Sentenza n. 4653/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza della sentenza n. 455/2025 pubbl. il 15/01/2025, del Tribunale Civile di Roma IV Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto, nella causa avente RG n. 17430/2023 tra le parti Umberto D’Ambrosio contro Ministero dell’Istruzione e del Merito
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 455/2025. La sentenza civile aveva dichiarato il diritto del docente a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero ad attribuire il beneficio economico nella misura complessiva di euro 1.000,00, oltre accessori. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non avesse dimostrato l’esecuzione della sentenza né fornito elementi idonei a contestare la pretesa del ricorrente. Richiamando i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha affermato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non possono essere rimessi in discussione nel giudizio di ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale dell’Amministrazione competente, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero e previa richiesta del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice ordina all’Amministrazione di eseguire il giudicato e può nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione richiamata dal giudicato civile quale fondamento del diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertata l’esistenza di un giudicato favorevole e l’inadempimento dell’Amministrazione, il giudice deve ordinare l’esecuzione del comando giudiziale entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato, poiché l’attività del giudice è circoscritta all’attuazione del contenuto della decisione.
- A fronte dell’allegazione dell’inadempimento, l’Amministrazione che non fornisca chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato può essere condannata all’ottemperanza.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione e, secondo quanto stabilito nella decisione, alla richiesta del ricorrente.
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