Cassazione Penale, Ordinanza n. 04092/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Brescia che lo aveva ritenuto responsabile di diverse condotte delittuose. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge processuale e vizio di motivazione, invocando gli artt. 192, 194 e 530 c.p.p., sostenendo che i giudici di merito avessero travisato le risultanze istruttorie e che il materiale probatorio fosse insufficiente a fondare l'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto tale censura inammissibile perché non specifica, in quanto sostanzialmente riproduttiva delle doglianze già formulate in appello e già disattese, e perché volta a proporre una diversa lettura del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. Con il secondo motivo ha contestato la mancata disapplicazione della recidiva specifica e infraquinquennale in relazione al reato di indebito utilizzo di carta bancomat, sostenendo che la recidiva non fosse giustificata. Anche tale motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e conforme ai criteri di cui all'art. 133 c.p., valorizzando il rapporto concreto tra i precedenti e il fatto contestato. La Corte ha inoltre osservato che, essendo correttamente applicata la recidiva, non maturava la prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del primo motivo e la manifesta infondatezza del secondo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di merito, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per più condotte delittuose, è rimasta ferma; in particolare la Corte ha ritenuto corretta la motivazione sull'affermazione di colpevolezza e sull'applicazione della recidiva, con esclusione della dedotta prescrizione.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
Richiamato come norma processuale invocata dal ricorrente per censurare la valutazione della prova; la Corte osserva che la doglianza si risolveva in una diversa lettura del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità.
art. 194 c.p.p.
Indicato tra le norme la cui violazione era dedotta nel primo motivo, ma senza rilievo autonomo nella decisione; la censura è stata reputata generica e non specifica.
art. 530 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla richiesta di proscioglimento per insufficienza probatoria; la Corte ha escluso che sussistessero i presupposti per una diversa valutazione del compendio probatorio.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
È la disposizione sulla base della quale il primo motivo è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con le ragioni della sentenza impugnata.
art. 133 c.p.
Richiamato per affermare che la valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, considerando il rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti dell'imputato, e non solo la gravità astratta dei fatti o l'arco temporale in cui sono stati commessi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre, senza reale confronto critico, le censure già dedotte in appello e già esaminate dalla sentenza impugnata.
- Non integra travisamento della prova la mera prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze processuali o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, poiché la Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione in fatto a quella del giudice di merito.
- L'affermazione di responsabilità penale è sorretta da motivazione adeguata quando il giudice di merito individui e spieghi in modo congruo gli elementi probatori posti a fondamento della decisione.
- La recidiva non può essere esclusa o applicata in modo automatico sulla base della sola gravità del fatto o del dato temporale, ma richiede una valutazione concreta del rapporto tra il reato oggetto del giudizio e i precedenti penali, ai sensi dell'art. 133 c.p., per verificare se i precedenti esprimano una perdurante inclinazione al delitto.
- Una corretta applicazione della recidiva può incidere anche sulla verifica della prescrizione, ove la sua operatività rilevi nel calcolo del termine estintivo.
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