Sentenza n. 1425/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento - della Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1503 del 22/09/2025 recante: “Autoannullamento DGR N. 2133 dell’11 novembre 2024”; - della presupposta Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1363 del 04/08/2025 recante “Avviso di avvio di procedimento di autoannullamento della DGR N. 2133 dell’11novembre 2024”; - e di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche non cognito, derivanti dalla loro applicazione (allo stato non conosciuti), ivi inclusi quelli eventuali afferenti alla restituzione degli acconti già erogati nel 2020 agli OPA e ciò in quanto dette somme erano destinate ad essere compensate/conguagliate sia con gli indennizzi che con i ristori su cui le parti s’erano accordate. nonché per la condanna al risarcimento dei danni tutti subìti e subendi dalla società Casa di cura Privata Piacenza S.p.A. in conseguenza della predetta delibera n. 1503 del 22/09/2025 di autoannullamento del DGR N. 2133 dell’11 novembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera regionale di annullamento d’ufficio della precedente delibera recante il riconoscimento di indennità e ristori Covid alle strutture sanitarie private accreditate, nonché avviso di avvio del relativo procedimento
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera regionale che, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, aveva annullato d’ufficio una precedente delibera del 2024, con cui la Regione aveva recepito l’accordo del 2020 con l’associazione rappresentativa delle strutture private accreditate e riconosciuto un’indennità di funzione e uno specifico ristoro per la sospensione dell’attività ordinaria durante l’emergenza Covid. Sono stati dedotti: superamento del termine ragionevole e difetto assoluto di motivazione sulla comparazione tra interesse pubblico e affidamento privato; insussistenza di vizi originari della delibera annullata e uso dell’autotutela per mere ragioni di opportunità; violazione dei principi di affidamento, buona fede, proporzionalità e buon andamento, nonché difetto di istruttoria, partecipazione e contraddittorio; illegittimità della limitazione del ristoro alla sola attività intra-regionale e della pretesa restituzione degli acconti già corrisposti. È stato inoltre chiesto il risarcimento del danno da lesione dell’affidamento e, in subordine, l’indennizzo da revoca ex art. 21-quinquies l. 241/1990. La Regione ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse contributi e ristori dovuti in base alla legge e privi di discrezionalità amministrativa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro l’annullamento d’ufficio, la limitazione dei ristori o la richiesta risarcitoria. La controversia riguarda la spettanza di contributi a fondo perduto e ristori previsti dalla disciplina emergenziale per strutture private accreditate che avevano sospeso l’attività ordinaria. L’art. 4, comma 5-bis, d.l. 34/2020, introdotto dal d.l. 149/2020, prevedeva un contributo fino al 90% del budget, parametrato ai costi fissi rendicontati e alla produzione effettiva, mentre la disciplina regionale aveva individuato criteri oggettivi di quantificazione basati sulla riduzione del fatturato e sul costo del lavoro, senza attribuire all’amministrazione margini discrezionali sull’an, sul quid o sul quomodo dell’erogazione. Ne deriva la consistenza di diritto soggettivo della pretesa e la giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha richiamato Cass., Sez. Un., n. 15404/2024 e il criterio generale secondo cui, in materia di contributi e sovvenzioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando il beneficio è riconosciuto direttamente dalla legge e l’amministrazione deve soltanto verificare la sussistenza dei presupposti; resta invece la giurisdizione amministrativa quando la controversia riguarda una fase procedimentale discrezionale precedente all’attribuzione del beneficio oppure l’annullamento o la revoca per vizi di legittimità o per contrasto originario con il pubblico interesse. La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Disciplina il potere di annullamento d’ufficio esercitato dalla Regione sulla precedente delibera; la legittimità concreta dell’esercizio del potere non è stata esaminata per difetto di giurisdizione.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente in via subordinata per ottenere l’indennizzo qualora l’atto fosse qualificato come revoca; la relativa domanda non è stata esaminata.
art. 4, commi 1-3, d.l. 34/2020
Costituisce la base normativa dell’indennità di funzione riconosciuta dalla precedente delibera regionale.
art. 4, comma 5-bis, d.l. 34/2020, introdotto dal d.l. 149/2020
Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato (...)
Prevede un contributo emergenziale fino al 90% del budget, destinato a ristoro dei costi fissi sostenuti e rendicontati dalle strutture private accreditate, senza attribuire all’amministrazione un potere discrezionale sull’an, sul quid e sul quomodo quando ricorrono i presupposti normativi.
art. 4, comma 5-ter, d.l. 34/2020
Estende l’applicazione del comma 5-bis agli acquisti di prestazioni sociosanitarie per la parte a rilevanza sanitaria, in presenza di un budget 2020.
art. 5-sexies d.l. 18/2020
Contempla la possibilità per le Regioni di rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti durante l’emergenza.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice fornito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
È stato richiamato nel dibattito sulla possibile giurisdizione esclusiva in materia di concessioni di pubblici servizi, ma il TAR ha ritenuto che la controversia riguardasse contributi e ristori pubblici e non una materia di giurisdizione esclusiva.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a contributi, sovvenzioni o ristori pubblici riconosciuti direttamente dalla legge, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando all’amministrazione è demandata soltanto la verifica della sussistenza dei presupposti e dei criteri oggettivi di quantificazione, senza margini di discrezionalità sull’an, sul quid e sul quomodo dell’erogazione.
- La previsione di un potere regionale di dare attuazione alla disciplina legislativa e di verificare la rendicontazione non trasforma in interesse legittimo la posizione del beneficiario quando la spettanza e la misura massima del contributo risultano predeterminate dalla legge e applicate mediante criteri oggettivi.
- In materia di contributi pubblici, la giurisdizione amministrativa sussiste invece quando la controversia riguarda una fase anteriore caratterizzata da un provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando il beneficio già concesso è annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto originario con il pubblico interesse; il riparto dipende dalla natura della situazione soggettiva effettivamente azionata.
- La dichiarazione di difetto di giurisdizione comporta la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
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