Cassazione Penale, Sentenza n. 25338/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta dalla Puleio in relazione a 87 giorni di arresti domiciliari per il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.1,3,4 c.p.) e reati connessi (falsità, indebita percezione di erogazioni). L'ordinanza di merito aveva riconosciuto l'archiviazione successiva, ma aveva negato l'indennizzo ritenendo che la ricorrente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare per colpa grave: conflitto d'interessi per aver ricoperto ruoli amministrativi in più società e in quella locatrice dei terreni, mantenendo la carica anche dopo l'ordinanza cautelare e continuando a percepire canoni, nonché omissioni rilevanti durante l'interrogatorio (affermazioni generiche) e condotte consistenti nel frazionamento artificioso di un impianto fotovoltaico in più unità per eludere autorizzazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo la motivazione della Corte d'appello logica e conforme ai principi di diritto in materia di riparazione per ingiusta detenzione: l'accertamento della sussistenza di condotte di colpa grave (conflitto di interessi, mantenimento di ruoli e proventi, comportamento omissivo nell'interrogatorio, condotta idonea a determinare un prevedibile intervento dell'autorità giudiziaria) giustificava il diniego dell'indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p.; il ricorso è respinto e la ricorrente è condannata alle spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
«chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave»
Norma centrale: il diritto all'indennizzo è escluso se l'interessato ha dato causa alla custodia cautelare con dolo o colpa grave; il giudice deve accertare d'ufficio l'assenza di tale causa. La Corte ha applicato la norma ritenendo sussistente la colpa grave della ricorrente.
art. 43 cod. pen.
Fornisce la nozione di colpa (negligenza, imprudenza, imperizia). La Corte ha richiamato tale definizione per qualificare come colpa grave i comportamenti che, per macroscopica negligenza o imprudenza, avevano creato una situazione prevedibile di intervento dell'autorità giudiziaria.
art. 12, comma 3, D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 387
Norma amministrativa relativa alle autorizzazioni per impianti fotovoltaici; la presunta elusione di tale disciplina (frazionamento artificioso degli impianti) costituiva il nucleo dell'accusa e del contesto fattuale esaminato dal giudice della riparazione.
art. 416 cod. pen. (commi 1, 3 e 4)
Articolo sul delitto di associazione per delinquere: era il reato principale contestato e la ragione iniziale della misura cautelare, pur poi archiviata.
artt. 359, 481, 483 cod. pen.
Norme penali in tema di reati di falso, richiamate come reati connessi alla vicenda degli impianti fotovoltaici; parte della contestazione originaria che ha motivato le indagini e la misura.
artt. 81 e 316-ter cod. pen.
Art. 81 (concorso di persone nel reato) e art. 316-ter (indebita percezione di erogazioni), citati come elementi dell'imputazione originaria che hanno contribuito al quadro contestuale.
art. 315 e art. 646 c.3 cod. proc. pen.
Richiamati per delimitare la cognizione della Corte di Cassazione nella materia della riparazione: la Cassazione verifica la legittimità dell'atto impugnato, compresa la congruità e logicità della motivazione, senza sostituirsi al merito della valutazione di fatto svolta dal giudice della riparazione.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
Principio secondo cui la condotta dolosa comprende anche comportamenti consapevoli che, per il loro esito, creano allarme sociale e giustificano l'intervento dell'autorità; richiamata per spiegare la portata del concetto di dolo ai fini dell'esclusione dell'indennizzo.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Precisa che il giudice deve valutare la condotta dell'interessato sia anteriormente che successivamente alla misura cautelare e al momento della legale conoscenza del procedimento; criterio applicato nel caso per valutare il comportamento della ricorrente.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)
Affermato che per l'indennizzo può anche prescindersi dalla configurazione di un errore giudiziario, sottolineando la funzione solidaristica dell'indennizzo e l'eccezione quando l'interessato ha concorso con dolo o colpa grave; principio usato per motivare l'esclusione dell'indennizzo nonostante l'archiviazione.
Massime di principio
- Il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione previsto dall'art. 314 c.p.p. è escluso se il detenuto ha concorso a dare causa alla misura con dolo o con colpa grave; il giudice deve accertare tale circostanza d'ufficio.
- L'archiviazione o la mancata prosecuzione dell'azione penale non determinano automaticamente il diritto all'indennizzo: va valutato il comportamento dell'interessato e la prevedibilità dell'intervento autoritativo.
- La semplice esercitazione del diritto alla difesa (es. risposte generiche o rifiuto di collaborare in interrogatorio) non è di per sé sufficiente a escludere l'indennizzo, ma può concorrere a formare valutazioni complessive se integrata da altri elementi fattuali rilevanti.
- Ruoli societari sovrapposti e persistente conflitto di interessi (es. amministratore di società conduttrici e contemporaneamente membro del c.d.a. della società locatrice, con percezione di canoni) possono costituire elementi strong indicativi di colpa grave se tali comportamenti erano idonei a rendere prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria.
- La valutazione della colpa grave richiede un giudizio ex ante: va considerato ciò che era noto all'autorità al momento dell'adozione e del mantenimento della misura cautelare (condotte anteriori e successive alla misura).
- In sede di cassazione la verifica riguarda la legittimità e la logicità della motivazione del giudice della riparazione; la Corte non può sostituirsi al merito ma può controllare la congruità delle conclusioni applicative delle norme.
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