Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13084/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto la sua richiesta di riconoscere la fungibilità della "pena espiata in eccesso" risultante dal riconoscimento della continuazione tra due condanne già completamente espiate. Sostiene che l'ordine di esecuzione è errato perché include le pene aggregate senza tener conto della riduzione conseguente al riconoscimento della continuazione (che ha determinato una pena complessiva inferiore), e che la differenza (pena in eccesso) dovrebbe essere scomputata dalla pena attualmente in corso di espiazione per reati commessi nel 2019. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, nonché richiamato l'art. 314 cod. proc. pen. in relazione all'eventuale equariparazione della pena in eccesso.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità e manifestamente infondato. La Corte ha confermato che l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. impedisce il computo, ai fini dell'esecuzione di una pena per reati commessi successivamente, di pene già espiate prima della commissione di tali reati; pertanto la differenza risultante dal riconoscimento della continuazione (pena espiata in eccesso) non può essere detratta dalla pena in corso di esecuzione per reati commessi nel 2019. La decisione impugnata è stata ritenuta corretta; il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 657 cod. proc. pen.

    "In ogni caso sono computate solo la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire"

    Il divieto di fungibilità è assoluto rispetto alla formazione di un "credito di pena" spendibile per reati commessi successivamente alla espiazione: possono essere computate soltanto le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale si deve determinare la pena da eseguire.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'idea di 'equariparazione' della pena in eccesso; la Corte però ritiene che la disciplina della fungibilità (art. 657) osti all'utilizzo della pena già espiate prima della commissione di reati successivi, per cui l'argomento non è applicabile nel caso concreto.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Norma richiamata indirettamente con riferimento al vizio di aspecificità del ricorso in cassazione: il ricorso deve indicare la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e le doglianze del ricorrente, altrimenti è inammissibile.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata con riferimento al criterio per l'imposizione di somme alla Cassa delle ammende: la Corte ha disposto condizioni per l'applicazione di tale sanzione e il giudice di legittimità, in mancanza di elementi che escludano la colpa, ha disposto il versamento di una somma equitativa (qui euro 3.000,00).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 1680/2000 e Sez. 1, n. 17531/2023)

    La Corte ha già affermato che il principio di cui all'art. 657, comma 4, si applica anche quando il cosiddetto 'credito di pena' si sia formato in sede esecutiva a seguito del riconoscimento della continuazione: la differenza risultante non può essere automaticamente imputata alla pena da eseguire per reati commessi successivamente.

Massime di principio

  • La 'pena espiata in eccesso' determinata dal riconoscimento della continuazione non è fungibile nei confronti di pene inflitte per reati commessi dopo la sua effettiva espiazione.
  • Il divieto previsto dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. opera 'in ogni caso': possono essere computate solo le pene espiate dopo la commissione del reato per cui si determina l'esecuzione.
  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva che riduce il cumulo non crea automaticamente un 'credito di pena' spendibile contro condanne successive già intervenute dopo l'espiazione delle pene originarie.
  • Chi impugna un ordine di esecuzione deve specificamente confrontarsi con i fatti e la motivazione del provvedimento (in particolare con le date di espiazione) altrimenti il ricorso in cassazione sarà dichiarato inammissibile per aspecificità.
  • In situazioni analoghe verificare sempre le date di espiazione effettiva delle pene e la data di commissione dei reati successivi: solo se l'espiazione è avvenuta dopo la commissione del reato cui si riferisce l'esecuzione può trovare applicazione la compensazione/fungibilità.
  • Le impugnazioni basate su errori di calcolo dell'ordine di esecuzione devono dimostrare l'errore computazionale rispetto alla rideterminazione della pena (es. per continuazione): non è sufficiente un'affermazione generica del 'credito di pena'.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.