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Sentenza

Sentenza n. 776/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento del Responsabile del Servizio Edilizia, Urbanistica e Attività Produttive del Comune di Contursi Terme prot. 9480 del 4/7/2025, con cui è stato disposto l'annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 1594 del 13/4/2006; di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e conseguenti;

Giustizia amministrativa202501721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento d’ufficio del permesso di costruire relativo all’ampliamento di uno stabilimento industriale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolari del titolo edilizio)

Prevale il privato

La controversia

Le società hanno impugnato il provvedimento comunale che, a circa vent’anni dal rilascio del permesso di costruire, ne aveva disposto l’annullamento in autotutela sul presupposto di una falsa rappresentazione della disponibilità e consistenza dell’area edificabile. Hanno dedotto la violazione degli artt. 1, 3, 6, comma 1, lettera b), 21-octies e 21-nonies della l. 241/1990, dell’art. 5 del d.P.R. 380/2001 e della normativa sul SUAP, nonché degli artt. 11 del d.P.R. 380/2001, 3, 4, 41 e 97 Cost., della disciplina ambientale e paesaggistico-territoriale richiamata nel ricorso. Le censure riguardavano, in particolare, l’esercizio tardivo dell’autotutela, l’assenza di un interesse pubblico attuale e concreto ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, il difetto di istruttoria e di motivazione, la sproporzione della misura, la lesione del legittimo affidamento maturato dopo la realizzazione e l’utilizzo continuativo dell’impianto, nonché l’insussistenza di una falsa dichiarazione rilevante. Le ricorrenti hanno inoltre evidenziato che la piena proprietà della particella controversa era stata acquisita nel 2025, prima dell’adozione del provvedimento impugnato, e che l’area era comunque da sempre ricompresa nel lotto destinato all’insediamento industriale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento comunale. Il Collegio ha applicato l’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990, rilevando che il superamento del termine ordinario per l’annullamento d’ufficio presuppone una falsa rappresentazione dei fatti idonea a indurre in errore l’amministrazione e imputabile al privato, tale da escludere un affidamento meritevole di tutela. Anche ammettendo che la dichiarazione relativa alla disponibilità dell’area fosse non veritiera o incompleta, il Comune non ha dimostrato di essere stato oggettivamente impossibilitato ad accertare tempestivamente la reale consistenza del lotto. La tardiva scoperta della circostanza è stata quindi ritenuta imputabile alla negligenza dell’amministrazione, che avrebbe potuto svolgere attività istruttorie, ispettive e di vigilanza già nell’ambito del procedimento originario o successivamente. La mera trascrizione tardiva del lodo arbitrale non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l’impossibilità di conoscere i fatti rilevanti. Ne consegue che l’autotutela è stata esercitata oltre il termine ragionevole previsto dall’art. 21-nonies, senza che potesse operare l’eccezione relativa alla falsa rappresentazione. Il TAR ha ritenuto assorbente tale rilievo e non ha esaminato ulteriormente le altre censure. Nulla è stato disposto sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di sei mesi di cui al comma 1.

    L’eccezione al termine ordinario per l’annullamento d’ufficio opera solo in presenza di una falsa rappresentazione idonea a indurre in errore l’amministrazione e imputabile al beneficiario del provvedimento. La scoperta tardiva non può essere valorizzata se l’amministrazione avrebbe potuto accertare tempestivamente i fatti con l’ordinaria istruttoria.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Richiamato tra le disposizioni dedotte, senza specifica applicazione nella ratio decisoria.

  • art. 11 d.P.R. 380/2001

    Richiamato con riguardo alla legittimazione del richiedente a ottenere il permesso di costruire in relazione alla disponibilità dell’area, senza costituire il fondamento decisivo della pronuncia.

  • art. 5 d.P.R. 380/2001

    Richiamato tra le disposizioni dedotte in relazione alla disciplina dello Sportello unico per l’edilizia, senza specifica applicazione nella decisione.

Massime di principio

  • Il superamento del termine ragionevole per l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio può essere giustificato dalla falsa rappresentazione dei fatti solo quando la condotta del privato abbia effettivamente indotto in errore l’amministrazione e abbia reso non conoscibili i presupposti reali del provvedimento attraverso l’ordinaria istruttoria.
  • La falsa rappresentazione rilevante ai fini dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990 deve essere imputabile al beneficiario del titolo e tale da escludere un affidamento meritevole di tutela; non è sufficiente la mera esistenza di una difformità tra la realtà e quanto rappresentato nel procedimento.
  • La tardiva scoperta di fatti posti a fondamento dell’annullamento d’ufficio non consente all’amministrazione di differire indefinitamente il termine per l’esercizio dell’autotutela quando la mancata conoscenza sia riconducibile a carenze dell’istruttoria, dei controlli o della vigilanza amministrativa.
  • L’amministrazione che intenda annullare tardivamente un titolo edilizio per falsa rappresentazione deve dimostrare concretamente l’impossibilità, non imputabile alla propria negligenza, di conoscere tempestivamente i fatti rilevanti; il mero richiamo alla successiva trascrizione di un atto o alla mancata conoscenza non è sufficiente.
  • Quando l’amministrazione non dimostra i presupposti per derogare al termine ragionevole dell’annullamento d’ufficio, l’autotutela esercitata a distanza di molti anni dal rilascio del titolo edilizio è illegittima, anche se il provvedimento originario presenta profili di possibile illegittimità.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoTermini del procedimentoDifetto di istruttoria

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