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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 05675/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La A.S.S.T. di Bergamo Ovest impugnava il decreto del Tribunale di Genova che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione al primo piano di riparto parziale dei commissari liquidatori di Faro S.p.A. in LCA. La ricorrente lamentava (1) nullità per violazione del principio del contraddittorio e mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri creditori ammessi al riparto, in base agli artt. 26 e 36 legge fallimentare e art. 245 cod. ass.; (2) errata esclusione dal riparto dei crediti ammessi con riserva, sostenendo che si trattava di riserve atipiche prive di effetto, ai sensi dell'art. 96 legge fall.; (3) illegittima formazione di una categoria di creditori basata sulla data di comunicazione dell'accertamento definitivo, in contrasto con i criteri di omogeneità dei titoli di prelazione previsti dall'art. 260 cod. ass.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Pur riconoscendo che il piano di riparto parziale è impugnabile, la Corte ha ritenuto che il decreto del Tribunale di Genova non fosse un provvedimento definitivo impugnabile con il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., essendo reclamabile davanti alla corte d'appello ai sensi degli artt. 26 e 213 legge fall. In alternativa, la Corte ha osservato che, se l'atto davanti al Tribunale fosse stato correttamente inquadrato come opposizione allo stato passivo, il rimedio sarebbe stato il ricorso per cassazione ex art. 99, comma 12, legge fall., soggetto al termine di 30 giorni dalla comunicazione a cura della cancelleria: termine che qui non era stato rispettato. La Corte ha altresì respinto l'eccezione di tardività del deposito in cancelleria del ricorso per cassazione (relativa alla data di consegna dell'atto e alla sospensione dei termini per Covid-19), ma ha comunque dichiarato il ricorso inammissibile per le ragioni sopra indicate. Le spese del giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 26 legge fallimentare

    Disciplina il reclamo contro i decreti del tribunale in materia di riparto; la Corte lo applica per affermare che contro i decreti sulle contestazioni del piano di riparto è esperibile reclamo alla corte d'appello, rendendo il decreto non definitivo ai fini del ricorso straordinario ex art. 111 Cost.

  • art. 36 legge fallimentare

    Norma richiamata in relazione ai rimedi esperibili contro i piani di riparto parziale; la Corte la colloca nel quadro dell'art. 213 per stabilire il rito del reclamo

  • art. 213 legge fallimentare

    Stabilisce che sulle contestazioni del piano di riparto il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio e richiama l'art. 26; la Corte ne trae la conseguenza che il decreto non è definitivo e che è esperibile reclamo alla corte d'appello

  • art. 194 legge fallimentare

    Prevede la prevalenza di alcune disposizioni della legge fallimentare sulle leggi speciali incompatibili; la Corte lo utilizza per ritenere tacitamente abrogati, in parte, i rinvii del codice delle assicurazioni private che creavano disciplina difforme sulle impugnazioni nella LCA

  • art. 261 cod. ass.

    Norma del codice delle assicurazioni che regolava le impugnazioni del riparto finale nella LCA; la Corte ritiene che il rinvio contenuto in tale norma alle impugnazioni dello stato passivo sia da intendersi tacitamente abrogato in parte alla luce dell'art. 194 legge fall.

  • art. 254 cod. ass.

    Regola l'opposizione allo stato passivo e l'impugnazione dei crediti ammessi; la Corte discute il rapporto tra questa disciplina e quella della legge fallimentare per le impugnazioni dei riparti

  • art. 99, comma 12, legge fallimentare

    Prevede il ricorso per cassazione contro i provvedimenti che decidono sulle impugnazioni dello stato passivo; la Corte indica che, se l'impugnazione fosse stata correttamente qualificata come opposizione allo stato passivo, il relativo termine per cassazione di 30 giorni sarebbe stato applicabile

  • art. 111, comma 7, Costituzione

    Consente il ricorso straordinario per cassazione contro le decisioni definitive; la Corte chiarisce che tale rimedio non era applicabile al decreto impugnato perché non definitivo

  • art. 96 legge fallimentare

    Disciplina l'ammissione dei crediti con riserva; la ricorrente deduceva che la riserva fosse atipica e priva di effetto, ma la Corte non è entrata nel merito poiché ha dichiarato inammissibile il ricorso per ragioni processuali

  • art. 260 cod. ass.

    Riguarda le conseguenze dell'accertamento dei crediti nella liquidazione coatta amministrativa; la ricorrente contestava l'uso della data di comunicazione per comporre la categoria dei creditori, ma la Corte non ha esaminato il motivo per l'inammissibilità procedurale

Massime di principio

  • I ricorsi contro i decreti che decidono sulle contestazioni del piano di riparto parziale seguono la disciplina dell'art. 213 legge fallimentare e, in molti casi, sono reclamabili alla corte d'appello ex art. 26; pertanto non sempre sono impugnabili direttamente con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
  • Nelle liquidazioni coatte amministrative delle imprese assicuratrici, le disposizioni speciali del codice delle assicurazioni possono risultare tacitamente abrogate o integrate dalla legge fallimentare (art. 194), per cui occorre verificare la prevalenza delle norme della legge fallimentare in caso di conflitto.
  • La qualificazione corretta del mezzo di impugnazione è cruciale: se l'atto è un'opposizione allo stato passivo il rimedio può essere il ricorso di cassazione ex art. 99 legge fallimentare con termine di 30 giorni dalla comunicazione della cancelleria; se invece il decreto è reclamabile, va proposto reclamo alla corte d'appello con i termini e le forme previsti dagli artt. 26 e 213.
  • La tempestività delle impugnazioni richiede attenzione ai termini specifici del rimedio applicabile e alla data di comunicazione ufficiale; la sospensione straordinaria dei termini (es. per emergenze come il Covid-19) e le regole sulla data di deposito tramite servizio postale possono influire sulla valutazione della tempestività.
  • Sebbene questioni di contraddittorio e ammissione dei crediti possano essere rilevanti sul merito, qualora sussistano questioni di rito sull'ammissibilità dell'impugnazione il giudice di legittimità può non esaminare tali profili sostanziali; perciò è importante predisporre l'impugnazione nella forma procedurale corretta fin dall'origine per non perdere la cognizione del merito.

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