Sentenza del 19/04/2018 n. 1812 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO - Vendita impianto fotovoltaico - Cessione d'azienda - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la qualificazione dell'operazione come semplice vendita di un impianto fotovoltaico. Secondo l'Ufficio, il trasferimento delle attrezzature, dei rapporti contrattuali e dei diritti derivanti dalla convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici integrava una cessione di azienda o di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2555 c.c. Ne sarebbe derivata l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale del 3% sul valore complessivo, comprensivo di un avviamento commerciale accertato in euro 1.405.824, anziché del trattamento fiscale applicato dalle parti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole a M. S.r.l. Ha ritenuto che la cessione non costituisse trasferimento di azienda o ramo d'azienda perché mancava l'elemento essenziale dell'organizzazione. L'impianto fotovoltaico, pur comprendendo attrezzature, accessori e rapporti contrattuali, è stato considerato un macchinario complesso con funzione unica, predeterminata e non modificabile, destinato alla produzione e immissione in rete dell'energia. È stata inoltre valorizzata la volontà negoziale delle parti, l'oggetto sociale della venditrice, orientato alla realizzazione di impianti fotovoltaici chiavi in mano, e l'assenza delle limitazioni previste dall'art. 2557 c.c. per l'alienante di un'azienda. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.200, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 2555 del codice civile
L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.
La norma richiede non solo la presenza di una pluralità di beni, ma anche una loro organizzazione funzionale all'esercizio di un'attività d'impresa. Nel caso concreto, l'impianto fotovoltaico è stato ritenuto privo di autonoma organizzazione imprenditoriale, essendo uno strumento tecnico con funzionamento e destinazione prestabiliti.
Art. 2557 del codice civile
La mancata previsione nel contratto delle limitazioni alla concorrenza tipiche della cessione d'azienda è stata considerata un elemento ulteriore, sebbene non decisivo da solo, a sostegno della qualificazione dell'operazione come vendita dell'impianto e non come cessione d'azienda.
Art. 10, comma 8-ter, del D.P.R. n. 633/1972
È stato richiamato dalle parti per qualificare il bene trasferito come immobile non abitativo e strumentale per natura, applicando il relativo trattamento IVA e le imposte di registro, ipotecaria e catastale secondo quanto dichiarato nell'atto.
Artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131/1986
Sono state utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per rettificare il valore dichiarato dell'operazione e determinare il valore venale del presunto ramo d'azienda, includendo anche l'avviamento. Poiché la qualificazione come cessione d'azienda è stata esclusa, tale rettifica fiscale non è stata confermata.
D.L. n. 223 del 4 luglio 2006
È richiamato quale fonte normativa dell'introduzione dell'art. 10, comma 8-ter, del D.P.R. n. 633/1972.
Massime di principio
- La cessione di un impianto fotovoltaico non costituisce automaticamente cessione d'azienda o di ramo d'azienda, anche quando comprende accessori tecnici, contratti e rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici.
- L'elemento decisivo è l'esistenza di un complesso organizzato autonomamente idoneo all'esercizio di un'attività d'impresa, non la mera pluralità dei beni trasferiti o la loro redditività.
- Un impianto con funzionamento tecnico unico, predeterminato e non modificabile può essere qualificato come macchinario complesso, anziché come azienda, se l'imprenditore non deve svolgere attività autonoma di organizzazione e coordinamento.
- La qualificazione fiscale deve essere valutata considerando anche la volontà contrattuale espressa dalle parti, l'oggetto sociale del cedente, la struttura concreta dell'operazione e l'eventuale presenza di elementi tipici della cessione d'azienda, come personale, organizzazione autonoma, avviamento e obblighi di non concorrenza.
- Il trasferimento di contratti o incentivi collegati all'impianto, da solo, non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un'azienda: occorre verificare se tali rapporti costituiscano parte di una struttura organizzata autonoma oppure siano semplicemente accessori funzionali al bene venduto.
- La valutazione deve essere effettuata caso per caso, poiché un impianto potrebbe integrare un ramo d'azienda se inserito in una struttura dotata di autonomia organizzativa, mezzi ulteriori, personale o procedure indipendenti e capacità di proseguire autonomamente l'attività.
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