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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42347/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva parzialmente riformato il provvedimento di applicazione della custodia cautelare: annullata la misura in relazione all'imputazione di sostituzione di persona (per limiti edittali) ma confermata la custodia per il delitto di truffa aggravata commessa mediante profili falsi sui social network. Il ricorrente deduceva un unico motivo di ricorso: manifesta illogicità della valutazione sulla gravità indiziaria e sull'esistenza delle esigenze cautelari. La difesa sosteneva che il Tribunale aveva errato nel ritenere la compartecipazione del ricorrente basandosi su prelievi effettuati con la carta (in uso comune con la moglie), omettendo di valutare le dichiarazioni della moglie che lo riteneva estraneo, e che i prelievi non dimostravano la consapevolezza o la partecipazione attiva del ricorrente alle truffe.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e manifestamente infondato, ritenendo che la censura non si confrontasse con l'intero apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata. La Corte ha richiamato che il Tribunale aveva motivato la conferma della misura sulla base di più elementi: l'indicazione data dal ricorrente a una vittima circa la carta su cui versare le somme, l'uso comune della carta tra ricorrente e moglie, l'elevato ammontare delle somme versate su quella carta in un periodo immediatamente successivo alla scarcerazione del ricorrente, i prelievi effettuati personalmente dal ricorrente nello stesso arco temporale e l'inverosimiglianza della versione difensiva. Per tali ragioni la Corte ha ritenuto assente il vizio di manifesta illogicità e ha confermato l'inammissibilità del ricorso. Conseguenze procedurali: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ordine di trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per sanzionare il ricorrente con il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per la parte di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Ordine di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ove il ricorrente è custodito, affinché si proceda agli adempimenti previsti dall'articolo

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 31553/2017; Sez. 4, n. 18795/2017; Sez. 2, n. 9212/2017)

    Principio di diritto richiamato: in materia di misure cautelari personali la Corte di cassazione può sindacare l'atto di merito solo se sussistono violazioni di norme specifiche ovvero manifesta illogicità della motivazione; non è ammessa una revisione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi ponderati dal giudice di merito. L'atto impugnato deve contenere ragioni giuridicamente significative e non evidenti illogicità

Massime di principio

  • In impugnative contro provvedimenti cautelari in Cassazione, il ricorso è ammissibile solo se indica violazioni di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione; non è la sede per riedificare la valutazione dei fatti
  • La gravità indiziaria e le esigenze cautelari possono essere ritenute sulla base della valutazione cumulativa di elementi circostanziali (es. indicazioni date a vittime, uso comune di carte, tempi dei versamenti rispetto a eventi rilevanti come la scarcerazione, prelievi riconducibili al sospettato, inattendibilità della versione difensiva)
  • Se la difesa non contesta puntualmente e specificamente l'apparato argomentativo del giudice di merito, la censura è destinata a essere dichiarata generica e inammissibile
  • Per reati con limiti edittali che escludono misure cautelari (es. determinate fattispecie), la misura cautelare può essere annullata solo per quella specifica imputazione, senza che ciò pregiudichi la conferma della misura rispetto ad altre imputazioni più gravi
  • La dichiarazione di inammissibilità per colpa del ricorrente può comportare l'irrogazione di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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