Cassazione Civile, Sentenza n. 28442/2021 del 15/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale Abruzzo che, accogliendo l'appello dell'Agenzia, aveva dichiarato legittimo l'avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEG e IRAP per l'anno 2004. La controversia verteva in particolare sulla spettanza della detrazione IVA connessa a operazioni qualificate dalla contribuente come conferimenti in associazione in partecipazione e/o cessioni di contratto e sulla eventuale esclusione dall'imposta di taluni apporti (usufrutto di azioni, prestazioni di consulenza). In sede di cassazione la ricorrente ha denunciato: omessa pronuncia e omessa motivazione (art.12 L. 27/7/2000, n.212), violazione e falsa applicazione dell'art.57 d.lgs. 546/1992, violazione e falsa applicazione dell'art.2 DPR 633/1972 (nozione di cessione di beni e operazioni soggette a IVA), e mancata pronuncia su questioni relative alla legittimità e quantificazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili (distinzione tra omessa pronuncia e omessa motivazione; difetto di autosufficienza nella esposizione degli 'errori in procedendo' impedendo alla Corte di verificare il presunto mutamento di eccezione in appello). Il motivo principale sulla normativa IVA (art.2 DPR 633/1972) è stato ritenuto infondato: la CTR aveva accertato la fittizietà delle operazioni e l'abuso del diritto finalizzato a vantaggi fiscali, con la conseguente esclusione della detrazione IVA perché non si erano verificati apporti effettivi. Anche le doglianze relative alle sanzioni e alla continuazione sono state considerate esaminate e implicitamente respinte dalla CTR; pertanto nessun vizio di omissione della pronuncia è emerso. La soccombente (CCH) è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), art.12
La ricorrente ha denunciato omissione/insufficiente motivazione sul punto; la Corte ha chiarito la differenza tra omessa pronuncia (art.112 c.p.c., rimessa a art.360 n.4) e omessa motivazione (art.360 n.5) e ha ritenuto la doglianza inammissibile o infondata a seconda dei profili.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art.57
Richiamato nella censura per presunta indebita applicazione; tuttavia il motivo è stato dichiarato inammissibile o, in subordine, non convincente per carenza di elementi autosufficienti che consentissero alla Corte di esaminare l'errore procedurale denunciato.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art.2
Definisce la nozione di cessione di beni e l'ambito soggettivo dell'IVA. La Corte ha osservato che, anche se in astratto gli apporti sarebbero ricaduti nell'ambito dell'art.2 (e dunque soggetti a IVA), la CTR ha accertato la fittizietà delle operazioni; per operazioni inesistenti non sorge il diritto alla detrazione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art.3 (commi richiamati: comma 2 n.5 e comma 4 lett. c)
Disciplina le cessioni di contratto come prestazioni di servizi ed esclude talune tipologie; la ricorrente contestava l'interpretazione, ma la Corte ha confermato che la questione secondaria è superata dal fatto che le operazioni sono state ritenute fittizie.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art.10, comma 1, n.4
Norma di esenzione citata in relazione all'usufrutto di azioni; la CTR aveva considerato l'usufrutto esente, ma nel complesso ha escluso la detrazione per l'inesistenza delle operazioni nel loro complesso.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art.12
Rilevante in tema di regime delle sanzioni e della continuazione; la ricorrente ne chiedeva l'applicazione, ma la CTR ha esaminato la questione e l'ha implicitamente rigettata.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art.10, comma 3
Citata dalla ricorrente a supporto della deduzione in tema di sanzioni; comunque la Corte ha ritenuto che la CTR abbia trattato la questione, senza omissione di pronuncia.
Codice di procedura civile, art.112
Richiamato per chiarire la nozione di omessa pronuncia come violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha precisato che tale vizio deve essere dedotto specificamente come 'error in procedendo' ai sensi di art.360 n.4.
Codice di procedura civile, art.360, nn.4 e 5
Art.360 n.4 riguarda l'omessa pronuncia (error in procedendo); n.5 la motivazione. La Corte ha applicato la distinzione per valutare l'ammissibilità dei motivi di cassazione.
Codice di procedura civile, art.378
Riferimento procedurale alla memoria ex art.378; la norma è solo richiamata come dato di causa (memoria illustrativa presentata nel corso del processo).
Massime di principio
- Se il giudice di merito accerta la fittizietà o l'inesistenza sostanziale delle operazioni, il diritto alla detrazione IVA può essere escluso anche se formalmente le operazioni rientrerebbero nella nozione di operazione imponibile.
- Le censure sulla omessa pronuncia (art.112 c.p.c.) e sulla omessa motivazione sono distinte e vanno dedotte con i corretti profili procedurali: l'omessa pronuncia va segnalata come 'error in procedendo' ai sensi di art.360 n.4, la carenza motivazionale ai sensi di art.360 n.5.
- In tema di 'errori in procedendo' la Corte di Cassazione può esaminare anche il fatto, ma la parte deve rispettare il principio di autosufficienza descrivendo chiaramente gli atti e i passaggi che si intendono censurare, così da consentire la verifica senza dover effettuare indagini sui documenti di merito.
- Un mutamento di teoria processuale della controparte in appello (introduzione di una nuova eccezione) può essere inammissibile se non adeguatamente motivato o se configurato come nuova eccezione in senso stretto; la parte che denuncia l'errore deve riportare i passaggi essenziali dell'atto impugnato.
- Le doglianze sulle sanzioni devono essere prospettate in modo chiaro e riproposte in appello: se il giudice di secondo grado prende in considerazione la questione e la respinge implicitamente, non sussiste omessa pronuncia.
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