Cassazione Civile, Ordinanza n. 18351/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (attori)
La controversia
Nel giudizio di merito due soggetti avevano chiesto la reintegrazione nel possesso di un fondo, deducendo di esserne stati spogliati. Il tribunale aveva inizialmente negato la tutela possessoria e poi rigettato la domanda; la corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione e ordinato la reintegrazione nel possesso, ritenendo provato che il bene era stato consegnato dal convenuto agli attori e che, quindi, il convenuto ne fosse mero detentore, non possessore, con conseguente inapplicabilità del ragionamento fondato sulla presunzione di possesso in capo a lui. In cassazione il soccombente ha proposto un unico motivo, denunciando la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360, comma 4, c.p.c., in relazione all'art. 132 n. 4 c.p.c., all'art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992 e all'art. 111 Cost., sostenendo che la corte territoriale avesse reso una motivazione meramente apparente. La parte resistente ha depositato controricorso. La Corte di cassazione ha ritenuto condivisibile la proposta ex art. 380-bis c.p.c. e ha dichiarato inammissibile il ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di appello fosse sorretta da una motivazione sufficiente a integrare il minimo costituzionale, poiché la corte territoriale aveva valorizzato la prova testimoniale circa la consegna del bene e la conseguente qualificazione della relazione con la cosa come detenzione e non possesso, oltre alla prova orale dell'originario possesso in capo agli attori. In applicazione della decisione resa conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, oltre a dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 4, c.p.c.
Il vizio dedotto per motivazione apparente non è ravvisabile quando la sentenza impugnata contiene una motivazione idonea a superare il minimo costituzionale.
art. 132 n. 4 c.p.c.
La sentenza non è nulla se la motivazione, pur sintetica, consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 111 Cost.
La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale; nel caso concreto tale soglia è stata ritenuta superata.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
Norma evocata dal ricorrente a sostegno del vizio motivazionale, ma non ritenuta decisiva nel caso concreto.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta formulata ai sensi di tale norma.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il relativo procedimento.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
In caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., si applicano le conseguenze sanzionatorie previste, con condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La censura di motivazione apparente è inammissibile o comunque infondata quando la sentenza di merito espone, anche sinteticamente, le ragioni decisive della decisione e consente di ricostruire il percorso argomentativo del giudice.
- Nel giudizio possessorio, la qualificazione del rapporto con il bene come detenzione o possesso può essere desunta dalla prova della consegna volontaria del bene da una parte all'altra e dalle risultanze testimoniali.
- Una motivazione che richiami espressamente gli elementi di prova ritenuti decisivi e la conseguente qualificazione giuridica del rapporto soddisfa il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
- Quando il ricorso per cassazione è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono applicarsi le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato.
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