Cassazione Civile, Ordinanza n. 03604/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il provvedimento impugnato non avesse natura decisoria e dunque non fosse suscettibile di ricorso straordinario ex art. 111 Cost. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna anche al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Due soggetti promissari acquirenti di un immobile avevano ottenuto dalla Corte d'appello una sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferiva il bene, subordinando però l'effetto traslativo al pagamento del residuo prezzo. Dopo il versamento della somma dovuta, il giudice delegato del fallimento della venditrice autorizzava il curatore ad annotare nei Registri Immobiliari la sentenza di trasferimento e l'avveramento della condizione sospensiva, nonché ad anticipare le spese per gli adempimenti, con obbligo di restituzione da parte degli acquirenti. I promissari acquirenti proponevano reclamo ex art. 26 l.fall. sostenendo, in sostanza, che vi fossero inadempimenti della curatela alle prescrizioni della sentenza. Il tribunale respingeva il reclamo ritenendo che tali contestazioni esulassero dall'oggetto del reclamo e dovessero essere fatte valere nelle forme proprie dell'accertamento del credito o comunque nelle sedi di merito opportune. I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione con due motivi, ma la Corte ha rilevato d'ufficio che il provvedimento impugnato non era decisorio: il decreto del tribunale si era limitato a respingere il reclamo avverso un atto meramente ordinatorio del giudice delegato, privo di attitudine a incidere con efficacia di giudicato su diritti soggettivi. Inoltre, la parte del decreto che aveva correttamente affermato l'estraneità al reclamo delle doglianze relative agli asseriti inadempimenti della procedura non aveva contenuto decisorio, poiché tali pretese avrebbero dovuto essere fatte valere nel procedimento di accertamento del passivo.
Norme richiamate
art. 26 l.fall.
Il reclamo ex art. 26 l.fall. non è il mezzo per far valere pretese di inadempimento della curatela che incidano su diritti soggettivi da accertare nelle sedi proprie.
art. 52 l.fall.
Le questioni relative a diritti soggettivi o a pretese creditorie nei confronti della procedura devono essere fatte valere secondo il procedimento di accertamento del passivo e non in sede di reclamo.
art. 2932 c.c.
La sentenza costitutiva di trasferimento del bene era subordinata al pagamento del residuo prezzo e doveva essere annotata nei Registri Immobiliari una volta avverata la condizione.
art. 111 Cost.
Il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile solo contro provvedimenti definitivi e decisori, idonei a incidere su situazioni di diritto sostanziale con efficacia di giudicato.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13 comma 1bis del d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. è ammissibile soltanto contro provvedimenti che abbiano contemporaneamente carattere definitivo e decisorio; la mera definitività non basta se l'atto è solo ordinatorio o interno alla procedura.
- Un provvedimento che autorizza il curatore a compiere adempimenti formali o pubblicitari, senza incidere in via definitiva su diritti soggettivi, non ha natura decisoria e non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
- Le contestazioni relative a presunti inadempimenti della curatela che si traducano in pretese creditorie o in diritti soggettivi verso la massa non vanno fatte valere mediante reclamo avverso atti del giudice delegato, ma nelle forme dell'accertamento del passivo.
- La qualificazione del provvedimento impugnato prevale sulla deduzione di parte: se il decreto si limita a confermare un atto ordinatorio e a indicare la sede processuale corretta per le pretese, il ricorso straordinario è inammissibile.
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