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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8090/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra più condanne per riciclaggio, ricettazione e falso commessi nel 2009-2010. Deduceva carenza o apparenza della motivazione (art. 606 c.1 lett. e) c.p.p.) e violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che l'omogeneità dei reati, la loro contiguità spazio-temporale e le modalità comuni di approvvigionamento delle autovetture dimostrassero l'esistenza di un unico disegno criminoso e che la mera diversità dei complici non potesse escludere la continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che l'ordinanza impugnata era sufficientemente motivata: dalle due sentenze emergevano modalità operative non omogenee, contesti criminosi differenti e la presenza di complici diversi, elementi ritenuti indicativi della mancata esistenza di un disegno criminoso unitario predeterminato. La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza che richiede plurimi indici (unitarietà del contesto, analogia del modus operandi, costante compartecipazione, contiguità spazio-temporale ecc.) per riconoscere la continuazione; ha escluso che la mera omogeneità dei reati e la vicinanza temporale siano sufficienti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Richiamati come motivi di ricorso: lett. e) per carenza o apparenza della motivazione e lett. b) per violazione di legge. La Corte ha ritenuto che non sussistano i vizi denunziati, avendo l'ordinanza fornito motivazione logica e coerente e non avendo la Cassazione potuto surrogare la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito.

  • Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023 (Rv. 284652)

    Richiama principi recenti secondo i quali, ai fini del riconoscimento della continuazione, vanno considerati indici come unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, brevità del lasso temporale, identica natura dei reati, analogia del modus operandi e costante compartecipazione dei medesimi soggetti.

  • Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Rv. 270074)

    Stabilisce che il riconoscimento della continuazione richiede un'approfondita verifica di concreti indicatori e che non è sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici quando i reati successivi appaiano frutto di determinazione estemporanea; sottolinea la necessità di una programmazione originaria almeno nelle linee essenziali.

  • Sez. U., n. 12 del 31/05/2000 (Rv. 216260)

    Ribadisce i limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle risultanze probatorie, potendo verificare solo la coerenza e la completezza dell'iter argomentativo del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione tra reati occorre dimostrare l'esistenza di un disegno criminoso originario e unitario, desumibile da plurimi indici convergenti (unitarietà del contesto, analogia del modus operandi, costante partecipazione degli stessi soggetti, contiguità spazio-temporale).
  • La mera omogeneità della natura dei reati e la loro vicinanza temporale non sono di per sé sufficienti a provare la continuazione; è necessario dimostrare la programmazione preventiva almeno nelle linee generali.
  • La diversità delle modalità operative e la necessità di complici con specifiche capacità possono indicare contesti criminosi differenti e quindi l'assenza di un unico disegno criminoso.
  • In sede di controllo di legittimità la Corte di Cassazione verifica la coerenza e sufficienza della motivazione del giudice di merito, ma non può riformulare una diversa valutazione probabilistica dei fatti.
  • In casi simili è utile raccogliere e documentare elementi che provino collegamenti organizzativi o pianificatori (comunicazioni, ruoli ricorrenti, logistica condivisa, obiettivi economici comuni) per sostenere la tesi di un disegno criminoso unitario.

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