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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 05634/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che, riformando la pronuncia del Tribunale di Latina, aveva revocato la statuizione di pagamento della banca in favore della società per €287.669,11 ritenendo che gli estratti conto prodotti dalla correntista fossero incompleti o acquisiti in modo irrituale e che la c.t.u. non potesse supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio. In cassazione i ricorrenti deducono: (i) violazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) e dei principi di valutazione probatoria, contestando che la Corte d'appello abbia ritenuto la documentazione incompleta senza specificare elementi probatori; (ii) violazione del principio dispositivo per aver la Corte d'appello deciso su questioni non sollevate specificamente dalla banca in appello; (iii) nullità della decisione per mancata pronuncia su motivi ritenuti assorbiti. La banca ha proposto ricorso incidentale lamentando omesso esame di un motivo del proprio appello principale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale dei ricorrenti e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della banca. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito operata dalla Corte d'appello secondo cui la documentazione prodotta dalla correntista (estratti conto) era incompleta o acquisita irregolarmente e che, pertanto, l'onere probatorio gravava sulla correntista la quale non aveva dimostrato i fatti costitutivi della domanda di ripetizione dell'indebito. È stato inoltre affermato che la Corte d'appello poteva fondare la decisione su ragioni connesse e logicamente antecedenti alle censure proposte dalla banca in appello; la doglianza sull'omessa riproposizione dell'istanza ex art.210 c.p.c. è stata ritenuta infondata. Per tali ragioni la sentenza di secondo grado che aveva revocato la condanna al pagamento e aveva condannato la società a restituire le somme indebitamente percepite è stata confermata. Le spese di lite sono compensate tra le parti. La Corte ha altresì dato atto degli adempimenti fiscali ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/02.

Norme richiamate

  • art. 2697 cod. civ.

    Principio della distribuzione dell'onere della prova: gravano sulla parte che afferma un fatto costitutivo del proprio diritto gli effetti della mancata prova; applicato per stabilire che la correntista doveva dimostrare i pagamenti e l'inesistenza della causa debendi

  • art. 115 c.p.c.

    Regola sulla valutazione della prova: la Corte ha osservato che per dedurre violazione di tale norma in cassazione occorre dimostrare che il giudice abbia basato la decisione su prove non introdotte dalle parti; qui non è emersa tale ipotesi

  • art. 116 c.p.c.

    Libertà di apprezzamento della prova: confermata la legittimità del giudice di valutare e preferire alcune prove rispetto ad altre nell'ambito del potere di istruttoria

  • art. 210 c.p.c.

    Regole sull'acquisizione di documenti e ordine di formazione della prova: la Corte ha ritenuto che eventuali istanze non riproposte specificamente in sede di gravame non possano essere considerate automaticamente rinnovate

  • art. 112 c.p.c.

    Regola del devolutivo: la Corte ha precisato che il giudice d'appello può decidere sulla base di ragioni diverse ma connesse alle censure proposte purché non estenda il decisum a questioni non ricomprese nel tema di impugnazione

  • art. 360 c.p.c.

    Norma sulle ipotesi di ricorso per cassazione: la Corte ha valutato i motivi di cassazione alla stregua delle cause previste da questa disposizione e li ha ritenuti infondati

  • art. 111 Cost.

    Principio di ragionevole durata e diritto al giusto processo evocato come parametro costituzionale ma impiegato come sfondo alle questioni processuali

  • art. 163 e 183 c.p.c. (testo 2005)

    Richiamate in relazione al tema dell'omesso esame dei motivi d'appello: la Corte ha precisato i limiti dell'obbligo di decisione su tutti i motivi quando la parte non ha interesse concreto o le censure sono assorbite

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002

    Riferimento formale agli adempimenti per il versamento di somme dovute a titolo fiscale/diritti di copia, con annotazione che sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti

Massime di principio

  • In controversie su rapporti di conto corrente l'onere di provare i movimenti opponibili gravano sulla parte che asserisce il diritto (es. ripetizione dell'indebito): la mancata produzione integrale degli estratti conto può determinare il rigetto della domanda
  • La consulenza tecnica d'ufficio (c.t.u.) non può supplire integralmente al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte delle parti: la c.t.u. non rende utilizzabili documenti non prodotti o acquisiti in modo irregolare
  • Il giudice d'appello può fondare la decisione su ragioni non identiche a quelle svolte dall'appellante, purché siano in diretta connessione logica e giuridica con i motivi di gravame (principio del devolutivo con limiti)
  • Le istanze istruttorie formulate in primo grado devono essere riproposte in modo specifico in sede di gravame se si vuole che il giudice d'appello le riesamini; un mero rinvio generico agli atti può non essere sufficiente
  • L'interesse ad impugnare va valutato in termini di utilità concreta: una parte vittoriosa in primo grado o che ha ottenuto integralmente le proprie pretese in grado successivo può essere priva di interesse a impugnare
  • In caso di reciproca soccombenza il giudice può compensare le spese processuali; la compensazione è ordinaria quando le posizioni processuali risultano bilanciate

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