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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 05676/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il fallimento deduceva che le domande proposte da GHS, Laguna Azzurra e Maio (conversione/riqualificazione dei contratti di ormeggio in negozi traslativi di diritti reali e relative pretese risarcitorie) erano azioni personali dirette ad ottenere effetti restitutori/traslativi nei confronti dell'ente fallito e, pertanto, dovevano essere coltivate esclusivamente con il procedimento di verifica del passivo previsto dalla legge fallimentare (artt. 52, 92, 93 e ss. l.fall., regime ratione temporis ante riforma 2006). Inoltre il ricorrente lamentava l'erronea formazione di un "giudicato implicito" in appello sulla improcedibilità per incompetenza del foro concorsuale e la violata regola di esclusività del procedimento concorsuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso del Fallimento, ritenendo che le domande proposte nei confronti del Fallimento fossero improcedibili originariamente perché avrebbero dovuto essere introdotte nel procedimento di verifica del passivo (foro fallimentare). Ha censurato l'applicazione da parte della Corte d'appello del principio del "giudicato implicito" per un vizio relativo alla potestas iudicandi, richiamando il principio delle Sezioni Unite (n. 24172/2025) che consente la rilevazione d'ufficio di tale vizio in ogni stato e grado. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata nella parte relativa alle pretese contro il Fallimento senza rinvio e la compensazione delle spese fra le parti relativamente a quella porzione del giudizio. Inoltre la Cassazione ha accolto il ricorso incidentale non condizionato di Laguna Azzurra e Maio quanto alla giurisdizione sulle domande risarcitorie avanzate contro Marina di Portorosa e le amministrazioni, affermando la giurisdizione del giudice ordinario e rinviando la causa al Tribunale di Messina per quella parte.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare (l.fall.) art. 52

    Secondo la Corte e ratione temporis (ante riforma 2006) l'art. 52 impone l'esclusività del procedimento di verifica del passivo per le pretese dirette a far valere diritti o domande restitutorie/traslative con riguardo ai beni del fallito; tali domande, se rivolte contro il fallimento, devono essere portate nel procedimento concorsuale.

  • Legge fallimentare (l.fall.) art. 93

    Individua la procedura per l'ammissione al passivo e per la proposizione delle domande di rivendicazione/restituzione; la Corte richiama l'obbligo di utilizzare tale procedimento per le domande attinenti al concorso.

  • Legge fallimentare (l.fall.) art. 24

    In regime ante 2006 distingueva le azioni reali immobiliari (competenza del giudice ordinario) dalle azioni che devono passare per il procedimento concorsuale; la Corte ha richiamato questa distinzione per qualificare le domande iniziali.

  • Codice Civile art. 1424

    L'azione di conversione di un negozio nullo in altro valido (art. 1424 c.c.) è azione di natura personale: la Corte ha sottolineato che la richiesta di "conversione" è un'azione personale e non una autonoma azione reale di rivendicazione.

  • Codice Civile art. 2909

    Richiamato nel quadro della discussione sul giudicato e sull'efficacia di decisioni pregresse in tema di giurisdizione; la Corte osserva che il giudicato copre il "dedotto e il deducibile" ai fini della determinazione della giurisdizione.

  • Codice di Procedura Civile art. 383

    Norma applicata per la cassazione della parte della sentenza impugnata; la Cassazione ha cassato senza rinvio per quanto riguarda le pretese avanzate contro il Fallimento.

  • Codice di Procedura Civile art. 161

    Richiamato nel ragionamento sulla formazione del giudicato implicito e sulla conversione del vizio processuale in motivo di gravame nel grado successivo; la Corte ricorda i limiti di tale conversione.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 24172/2025

    La Corte richiama il principio secondo cui i vizi processuali che attengono alla potestas iudicandi (difetto ontologico di costituzione del rapporto processuale) sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado e non sono esclusi dal meccanismo del "giudicato implicito"; questa regola ha guidato la dichiarazione di improcedibilità delle domande proposte fuori del procedimento concorsuale.

Massime di principio

  • Se una domanda contro il fallimento è diretta a ottenere effetti restitutori, traslativi o la conversione di un rapporto contrattuale in un diritto su beni del fallito, va valutato se la domanda rientra nel procedimento di verifica del passivo: se sì, la domanda è improcedibile se proposta fuori del foro fallimentare.
  • L'azione di conversione di un contratto nullo (art. 1424 c.c.) è in linea di principio un'azione personale; quando tale azione coinvolge un soggetto fallito e può produrre pretese restitutorie o traslative sul patrimonio fallimentare, deve essere presentata nella procedura concorsuale.
  • I vizi che incidono sulla potestas iudicandi (difetto di giurisdizione/competenza per materia) sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado e non sempre si forma un "giudicato implicito" che impedisca la loro valutazione in Cassazione, specie quando la mancata rilevazione avrebbe portato a una pronuncia inutiliter data.
  • La determinazione della giurisdizione si effettua guardando alla causa petendi e al "petitum sostanziale" così come emergono dai fatti allegati: se la controversia ha natura privatistica (es. area accertata privata), le domande risarcitorie contro amministrazioni o gestori sono di norma devolute al giudice ordinario.
  • Se il giudice amministrativo si è già pronunciato in modo definito sulla natura pubblicistica/privatistica dell'area e la decisione è passata in giudicato, quella valutazione incide sulla giurisdizione delle domande connesse e può imporre la rimessione al giudice ordinario.
  • Le eccezioni di improcedibilità per materia concorsuale devono essere tempestivamente rilevate: l'omessa tempestiva deduzione in appello può talvolta produrre effetti di preclusione, ma non quando il vizio tocchi la potestas iudicandi in modo ontologico e sia rilevabile d'ufficio.
  • In situazioni analoghe, valutare in via preliminare la natura reale o personale della domanda e l'effetto pratico della pronuncia richiesta (se produce effetti sulla massa fallimentare) per decidere se ricorrere al giudice delegato e agli strumenti di accertamento del passivo.

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