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Sentenza

Sentenza n. 961/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento della nota prot.n. 21949 del 27.03.2026 concernente l’inizio lavori dell’autorizzazione unica ZES n. 29 del 15.01.2025 relativa: a) alla monetizzazione e non della cessione a standard dell’area pari al 10% del lotto d’intervento di cui al DM 1444/68; b) al versamento dell’importo pari a € 150.658,99 a titolo di contributo straordinario ai sensi dell’art. 16 comma 4 lett. “d” DPR 380/01 in virtù della delibera di C.C. n. 16 del 23.02.2026; c) della sospensione della pratica in attesa dei pagamenti sub a) e b); d) ove occorra, della delibera di C.C. n. 16 del 23.02.2026 approvata dal Comune di Scafati.

Giustizia amministrativa202600821

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota comunale concernente la monetizzazione degli standard urbanistici, il pagamento di un contributo straordinario di euro 150.658,99 e la sospensione della pratica in attesa dei pagamenti, nonché la deliberazione consiliare recante i criteri per la determinazione del contributo straordinario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la nota comunale relativa all'avvio dei lavori autorizzati nell'ambito della disciplina ZES e, ove occorrente, la deliberazione consiliare con cui il Comune ha approvato i criteri per il contributo straordinario previsto dall'art. 16, comma 4, lett. d-ter), d.P.R. n. 380/2001. La ricorrente ha contestato: a) la monetizzazione, anziché la cessione, dell'area destinata a standard urbanistici, sostenendo il difetto di motivazione, la mancata formulazione della richiesta nella Conferenza di servizi ZES e l'erronea quantificazione, che avrebbe dovuto riferirsi al 4% del lotto, alla zona D3 e alla destinazione a verde; b) la debenza del contributo straordinario, ritenendo applicabile il regime agevolato per gli impianti industriali previsto dall'art. 19 d.P.R. n. 380/2001 e sostenendo l'incompatibilità tra contributo straordinario e cessione degli standard; c) l'applicazione della deliberazione consiliare del 23 febbraio 2026, successiva al rilascio dell'Autorizzazione Unica ZES, per violazione del principio tempus regit actum; d) l'esenzione dal contributo straordinario per la natura di pubblica utilità dell'intervento; e) l'illegittimità della sospensione della pratica in attesa dei pagamenti, poiché il titolo edilizio sarebbe efficace dal rilascio; f) l'incompetenza assoluta del Consiglio comunale nell'adozione della deliberazione sui criteri del contributo.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Quanto agli standard, ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata la scelta comunale di monetizzare l'area, poiché quella proposta in cessione, di 659,70 mq, era scarsamente accessibile e fruibile dalla collettività, essendo raggiungibile soltanto tramite viabilità privata. Ha inoltre ritenuto corretta la quantificazione nella misura del 10% prevista per i nuovi insediamenti industriali su area originariamente agricola, escludendo l'applicazione della percentuale del 4% riferita agli ampliamenti di opifici già esistenti in zona produttiva. Le sedi viarie non possono essere computate negli standard ai sensi dell'art. 5 d.m. 1444/1968. L'Autorizzazione Unica ZES non ha assorbito le competenze comunali in materia di standard e oneri, che restano disciplinate dal d.P.R. n. 380/2001; neppure l'atto unilaterale d'obbligo relativo alla cessione ha impedito al Comune di optare per la monetizzazione. Quanto al contributo straordinario, il TAR ha distinto il regime agevolato dell'art. 19 d.P.R. n. 380/2001, limitato alla quota del contributo di costruzione relativa al costo di costruzione e non agli oneri di urbanizzazione, dal contributo straordinario ex art. 16, comma 4, lett. d-ter), avente natura e presupposti autonomi e correlato al maggior valore generato dalla trasformazione urbanistica. La cessione o monetizzazione degli standard non esclude tale contributo, trattandosi di obblighi urbanistici distinti. La deliberazione consiliare del 23 febbraio 2026 è stata ritenuta legittima, poiché, in assenza di tabelle parametriche regionali, il Comune poteva determinare provvisoriamente i criteri applicativi ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.P.R. n. 380/2001. La successiva determinazione non viola l'irretroattività, perché quantifica un contributo già dovuto ex lege al momento del rilascio del titolo. La qualificazione dell'intervento come opera di pubblica utilità nell'ambito ZES non comporta esenzione, in mancanza di un'espressa deroga normativa. La sospensione della pratica non è stata qualificata come sospensione dell'efficacia del titolo edilizio, ma come presa d'atto del mancato assolvimento degli obblighi economici connessi al titolo. È stata infine esclusa l'incompetenza e lo sviamento di potere del Comune nella determinazione dei criteri. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità e della non univocità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La causa può essere definita con sentenza in forma semplificata quando, all'esito della camera di consiglio, il contraddittorio è integro e la causa è matura per la decisione.

    Il TAR ha deciso il ricorso in forma semplificata, ritenendo le questioni esclusivamente giuridiche e adeguatamente documentate.

  • art. 15 d.l. n. 124/2023

    È richiamato quale base della disciplina dell'Autorizzazione Unica ZES ottenuta dalla società.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La motivazione della monetizzazione è stata ritenuta adeguata e coerente con i parametri normativi, in quanto fondata sulla scarsa accessibilità e utilità collettiva dell'area.

  • art. 5 d.m. 1444/1968

    Le sedi viarie, quali opere di urbanizzazione primaria, sono escluse dal calcolo degli standard urbanistici; per i nuovi insediamenti industriali su area agricola è stata ritenuta applicabile la quota del 10% della superficie complessiva.

  • art. 19 d.P.R. n. 380/2001

    Il regime agevolato per gli impianti industriali riguarda soltanto la quota del contributo di costruzione relativa al costo di costruzione e non esclude gli oneri di urbanizzazione né il contributo straordinario.

  • art. 16, comma 4, lett. d-ter), d.P.R. n. 380/2001

    Il contributo straordinario è autonomo rispetto agli oneri di urbanizzazione e agli standard ed è correlato al maggior valore generato da varianti urbanistiche o atti equivalenti.

  • art. 16, comma 5, d.P.R. n. 380/2001

    In assenza di tabelle parametriche regionali, il Comune può adottare provvisoriamente i criteri per determinare il contributo straordinario; la successiva quantificazione non è retroattiva quando si limita a determinare un contributo già dovuto ex lege.

  • art. 3, comma 3, Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 14 dicembre 2021

    La sostituzione della cessione delle aree è consentita qualora l'acquisizione non risulti conveniente per l'Amministrazione in relazione all'estensione, conformazione planimetrica o localizzazione, nonché ai benefici che la collettività può trarne anche in proiezione futura.

    La disposizione legittima la monetizzazione quando l'area non presenti una concreta utilità pubblica; nel caso deciso, tale presupposto è stato ravvisato nella scarsa accessibilità e fruibilità dell'area.

Massime di principio

  • La monetizzazione delle aree destinate a standard urbanistici è legittima quando il regolamento comunale la consente e l'amministrazione motiva concretamente l'inconvenienza della cessione, valorizzando elementi quali estensione, conformazione, localizzazione, accessibilità e utilità per la collettività.
  • Le sedi viarie, in quanto opere di urbanizzazione primaria, non possono essere computate nella superficie destinata agli standard urbanistici ai sensi dell'art. 5 d.m. 1444/1968.
  • L'Autorizzazione Unica ZES non assorbe le competenze comunali relative agli standard urbanistici e agli oneri connessi quando il titolo lascia espressamente impregiudicati gli obblighi previsti dal d.P.R. n. 380/2001.
  • Il regime agevolato previsto per gli impianti industriali dall'art. 19 d.P.R. n. 380/2001 non esclude il contributo straordinario previsto dall'art. 16, comma 4, lett. d-ter), poiché quest'ultimo ha natura, presupposti e finalità autonomi ed è correlato al maggior valore generato dalla trasformazione urbanistica.
  • Cessione o monetizzazione degli standard urbanistici e contributo straordinario sono istituti distinti: l'assolvimento degli obblighi relativi agli standard non esclude il contributo correlato all'incremento di valore fondiario.
  • In assenza di tabelle parametriche regionali, il Comune può determinare provvisoriamente i criteri del contributo straordinario ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.P.R. n. 380/2001; la successiva deliberazione non viola il principio di irretroattività se quantifica un contributo già previsto dalla legge e dovuto al momento del rilascio del titolo.

Come è indicizzato

MaterieStandard urbanistici e dotazioni territorialiLocalizzazione di opere e impiantiContributo di costruzione e oneriMotivazione del provvedimento
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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