizzazioni criminali; utilizzato per qualificare la gravità degli indizi.

  • art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

    "l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza"

    Norma sulla motivazione degli atti cautelari: la Corte ha ritenuto che l'obbligo motivazionale riguarda l'esposizione degli indizi e delle esigenze cautelari, non l'analisi tecnica delle modalità di acquisizione delle prove.

  • art. 6 Direttiva 2014/41/UE

    Disciplina i presupposti dell'OEI; la Corte ha richiamato la presunzione relativa di conformità fra Stati membri e ha ricordato che l'eventuale controllo sulla legittimità dell'attività estera è possibile solo se la difesa allega e prova seri motivi per ritenere violati diritti fondamentali.

  • art. 31 Direttiva 2014/41/UE

    Norma sulla cooperazione e sugli effetti dell'esecuzione dell'OEI rispetto a persone con utenze nel territorio di un altro Stato; la Corte ha ritenuto che l'OEI emesso dal PM italiano per prove già in possesso dello Stato di esecuzione sia ammissibile senza preventiva autorizzazione del GIP italiano.

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Disciplina il deposito di verbali e registrazioni di intercettazioni estere; la Corte ha stabilito che la mancata produzione dei provvedimenti autorizzativi non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite tramite OEI.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Elenca le sanzioni di inutilizzabilità: la Corte ha ricordato che l'omissione prevista dall'art. 270 non figura tra le ipotesi tassative di inutilizzabilità di cui all'art.271.

  • Considerando (19) Direttiva 2014/41/UE

    Fondamento della presunzione di conformità reciproca tra gli Stati membri e limite alla stessa ove sussistano seri motivi per ritenere che l'esecuzione violi diritti fondamentali.

  • art. 15 Cost.

    Richiamato nelle censure difensive in relazione alla proporzionalità e alla tutela dei diritti fondamentali; la Corte ha ritenuto infondate le contestazioni generiche su presunte violazioni costituzionali.

  • art. 6 CEDU / artt. 8, 10 CEDU

    Richiami ai diritti della Convenzione (processo equo, vita privata, libertà di espressione); la Corte ha fatto riferimento alla giurisprudenza europea che ammette intercettazioni di vaste proporzioni purché siano rispettate garanzie e possibilità di rimedio nello Stato di emissione.

  • Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024 (Giorgi)

    Precedente di legittimità usato per affermare la presunzione di legittimità dell'attività estera e l'onere della difesa di provare le violazioni.

  • Sentenza Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 30/04/2024 (C-670/22, M.N., EncroChat)

    Richiamata per sostenere che l'autorità di emissione non può controllare la regolarità del procedimento con cui lo Stato di esecuzione ha raccolto prove già in suo possesso; il controllo sulle garanzie resta comunque impugnabile nello Stato di emissione.

Massime di principio

  • Esiste una presunzione relativa di legittimità delle attività investigative compiute dalle autorità giudiziarie straniere nell'ambito di OEI: la difesa deve allegare e provare fatti concreti e seri che dimostrino la violazione di diritti fondamentali per ottenere l'esclusione delle prove in Italia.
  • L'obbligo motivazionale per i provvedimenti cautelari (art.292 c.p.p.) riguarda l'esposizione degli indizi e delle esigenze cautelari, non l'analisi tecnica delle modalità di acquisizione delle prove estere.
  • La mancata produzione, nello Stato di utilizzazione, dei provvedimenti autorizzativi esteri o dei verbali relativi non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite tramite OEI (art.270 c.p.p.): le sanzioni sono tassative e l'inutilizzabilità richiede specifiche condizioni dimostrate.
  • Se un OEI chiede la trasmissione di prove già in possesso dello Stato di esecuzione, l'autorità di emissione non può sindacare come tale la regolarità del procedimento di raccolta nello Stato di esecuzione; le contestazioni sulla legittimità devono essere esperite nello Stato che ha eseguito l'atto, salvo che sussistano seri motivi per ritenere violati diritti fondamentali rilevanti anche per l'utilizzabilità in Italia.
  • Le intercettazioni o captazioni su larga scala non sono automaticamente vietate: possono essere ammesse se la loro necessità e proporzionalità risultano valutate nell'ambito del procedimento di emissione e se sussistono garanzie e rimedi effettivi.
  • L'uso di strumenti di ricerca/analisi automatizzata (es. Hansken) non rende di per sé inutilizzabili i risultati; occorrono allegazioni e prove specifiche che dimostrino in che modo il trattamento automatizzato abbia compromesso l'efficacia delle garanzie di difesa.

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