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Sentenza

Sentenza n. 3895/2026 - Napoli, Sezione 9

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: a - della determinazione del Direttore Generale di So.Re.Sa. S.p.A. n. 270 del 10 settembre 2025, con cui è stata disposta l’aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento del servizio di "Sorveglianza Attiva Antincendio" per i presidi ospedalieri, l'ospedale di comunità e l'hospice dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta (CIG: B541789726) in favore del R.T.I. Elisicilia s.r.l. - Security Service S.r.l.; b - ove occorra, del verbale del RUP del 01.09.2025 che, all'esito del contraddittorio, ha dichiarato la congruità della offerta del R.T.I. controinteressato; c - ove occorra, ancora, dei verbali di gara e, in particolare, del verbale n. 4 del 17/07/2025 nella parte in cui ha redatto la graduatoria provvisoria collocando il R.T.I. Elisicilia al primo posto; d - della delibera dell'A.S.L. Caserta n. 102 del 25.09.2025 di presa d'atto della determina di aggiudicazione sub a); e - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, per quanto di ragione, ivi compresi i chiarimenti e le giustificazioni del RTI aggiudicatario, in sede di verifica di congruità; nonché per l'accertamento del diritto della società ricorrente all’aggiudicazione e al subentro nella procedura di gara controversa, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. e), c.p.a., anche previa declaratoria di inefficacia del contratto, stipulato medio tempore. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla parte ricorrente in data 26.11.2025, per l’annullamento: a - della determinazione del Direttore Generale di So.Re.Sa. S.p.A. n. 270 del 10 settembre 2025 con cui si è disposta l’aggiudicazione del servizio di "Sorveglianza Attiva Antincendio" per i presidi ospedalieri, l’ospedale di comunità e l’hospice dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta (CIG: B541789726) in favore del R.T.I. Elisicilia s.r.l. - Security Service S.r.l.; nonché per l’accertamento del diritto della società ricorrente all’aggiudicazione e al subentro nella procedura di gara controversa, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. e), c.p.a., anche previa declaratoria di inefficacia del contratto, stipulato medio tempore. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla parte ricorrente in data 15.05.2026, per l’annullamento (…) della determinazione del Direttore Generale di So.Re.Sa. S.p.A. n. 270 del 10 settembre 2025 con cui si è disposta l’aggiudicazione del servizio di "Sorveglianza Attiva Antincendio" per i presidi ospedalieri, l’ospedale di comunità e l’hospice dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta (CIG: B541789726) in favore del RTI Elisicilia s.r.l. - Security Service S.r.l.; nonché per l’annullamento del provvedimento di Soresa del 15.04.2026, versato in atti di giudizio dal Sindacato, interventore ad adiuvandum, con il quale si rinvia alla fase esecutiva dell’appalto la verifica del rispetto del trattamento economico in godimento da parte dei lavoratori, oggetto di passaggio di cantiere; nonché per l’accertamento del diritto della Società ricorrente all’aggiudicazione ed al subentro nella procedura di gara controversa, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a., anche previa declaratoria di inefficacia del contratto, stipulato medio tempore.

Giustizia amministrativa202505571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della procedura aperta per il servizio di sorveglianza attiva antincendio in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese, unitamente agli atti di verifica di congruità e agli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata con 80,39 punti, ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore del RTI controinteressato, primo classificato con 84,68 punti, deducendo: 1) l'assenza dei requisiti di affidabilità e integrità professionale della mandante, per la pendenza di un procedimento penale e l'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'amministratrice, nonché per la mancata dichiarazione di misure di self-cleaning e per una successiva cessione di ramo d'azienda asseritamente fittizia; 2) l'incongruità dell'offerta per il costo della manodopera, in ragione del presunto ricorso massivo al lavoro straordinario, della violazione dei limiti di orario e riposo e della violazione degli obblighi in materia di salute, sicurezza e lavoro; 3) la violazione della clausola sociale, poiché il RTI avrebbe applicato ai lavoratori da riassorbire livelli retributivi inferiori a quelli imposti dalla lex specialis, sottostimando salari, contributi, TFR, malattia, permessi sindacali e diritto allo studio; 4) l'omesso adeguamento degli atti di gara agli aumenti del contratto collettivo; 5) l'illegittimo rinvio alla fase esecutiva della verifica del rispetto delle tutele economiche della clausola sociale; 6) il venir meno, per effetto della cessione del ramo d'azienda, dei presupposti organizzativi ed economici sui quali si fondavano le giustificazioni dell'offerta. Il giudice ha disposto una verificazione sulla congruità del costo della manodopera e sul rispetto della clausola sociale. È intervenuta ad adiuvandum un'organizzazione sindacale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e tutti i motivi aggiunti. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all'illecito professionale: la mera pendenza di una causa civile per danni non integra l'ipotesi dell'art. 98, comma 3, lett. c), che richiede una condanna al risarcimento; inoltre, il procedimento penale e il rinvio a giudizio non bastano a integrare l'ipotesi di cui alla lett. g) e il delitto di incendio colposo non rientra tra i reati indicati dall'art. 94, comma 1. Ne consegue anche l'inapplicabilità della disciplina sul self-cleaning, presupponendo essa la sussistenza di una situazione riconducibile agli artt. 94 o 95. La censura sul lavoro straordinario è stata dichiarata inammissibile nella parte generica relativa ai principi degli artt. 30 e 41, mentre è stata esaminata nel merito nella parte concernente il costo della manodopera. Sulla base della verificazione, ritenuta immune da errori o vizi logici rilevabili ab externo, il Collegio ha giudicato l'offerta congrua e non lesiva delle norme in materia di salute e sicurezza, escludendo il ricorso necessario e massivo al lavoro straordinario. È stata respinta anche la censura sulla clausola sociale: la verificazione ha accertato la corrispondenza tra le mansioni richieste e i livelli E e F del CCNL applicato, nonché il rispetto delle tutele normative ed economiche previste dalla lex specialis e retribuzioni comunque superiori a quelle della precedente impresa. La censura sugli aumenti contrattuali è stata dichiarata inammissibile per genericità, non indicando quali atti di gara fossero viziati. Il fatto della cessione del ramo d'azienda, comunicato dopo l'aggiudicazione, non poteva determinare un difetto di istruttoria riferito alla fase già conclusa. È stata respinta anche la censura contro la nota di So.Re.Sa. del 15 aprile 2026, poiché essa rinviava il monitoraggio della clausola sociale a dopo la stipula senza escludere che la verifica fosse già stata compiuta in sede di gara. Le eccezioni sull'intervento sindacale sono state assorbite; il TAR ha comunque richiamato il principio secondo cui l'interventore ad adiuvandum non può ampliare il thema decidendum né introdurre motivi nuovi. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di So.Re.Sa. e della controinteressata, liquidate in € 8.000,00 per ciascuna; le spese sono state compensate nei rapporti con il sindacato interveniente e quelle di verificazione sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La procedura di affidamento è stata indetta mediante procedura aperta ai sensi di tale disposizione.

  • art. 94 d.lgs. 36/2023

    È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati.

    La causa di esclusione richiede, per i reati elencati, una condanna definitiva o un decreto penale irrevocabile; il procedimento penale e il rinvio a giudizio non sono sufficienti.

  • art. 95, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: (…) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro.

    Le gravi infrazioni agli obblighi in materia di lavoro e sicurezza devono essere debitamente accertate; la disposizione è stata invocata con riferimento al presunto ricorso eccessivo al lavoro straordinario.

  • art. 96, comma 6, d.lgs. 36/2023

    Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

    Il self-cleaning presuppone che l'operatore si trovi in una situazione riconducibile agli artt. 94 o 95; in assenza di tale presupposto, la disciplina non è applicabile.

  • art. 98, comma 3, lett. c), d.lgs. 36/2023

    Condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto (…) che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili.

    La mera pendenza di un giudizio civile per il risarcimento dei danni non equivale alla condanna al risarcimento richiesta dalla norma e non integra, da sola, l'illecito professionale.

  • art. 98, comma 3, lett. g), d.lgs. 36/2023

    Contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94.

    Il mero esercizio dell'azione penale non è sufficiente e il delitto di incendio colposo non rientra tra le fattispecie richiamate dall'art. 94, comma 1.

  • art. 57, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale (…) le stazioni appaltanti (…) inseriscono nei bandi (…) specifiche clausole sociali.

    La clausola sociale deve garantire, nei limiti previsti dalla lex specialis, l'applicazione dei contratti collettivi e delle tutele normative ed economiche; nel caso concreto il verificatore ha ritenuto tali obblighi rispettati.

  • art. 110, comma 5, d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti (…) oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto: a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro.

    L'offerta anormalmente bassa deve essere esclusa se le giustificazioni non dimostrano il rispetto degli obblighi lavoristici; nel caso concreto la verificazione ha escluso l'anomalia.

  • art. 8, comma 12, Capitolato speciale d'appalto

    La società deve assicurare (…) condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro - C.C.N.L Settore “Sorveglianza Antincendio” - applicabile alla data del contratto.

    La clausola di gara imponeva il rispetto delle condizioni normative e retributive del CCNL applicabile; il TAR ha ritenuto adempiuto tale obbligo.

  • art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a.

    La ricorrente ha proposto le domande di annullamento, aggiudicazione, subentro e declaratoria di inefficacia del contratto nell'ambito della giurisdizione esclusiva in materia di procedure di affidamento.

  • art. 120 c.p.a.

    La controversia è stata trattata secondo il rito speciale in materia di affidamento di contratti pubblici.

Massime di principio

  • La mera pendenza di un giudizio civile per il risarcimento dei danni non integra l'illecito professionale fondato su carenze nell'esecuzione di precedenti contratti quando la norma richiede una condanna al risarcimento o altra sanzione comparabile.
  • Il procedimento penale, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e il mero esercizio dell'azione penale non integrano, da soli, la causa di esclusione collegata alla contestata commissione dei reati, quando l'art. 94 richiede una condanna definitiva o un decreto penale irrevocabile e il reato contestato non rientra nell'elenco normativo.
  • La disciplina del self-cleaning è applicabile soltanto quando ricorra una situazione di esclusione riconducibile agli artt. 94 o 95 del d.lgs. 36/2023; in assenza di tale presupposto non può configurarsi una violazione degli obblighi di dichiarazione o valutazione delle misure correttive.
  • Nella verifica dell'anomalia, una relazione di verificazione può essere recepita dal giudice quando le sue conclusioni risultino logicamente coerenti e non siano affette da errori rilevabili ab externo; in tal caso spetta a chi contesta l'offerta dimostrare specifici vizi della valutazione.
  • La clausola sociale impone il rispetto delle tutele normative ed economiche stabilite dalla lex specialis e dal contratto collettivo applicabile, ma la verifica della sua concreta osservanza richiede il confronto tra mansioni richieste, livelli contrattuali e condizioni retributive effettivamente offerte.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile per genericità quando non individua con sufficiente precisione gli atti impugnati o le specifiche violazioni dedotte; l'interventore ad adiuvandum, inoltre, non può ampliare il thema decidendum introducendo motivi nuovi rispetto a quelli del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneGrave illecito professionaleAnomalia dell'offerta
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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